CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 22818/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a decreto d’espulsione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10783/2023proposto da [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.; -intimata- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Perugia , n. 225 /23, depositato il 28 .0 2 .2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Perugia, con ordinanza del 28.2.23, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto con il quale veniva altresì disposto l’allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, osservando che: lo straniero era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e, il giorno dopo la convalida dell’arresto, posto a disposizione dell’ufficio-immigrazione per le determinazioni del caso, stante l’indisponibilità di valida autorizzazione al soggiorno; il ricorrente era entrato in Italia il 25.3.22 dalla frontiera di Ancona; il Questore disponeva la revoca del permesso di soggiorno per motivi di turismo, considerata la gravità del reato ascrittogli; il Questore disponeva, ex art. 14, c.1 bis, d.l. n. 286/98, il trattenimento del passaporto, con l’obbligo di presentazione presso i cc di Terontola nei giorni di martedì; in data 13.7.22, si procedeva al rimpatrio dello straniero verso il paese di origine, dopo la convalida del giudice di pace; data la mancanza dei presupposti per concedere il beneficio della partenza volontaria, sussistendo il pericolo di fuga ex art. 13, c.4 e 4 bis, TU- per mancanza di un documento valido all’espatrio, di un alloggio e di garanzie finanziarie derivanti da proventi leciti, era legittimo il trattenimento del passaporto. [OSCURATO:PERSONA] in cassazione con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimata non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il Giudice di pace tenuto conto della sentenza del Tribunale di Perugia, del 28.9.22, che lo aveva assolto dal reato di concorso nella detenzione di stupefacente ai fini di spaccio,per mancanza di prove.L’unico motivo è inammissibile. Al riguardo, q ualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza, ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., n. 13625/2019). D’altro canto, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso, altresì, nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento sia stato prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass., n.28124/2020). Nella specie, il ricorrente non ha riprodotto ‒ neppure nella parte rilevante ‒ il contenuto della sentenza di assoluzione, non ha riprodotto le deduzioni svolte nel merito in relazione a tale pronuncia, né ha precisato in quale fase del giudizio dinanzi al Giudice di pacesia stata prodotta detta sentenza penale, neppure risultando se la stessa sia passata in giudicato. Né, a tal fine, può essere sufficiente che nel ricorso siatrascritta parte della motivazione (..la sola circostanza della presenza dell’imputato nell’autovettura condotta dal Loka è elemento neutro di per sé non satisfattivo, in assenza dicomprovate e spiegate circostanze idonee a dimostrare una compartecipazione attiva da parte del ricorrente al fatto, tale da concretizzarsi in un significativo contributo all’illecito perpetrato, nella fase di programmazione o dell’esecuzione del reato). Invero, tale trascrizione riguardasolo una parte della motivazione della sentenza richiamata, non consentendo essa di individuare con certezza la sentenza di assoluzione indicata dal ricorrente, e la sua applicabilità nella specie. Nulla per le spese, considerando che la parte intimata non svolge difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammiss