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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06662/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 378, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato, poiché deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato anche in veste di persona offesa del reato collegato (lesioni) non indica gli effetti che dette dichiarazioni avrebbero svolto nell'economia della decisione; improponibile il secondo motivo in quanto vedente sul merito della regiudicanda; generici in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito i residui motivi, concernenti il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (il terzo) e delle attenuanti generiche (il quarto) (v. pag. 7 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglierq estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo fkJ () 131 c 1 6 V53 v:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 378, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che il primo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato, poiché deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato anche in veste di persona offesa del reato collegato (lesioni) non indica gli effetti che dette dichiarazioni avrebbero svolto nell'economia della decisione; improponibile il secondo motivo in quanto vedente sul merito della regiudicanda; generici in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito i residui motivi, concernenti il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (il terzo) e delle attenuanti generiche (il quarto) (v. pag. 7 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglierq estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo fkJ () 131 c 1 6 V53 v:
Sentenza Cassazione n. 06662/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris