CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17630/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Milano del 22/10/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleOlga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 22.10.2025, la Corte d’appello di Milano ha dichiaratoinammissibile un'istanza di revisione di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza della Corte di appellodi Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che lo ha condannato per bancarotta fraudolenta, in particolare peraver affittato, in qualità di amministratore unico della Al.Vin., un immobile adibito ad albergoalla società [OSCURATO:PERSONA] a lui stesso riconducibile per un canone di 14.000 euro annuipalesemente incongruo, in tal modo distraendo dal compendio aziendale i beni e i valorimonetari per circa 92.000 euro (capo A), nonché per avere distratto dai conti correnti dellasocietà la somma di quasi 70.000 euro per eseguire pagamenti ingiustificati e noncontabilizzati (capo C).1.1 La difesa ha sostenuto che dopo la condanna sono sopravvenute prove idonee acondurre al proscioglimento dell'imputato.Quanto al reato di cui al capo A), l'istanza difensiva ha evidenziato che la responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] si fondava esclusivamente sul dato che dalla locazione dei beni la societàavrebbe dovuto ricavare almeno il 4% del valore dell'investimento, ma senza alcunriferimento concreto al contesto, alla zona, all'avviamento, alle condizioni reali della struttura.Si trattava di un dato opinabile, basato sulla valutazione effettuata dal consulente delpubblico ministero, fatta propria dalla sentenza, che non dava atto di alcun riferimentoconcreto. Viceversa, sulla base di una valutazione successiva legata a parametri specifici, ilconsulente della difesa ha ritenuto congrue somme di circa 15.000 euro annui, cheequivalgono sostanzialmente a quelle corrisposte dal ricorrente negli anni 2006-2007, anni dicrisi della società. Di conseguenza, il canone era quasi congruo e la situazione alla chiusuradel bilancio al 31.12.2006 era tale da non consentire alternative rispetto all'affitto a canonebasso.Quanto al reato di cui al capo C), la difesa ha osservato che quasi tutti i pagamentierano stati effettuati tra il 2005 e il 2006 e che non potevano avere come scopo il pregiudiziodei creditori di un fallimento intervenuto cinque anni dopo. I pagamenti concernevano solol'estinzione di debiti della società e su questo punto possono rendere testimonianza lepersone che percepivano il denaro dalla Al. Vin. Di conseguenza, non sussisteva nel caso dispecie il dolo richiesto dalla fattispecie applicata, tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA] ha trovato unaccordo con alcuni creditori della società, estinguendo le loro posizioni. Sarebbe stata piùcorretta, dunque, la riqualificazione nel reato di bancarotta preferenziale, prescritto già nellafase di merito.1.2 Ciò premesso, la Corte d’appello ha ritenuto che la consulenza difensiva non puòessere considerata prova nuova, in quanto non basata su alcuna acquisizione tecnicainnovativa tale da inficiare le risultanze poste a fondamento del giudizio di condanna. Larichiesta di revisione, anzi, rappresenta la mera riproposizione di tesi difensive già propostenel processo e disattese dalla sentenza di condanna irrevocabile. La consulenza ha adoggetto il calcolo del presumibile valore del canone di locazione dell'immobile, che è unaspetto già ampiamente esaminato da una consulenza del pubblico ministero, valutata dallasentenza di condanna. Alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio di merito, laconsulenza di parte, dunque, non appare dirimente ai fini della decisione, né in grado dimettere in discussione il quadro istruttorio sulla base del quale era stata affermata laresponsabilità penale dell'imputato. Peraltro, in tale consulenza si fa riferimento allo statomanutentivo dell'immobile attuale al 2025, dato del tutto inconferente, e vengono adoperaticriteri di calcolo fondati su considerazioni meramente empiriche. Quindi, le nuove valutazionisi risolvono in apprezzamenti di un singolo elemento già emerso nel dibattimento e valutatodalla sentenza irrevocabile.Quanto all'esame dei testi, si tratta – secondo la Corte d’appello – di un atto istruttoriochiaramente inidoneo a ribaltare il quadro accusatorio emerso nel processo di merito, inassenza di qualsivoglia prova di contratti sottostanti ai crediti e della documentazionedella prova dell'effettivo versamento in favore dei creditori e tenuto conto che il passivofallimentare era costituito per la maggior parte da debiti verso istituti di credito e versofornitori.