Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07506/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 33887/2018 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controXu Suni (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, in virtùdi procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via MuzioClementi n. 51, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2718/2018, depositata il 27/4/2018;Numero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;L’Agenzia delle Entrate, ufficio di Latina, accertò che [OSCURATO:PERSONA] (d’orain avanti, anche “la contribuente”) risultava in possesso di beniqualificabili come elementi di capacità di spesa ai sensi dell’art. 38,commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973.In particolare, si trattava di spese per incrementi patrimoniali peracquisto di un immobile in Roma di euro trecentomila, in data13/4/2010; importazione di capitale del 28/8/2008 per quasitrentunomila euro; un investimento in titoli avvenuto nel 2008 perl’importo di oltre settantamilacinquecento euro; una liberalità erogatadal padre il 13/7/2009 per un importo di quarantacinquemila euro.Dall’esame della situazione reddituale, risultò che la contribuentenon aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, né risultavapercepire redditi.Rilevato, dunque, lo scostamento di oltre un quarto tra i redditidichiarati e i redditi accertabili con il metodo sintetico, e che dettoscostamento si ripeteva per oltre due anni, l’ufficio invitò lacontribuente, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 218 del1997, a fornire giustificazioni, in merito agli anni 2007 e 2008, circa laprovenienza dei redditi utilizzati per il menzionato acquistoimmobiliare, nonché per l’importazione di capitale.In risposta agli inviti dell’amministrazione, la contribuenteprodusse documentazione dalla quale emerse che le somme perl’acquisto dell’immobile provenivano per euro 88.000 dal padre, che liaveva erogati a mezzo di assegno circolari emessi in data 12/4/2010;per euro 110.705, da un rimborso titoli/fondi comuni del 9/3/2010; pereuro 176.263,40, da bonifici ricevuti da amici e parenti.r.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026La documentazione prodotta dalla contribuente non consentivaall’ufficio di stabilire quale fosse la provenienza delle somme elargite,sicché nei suoi confronti fu emesso l’avviso di accertamento, ai sensidell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei DD.MM.10/9/1992, 19/11/1992 e successive integrazioni e modificazioni e delprovvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],per la ripresa dell’Irpef e dell’addizionale comunale con riferimentoall’anno 2007.Proposto ricorso, la C.T.P. di Latina lo accolse.L’appello dell’Agenzia fu respinto dalla C.T.R. del Lazio.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzae del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver resouna motivazione meramente apparente, limitandosi ad aderire alladecisione di primo grado senza esplicitare le ragioni di questa adesionee senza dar conto adeguatamente dell’esame dei motivi di appello.1.1.

Il motivo è fondato.Il giudice di appello, dimenticando che il giudizio di secondo gradoè un giudizio devolutivo destinato a concludersi con una sentenzatotalmente sostitutiva di quella di primo grado, si è limitato adaffermare che l’ufficio, con il ricorso in appello, avrebbe “omesso dirappresentare i motivi che inficerebbero la sentenza appellata, che haritenuto esaustiva la documentazione prodotta dalla contribuente(scritture private munite di data certa, movimentazioni bancarier.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026tracciabili, liberalità, ritenute dal primo giudice giustificative degliincrementi patrimoniali in capo alla ricorrente) come idonea agiustificare la provenienza degli incrementi patrimoniali contestati enon tenuta in conto nell’avviso di accertamento incentratoesclusivamente su mere presunzioni” (così, in motivazione, la sentenzaimpugnata).Senonché, così statuendo, la C.T.R. non esamina autonomamentela “tenuta” giustificativa della produzione documentale dellacontribuente rispetto ai motivi fondanti l’avviso di accertamento,limitandosi effettivamente ad affermare che i motivi di appellodell’Agenzia non sarebbero idonei a scalfire l’apparato motivazionaledella sentenza di primo grado.In tal modo, però, il giudice di appello non considera l’orientamentogiurisprudenziale, consolidato, di questa Corte, secondo il quale nelprocesso tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art.53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.,è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire eda riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste asostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primogrado (ex multis, Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 25191 del 19/09/2024,Rv. 672376 - 02).La riproposizione in appello delle motivazioni poste a sostegnodell’avviso di accertamento impugnato in prime cure, dunque, èsufficiente a devolvere al giudice di secondo grado l’intera res litigiosa,con la conseguenza che quest’ultimo non può limitarsi, in caso dirigetto dell’impugnazione, ad una motivazione per relationem allasentenza di primo grado, dalla quale non traspaia l’autonomo esamedelle ragioni di fatto e di diritto poste dall’appellante a sostegno del suoricorso (cfr., nel più generale ambito processualcivilistico, con unprincipio valido anche in campo tributario, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanzar.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026n. 459 del 10/01/2022, Rv. 663805 – 01; Cass., Sez. 2 -, Sentenza n.19341 del 14/07/2025, Rv. 675307 - 01).2.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo, fondato sulla violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973e dell’art. 2697 c.c. sui criteri di riparto dell’onere della prova.3.

Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo, la sentenza ècassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazioche, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esamedell’appello motivando in relazione alla natura (reddituale o meno,tassabile o meno) delle somme di denaro ricevute dalla contribuente;al periodo del loro possesso in riferimento agli indici di capacitàcontributiva posti in essere; al nesso strumentale-finalistico traelargizioni ricevute e spese compiute.Numero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoAVVISO DIPaolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IRPEF2007Sabrina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. est.

R.G. 33887/2018Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 33887/2018 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controXu Suni (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, in virtùdi procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via MuzioClementi n. 51, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2718/2018, depositata il 27/4/2018;Numero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;L’Agenzia delle Entrate, ufficio di Latina, accertò che [OSCURATO:PERSONA] (d’orain avanti, anche “la contribuente”) risultava in possesso di beniqualificabili come elementi di capacità di spesa ai sensi dell’art. 38,commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973.In particolare, si trattava di spese per incrementi patrimoniali peracquisto di un immobile in Roma di euro trecentomila, in data13/4/2010; importazione di capitale del 28/8/2008 per quasitrentunomila euro; un investimento in titoli avvenuto nel 2008 perl’importo di oltre settantamilacinquecento euro; una liberalità erogatadal padre il 13/7/2009 per un importo di quarantacinquemila euro.Dall’esame della situazione reddituale, risultò che la contribuentenon aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, né risultavapercepire redditi.Rilevato, dunque, lo scostamento di oltre un quarto tra i redditidichiarati e i redditi accertabili con il metodo sintetico, e che dettoscostamento si ripeteva per oltre due anni, l’ufficio invitò lacontribuente, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 218 del1997, a fornire giustificazioni, in merito agli anni 2007 e 2008, circa laprovenienza dei redditi utilizzati per il menzionato acquistoimmobiliare, nonché per l’importazione di capitale.In risposta agli inviti dell’amministrazione, la contribuenteprodusse documentazione dalla quale emerse che le somme perl’acquisto dell’immobile provenivano per euro 88.000 dal padre, che liaveva erogati a mezzo di assegno circolari emessi in data 12/4/2010;per euro 110.705, da un rimborso titoli/fondi comuni del 9/3/2010; pereuro 176.263,40, da bonifici ricevuti da amici e parenti.r.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026La documentazione prodotta dalla contribuente non consentivaall’ufficio di stabilire quale fosse la provenienza delle somme elargite,sicché nei suoi confronti fu emesso l’avviso di accertamento, ai sensidell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei DD.MM.10/9/1992, 19/11/1992 e successive integrazioni e modificazioni e delprovvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],per la ripresa dell’Irpef e dell’addizionale comunale con riferimentoall’anno 2007.Proposto ricorso, la C.T.P. di Latina lo accolse.L’appello dell’Agenzia fu respinto dalla C.T.R. del Lazio.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzae del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver resouna motivazione meramente apparente, limitandosi ad aderire alladecisione di primo grado senza esplicitare le ragioni di questa adesionee senza dar conto adeguatamente dell’esame dei motivi di appello.1.1.

