CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 25729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 9994-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1207/05/2018della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 19.09.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 4 aprile 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Laricorrente ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria, confermando la pronuncia di Iva –Rimborsi ex art. 38 bis d.P.R. 633/72 RGN 9994/2019 Consigliere rel. Federici primo grado, ha respinto il ricorso avverso l’atto di sospensione del rimborso iva, richiesto ex art. 38 bis, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633. Ha riferito che, in ragione di alcuni procedimenti penali riconducibili alla contestazione di violazioni fiscali, l’Amministrazione finanziaria aveva sospeso il rimborso d’imposta relativo all’anno 2010. L’atto era stato impugnato, ma la Commissione tributaria provinciale di Genova prima, quella regionale ligure, poi, avevano respinto le ragioni allegate. Il ricorso per la cassazione è stato affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha irritualmente depositato un atto, denominato “atto di costituzione”, al solo fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione. Nella pendenza del giudizio la società ha rappresentato che le pendenze penali, per le quali l’ufficio aveva sospeso il rimborso, erano venute meno, e l’amministrazione finanziaria aveva provveduto a revocare la sospensione, liquidando il credito fiscale. Ha dichiarato dunque di rinunciare al giudizio. Nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che La società ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, essendo nelle more venuto meno l’interesse, ed a tal fine ha chiesto l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese. La richiesta trova accoglimento, per sopravvenuta carenza di interesse della parte, così cessando la materia del contendere. Nulla va liquidato in ordine alle spese, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 cit., non essendosi mai costituita l’amministrazione finanziaria. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del processo per