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione degli artt. 630, 633, 634 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.La crisi di liquidità negli anni 2006 e il 2007 della società portò alla cessionedell'azienda e dell'hotel, costringendo il ricorrente a trovare nuovi finanziatori. La situazione,tuttavia, non era pregiudicata e se fosse andata in porto l’iniziativa non si sarebbe giunti alfallimento.La consulenza sul canone di locazione e le prove testimoniali sui debiti avrebberocondotto a un giudizio diverso, soprattutto in ordine all'elemento soggettivo del reato.L’elaborato tecnico smentisce il dato astratto secondo cui dalla locazione la societàavrebbe dovuto ricavare almeno il 4% del valore dell'investimento, perché la valutazione delconsulente della difesa è legata, a differenza di quella del consulente del pubblico ministero,a parametri concreti e specifici che consentono di escludere che l'incameramento dellesomme di locazione equivalesse a distrazione del patrimonio sociale.Di conseguenza, la consulenza poteva considerarsi prova nuova secondol'insegnamento della Corte di cassazione, in base al quale le prove nuove sono quelle aventinatura speculare e contraria rispetto a quello già acquisite e se ne deve saggiare laresistenza rispetto a quelle poste a base della pronuncia di condanna.Quanto, poi, alla distrazione per i pagamenti, il ricorso ribadisce che risalgono agli anniin cui stava per iniziare l'attività dell'albergo, sicché l'esame dei creditori poteva considerarsiprova nuova, come tali dovendosi intendere non soltanto le prove sopravvenute allasentenza, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma nonvalutate neanche implicitamente.Peraltro, come indicato nella consulenza del pubblico ministero, risultano i pagamenti afavore dei fornitori, così smentendosi l'affermazione della Corte d’appello secondo cuimancano i contratti sottostanti ai rapporti di credito.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 29.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che nel caso in esame laCorte territoriale ha reso una motivazione priva dei paventati vizi logici e giuridici, a fronte diuna istanza di revisione proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge posto che ilricorrente sollecita una rivalutazione dei fatti acquisiti al processo e già valutati dai giudici dimerito e di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. L’istanza di [OSCURATO:PERSONA], infatti, non rientrava in alcun modo nel perimetro dell’istitutodella revisione, la cui applicazione era stata sollecitata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c)cod. proc. pen.In questa prospettiva, deve tenersi conto che nel giudizio di revisione il diritto alla provapuò essere esercitato soltanto se le prove nuove sono sopravvenute o scoperte dopo lacondanna e se esse da, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannatodeve essere prosciolto (artt. 630 e 631 cod. proc. pen.).In particolare, è stato affermato che, ai fini della revisione della sentenza di condannaex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in unadiversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, ma deve constare dielementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicchénon costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché nonconosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio(Sez. 4, n. 11628 del 26/2/2025, Giani, Rv. 287728 - 01).L 'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversapronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo",esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nelprocesso conclusosi con il giudizio precedente. (Sez. 6, n. 28267 del 10/5/2017, Buzzerio,Rv. 270414 - 01).2. Alla stregua dei principi ora enunciati, è innanzitutto da escludersi che potesseconsiderarsi “prova nuova” una consulenza tecnica di parte, elaborata dopo il giudizio dicognizione nel corso del quale era stata acquisita e utilizzata una consulenza del pubblicoministero. La inedita consulenza – per quanto affermato nello stesso ricorso (p. 12), oltre chedalla ordinanza impugnata – contiene una diversa valutazione di aspetti tecnici che eranostati già apprezzati dal consulente del pubblico ministero in un modo che i giudici dellacognizione avevano ritenuto affidabile e posto a fondamento della condanna.Ma, in tema di revisione, non costituisce prova "nuova" una diversa valutazione tecnicao scientifica di dati già valutati, che si traduce in un apprezzamento critico di emergenze giàconosciute e delibate nel procedimento e si sostanzia in una mera "rilettura" di