Il motivo è fondato.Il giudice di appello, dimenticando che il giudizio di secondo gradoè un giudizio devolutivo destinato a concludersi con una sentenzatotalmente sostitutiva di quella di primo grado, si è limitato adaffermare che l’ufficio, con il ricorso in appello, avrebbe “omesso dirappresentare i motivi che inficerebbero la sentenza appellata, che haritenuto esaustiva la documentazione prodotta dalla contribuente(scritture private munite di data certa, movimentazioni bancarier.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026tracciabili, liberalità, ritenute dal primo giudice giustificative degliincrementi patrimoniali in capo alla ricorrente) come idonea agiustificare la provenienza degli incrementi patrimoniali contestati enon tenuta in conto nell’avviso di accertamento incentratoesclusivamente su mere presunzioni” (così, in motivazione, la sentenzaimpugnata).Senonché, così statuendo, la C.T.R. non esamina autonomamentela “tenuta” giustificativa della produzione documentale dellacontribuente rispetto ai motivi fondanti l’avviso di accertamento,limitandosi effettivamente ad affermare che i motivi di appellodell’Agenzia non sarebbero idonei a scalfire l’apparato motivazionaledella sentenza di primo grado.In tal modo, però, il giudice di appello non considera l’orientamentogiurisprudenziale, consolidato, di questa Corte, secondo il quale nelprocesso tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art.53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.,è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire eda riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste asostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primogrado (ex multis, Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 25191 del 19/09/2024,Rv. 672376 - 02).La riproposizione in appello delle motivazioni poste a sostegnodell’avviso di accertamento impugnato in prime cure, dunque, èsufficiente a devolvere al giudice di secondo grado l’intera res litigiosa,con la conseguenza che quest’ultimo non può limitarsi, in caso dirigetto dell’impugnazione, ad una motivazione per relationem allasentenza di primo grado, dalla quale non traspaia l’autonomo esamedelle ragioni di fatto e di diritto poste dall’appellante a sostegno del suoricorso (cfr., nel più generale ambito processualcivilistico, con unprincipio valido anche in campo tributario, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanzar.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026n. 459 del 10/01/2022, Rv. 663805 – 01; Cass., Sez. 2 -, Sentenza n.19341 del 14/07/2025, Rv. 675307 - 01).2.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo, fondato sulla violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973e dell’art. 2697 c.c. sui criteri di riparto dell’onere della prova.3.

Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo, la sentenza ècassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazioche, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esamedell’appello motivando in relazione alla natura (reddituale o meno,tassabile o meno) delle somme di denaro ricevute dalla contribuente;al periodo del loro possesso in riferimento agli indici di capacitàcontributiva posti in essere; al nesso strumentale-finalistico traelargizioni ricevute e spese compiute.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 33887/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est.

Angelo NapolitanoP.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 33887/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 33887/2018 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controXu Suni (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, in virtùdi procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via MuzioClementi n. 51, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2718/2018, depositata il 27/4/2018;Numero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;L’Agenzia delle Entrate, ufficio di Latina, accertò che [OSCURATO:PERSONA] (d’orain avanti, anche “la contribuente”) risultava in possesso di beniqualificabili come elementi di capacità di spesa ai sensi dell’art. 38,commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973.In particolare, si trattava di spese per incrementi patrimoniali peracquisto di un immobile in Roma di euro trecentomila, in data13/4/2010; importazione di capitale del 28/8/2008 per quasitrentunomila euro; un investimento in titoli avvenuto nel 2008 perl’importo di oltre settantamilacinquecento euro; una liberalità erogatadal padre il 13/7/2009 per un importo di quarantacinquemila euro.Dall’esame della situazione reddituale, risultò che la contribuentenon aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, né risultavapercepire redditi.Rilevato, dunque, lo scostamento di oltre un quarto tra i redditidichiarati e i redditi accertabili con il metodo sintetico, e che dettoscostamento si ripeteva per oltre due anni, l’ufficio invitò lacontribuente, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 218 del1997, a fornire giustificazioni, in merito agli anni 2007 e 2008, circa laprovenienza dei redditi utilizzati per il menzionato acquistoimmobiliare, nonché per l’importazione di capitale.In risposta agli inviti dell’amministrazione, la contribuenteprodusse documentazione dalla quale emerse che le somme perl’acquisto dell’immobile provenivano per euro 88.000 dal padre, che liaveva erogati a mezzo di assegno circolari emessi in data 12/4/2010;per euro 110.705, da un rimborso titoli/fondi comuni del 9/3/2010; pereuro 176.263,40, da bonifici ricevuti da amici e parenti.r.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026  2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026La documentazione prodotta dalla contribuente non consentivaall’ufficio di stabilire quale fosse la provenienza delle somme elargite,sicché nei suoi confronti fu emesso l’avviso di accertamento, ai sensidell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei DD.MM.10/9/1992, 19/11/1992 e successive integrazioni e modificazioni e delprovvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],per la ripresa dell’Irpef e dell’addizionale comunale con riferimentoall’anno 2007.Proposto ricorso, la C.T.P. di Latina lo accolse.L’appello dell’Agenzia fu respinto dalla C.T.R. del Lazio.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzae del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver resouna motivazione meramente apparente, limitandosi ad aderire alladecisione di primo grado senza esplicitare le ragioni di questa adesionee senza dar conto adeguatamente dell’esame dei motivi di appello.1.1. Il motivo è fondato.Il giudice di appello, dimenticando che il giudizio di secondo gradoè un giudizio devolutivo destinato a concludersi con una sentenzatotalmente sostitutiva di quella di primo grado, si è limitato adaffermare che l’ufficio, con il ricorso in appello, avrebbe “omesso dirappresentare i motivi che inficerebbero la sentenza appellata, che haritenuto esaustiva la documentazione prodotta dalla contribuente(scritture private munite di data certa, movimentazioni bancarier.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026  3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026tracciabili, liberalità, ritenute dal primo giudice giustificative degliincrementi patrimoniali in capo alla ricorrente) come idonea agiustificare la provenienza degli incrementi patrimoniali contestati enon tenuta in conto nell’avviso di accertamento incentratoesclusivamente su mere presunzioni” (così, in motivazione, la sentenzaimpugnata).Senonché, così statuendo, la C.T.R. non esamina autonomamentela “tenuta” giustificativa della produzione documentale dellacontribuente rispetto ai motivi fondanti l’avviso di accertamento,limitandosi effettivamente ad affermare che i motivi di appellodell’Agenzia non sarebbero idonei a scalfire l’apparato motivazionaledella sentenza di primo grado.In tal modo, però, il giudice di appello non considera l’orientamentogiurisprudenziale, consolidato, di questa Corte, secondo il quale nelprocesso tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art.53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.,è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire eda riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste asostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primogrado (ex multis, Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 25191 del 19/09/2024,Rv. 672376 - 02).La riproposizione in appello delle motivazioni poste a sostegnodell’avviso di accertamento impugnato in prime cure, dunque, èsufficiente a devolvere al giudice di secondo grado l’intera res litigiosa,con la conseguenza che quest’ultimo non può limitarsi, in caso dirigetto dell’impugnazione, ad una motivazione per relationem allasentenza di primo grado, dalla quale non traspaia l’autonomo esamedelle ragioni di fatto e di diritto poste dall’appellante a sostegno del suoricorso (cfr., nel più generale ambito processualcivilistico, con unprincipio valido anche in campo tributario, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanzar.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026  4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026n. 459 del 10/01/2022, Rv. 663805 – 01; Cass., Sez. 2 -, Sentenza n.19341 del 14/07/2025, Rv. 675307 - 01).2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo, fondato sulla violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973e dell’art. 2697 c.c. sui criteri di riparto dell’onere della prova.3. Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo, la sentenza ècassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazioche, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esamedell’appello motivando in relazione alla natura (reddituale o meno,tassabile o meno) delle somme di denaro ricevute dalla contribuente;al periodo del loro possesso in riferimento agli indici di capacitàcontributiva posti in essere; al nesso strumentale-finalistico traelargizioni ricevute e spese compiute.Numero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati    OggettoAVVISO DIPaolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IRPEF2007Sabrina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA]  Consigliere rel. est. R.G. 33887/2018Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 33887/2018 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controXu Suni (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, in virtùdi procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via MuzioClementi n. 51, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2718/2018, depositata il 27/4/2018;Numero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;L’Agenzia delle Entrate, ufficio di Latina, accertò che [OSCURATO:PERSONA] (d’orain avanti, anche “la contribuente”) risultava in possesso di beniqualificabili come elementi di capacità di spesa ai sensi dell’art. 38,commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973.In particolare, si trattava di spese per incrementi patrimoniali peracquisto di un immobile in Roma di euro trecentomila, in data13/4/2010; importazione di capitale del 28/8/2008 per quasitrentunomila euro; un investimento in titoli avvenuto nel 2008 perl’importo di oltre settantamilacinquecento euro; una liberalità erogatadal padre il 13/7/2009 per un importo di quarantacinquemila euro.Dall’esame della situazione reddituale, risultò che la contribuentenon aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi, né risultavapercepire redditi.Rilevato, dunque, lo scostamento di oltre un quarto tra i redditidichiarati e i redditi accertabili con il metodo sintetico, e che dettoscostamento si ripeteva per oltre due anni, l’ufficio invitò lacontribuente, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 218 del1997, a fornire giustificazioni, in merito agli anni 2007 e 2008, circa laprovenienza dei redditi utilizzati per il menzionato acquistoimmobiliare, nonché per l’importazione di capitale.In risposta agli inviti dell’amministrazione, la contribuenteprodusse documentazione dalla quale emerse che le somme perl’acquisto dell’immobile provenivano per euro 88.000 dal padre, che liaveva erogati a mezzo di assegno circolari emessi in data 12/4/2010;per euro 110.705, da un rimborso titoli/fondi comuni del 9/3/2010; pereuro 176.263,40, da bonifici ricevuti da amici e parenti.r.