un medesimodato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi"nuova" a norma dell'art. 630 cod. proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fattodiversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio (Sez. 6, n. 53428 del5/11/2014, Rubino, Rv. 261840 - 01). Una diversa valutazione che si basi solo su una letturaalternativa di dati già esaminati dal giudice della cognizione sarebbe, come tale,inammissibile (Sez. 2, n. 5494 del 12/12/1994, dep. 1995, Muffari, Rv. 201111 - 01).Invece, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, le prove che incidano su untema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria possonoconsiderarsi “nuove” solo se siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecnichediverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenzadisponibili (Sez. 4, n. 2724 del 14/72021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281740 – 01; Sez. 5, n. 10523 del20/2/2018, Rossi, Rv. 272592 - 01).Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha dato congruamente atto, non smentita dalricorso, che la consulenza prodotta nell’interesse del condannato ha ad oggetto un “aspettogià ampiamente esaminato” nella consulenza del pubblico ministero, che la sentenza diprimo grado ha già valutato e utilizzato nel giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].La consulenza di parte ambisce a proporre un diverso apprezzamento delle condotteparametri alternativi, che peraltro la Corte d’appello considera anche inconferenti.Di conseguenza, si tratta di una diversa valutazione tecnica di elementi fattuali, che sirisolve in realtà nella reiterazione di apprezzamenti critici in ordine ad emergenze oggettivegià conosciute e prese in considerazione nel giudizio, in violazione del principiodell'improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni giàconstatate (cfr. Sez. 1, n. 1095 del 23/2/1998, Nappi, Rv. 210022 – 01).3. Allo stesso modo, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato circa il fatto cheanche il sollecitato esame di nuovi testimoni non possa integrare una prova “nuova”, avendoritenuto che gli aspetti su cui dovrebbe vertere la loro testimonianza non sono decisivi e chele eventuali dichiarazioni nel senso auspicato dal ricorrente sarebbero comunque sprovvistedi riscontro documentale, a maggior ragione necessario in quanto portate all’attenzionedell’autorità giudiziaria dopo vent’anni dai fatti.L’ordinanza, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui laricheista di prova del condannato non deve essere meramente esplorativa o mirata adaccertamenti che appaiono inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadroprobatorio.Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurreall'accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazioneevidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenerel'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5,n. 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067 - 01).Per stare a casi analoghi a quello in esame, è stato affermato, in particolare, che,allorché le nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forzadi ribaltare il costrutto accusatorio, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio dicognizione (Sez. 2, n. 1562 del 14/2/2019, Camassa, Rv. 276437 – 01; Sez. 6, n. 32384 del18/6/2003, Fasiello, Rv. 226291 – 01).Peraltro, dalla sentenza della Corte di cassazione che ha reso definitiva la condanna diLammardo, risulta che il motivo di ricorso specificamente “afferente alla ritenutaresponsabilità per il capo C)”, con cui si lamentava che la Corte di appello non avesse fornitoalcuna risposta “ai motivi aggiunti e alla memoria ex art. 121 cod. proc. pen. che, allegandole relative fatture, dimostravano la destinazione delle somme prelevate ad effettuarepagamenti negli interessi societari”, era stato ritenuto generico, in quanto la doglianza, percome prospettata, era da considerarsi “indeterminata e del tutto priva di agganci allasituazione concreta” per la sua inidoneità a “porre in correlazione, in modo specifico, ciascunprelievo con le ipotetiche fatture di riferimento, dimostrando l'effettivo versamento dellesomme in favore dei creditori”.Ne risulta vieppiù confermato, allora, che la richiesta di revisione di [OSCURATO:PERSONA] sivalutazione del dedotto ovvero un’inedita disamina del deducibile, senza far emergere nuovielementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo.4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile ex artt. 606, comma 3, e 615, comma 2, cod. proc. pen., in quanto propostoper motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]