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026  2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026La documentazione prodotta dalla contribuente non consentivaall’ufficio di stabilire quale fosse la provenienza delle somme elargite,sicché nei suoi confronti fu emesso l’avviso di accertamento, ai sensidell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dei DD.MM.10/9/1992, 19/11/1992 e successive integrazioni e modificazioni e delprovvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],per la ripresa dell’Irpef e dell’addizionale comunale con riferimentoall’anno 2007.Proposto ricorso, la C.T.P. di Latina lo accolse.L’appello dell’Agenzia fu respinto dalla C.T.R. del Lazio.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la contribuente.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzae del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver resouna motivazione meramente apparente, limitandosi ad aderire alladecisione di primo grado senza esplicitare le ragioni di questa adesionee senza dar conto adeguatamente dell’esame dei motivi di appello.1.1. Il motivo è fondato.Il giudice di appello, dimenticando che il giudizio di secondo gradoè un giudizio devolutivo destinato a concludersi con una sentenzatotalmente sostitutiva di quella di primo grado, si è limitato adaffermare che l’ufficio, con il ricorso in appello, avrebbe “omesso dirappresentare i motivi che inficerebbero la sentenza appellata, che haritenuto esaustiva la documentazione prodotta dalla contribuente(scritture private munite di data certa, movimentazioni bancarier.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026  3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026tracciabili, liberalità, ritenute dal primo giudice giustificative degliincrementi patrimoniali in capo alla ricorrente) come idonea agiustificare la provenienza degli incrementi patrimoniali contestati enon tenuta in conto nell’avviso di accertamento incentratoesclusivamente su mere presunzioni” (così, in motivazione, la sentenzaimpugnata).Senonché, così statuendo, la C.T.R. non esamina autonomamentela “tenuta” giustificativa della produzione documentale dellacontribuente rispetto ai motivi fondanti l’avviso di accertamento,limitandosi effettivamente ad affermare che i motivi di appellodell’Agenzia non sarebbero idonei a scalfire l’apparato motivazionaledella sentenza di primo grado.In tal modo, però, il giudice di appello non considera l’orientamentogiurisprudenziale, consolidato, di questa Corte, secondo il quale nelprocesso tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art.53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.,è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire eda riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste asostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primogrado (ex multis, Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 25191 del 19/09/2024,Rv. 672376 - 02).La riproposizione in appello delle motivazioni poste a sostegnodell’avviso di accertamento impugnato in prime cure, dunque, èsufficiente a devolvere al giudice di secondo grado l’intera res litigiosa,con la conseguenza che quest’ultimo non può limitarsi, in caso dirigetto dell’impugnazione, ad una motivazione per relationem allasentenza di primo grado, dalla quale non traspaia l’autonomo esamedelle ragioni di fatto e di diritto poste dall’appellante a sostegno del suoricorso (cfr., nel più generale ambito processualcivilistico, con unprincipio valido anche in campo tributario, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanzar.g. n. 33887/2018 a.c. 23/1/2026  4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 33887/2018Numero sezionale 669/2026Numero di raccolta generale 7506/2026Data pubblicazione 29/03/2026n. 459 del 10/01/2022, Rv. 663805 – 01; Cass., Sez. 2 -, Sentenza n.19341 del 14/07/2025, Rv. 675307 - 01).2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo, fondato sulla violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973e dell’art. 2697 c.c. sui criteri di riparto dell’onere della prova.3. Il ricorso è accolto in relazione al primo motivo, la sentenza ècassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Lazioche, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esamedell’appello motivando in relazione alla natura (reddituale o meno,tassabile o meno) delle somme di denaro ricevute dalla contribuente;al periodo del loro possesso in riferimento agli indici di capacitàcontributiva posti in essere; al nesso strumentale-finalistico traelargizioni ricevute e spese compiute. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 33887/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]  5Cons. est. Angelo NapolitanoP.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 33887/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]  5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07506/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris