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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17097/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37182/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ovvero [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2132/2019, pubblicata in data 3 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Torino che l'aveva condannata al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 567,49, oltre accessori, da questi versata per servizi di depurazione delle acque reflue, asseritamente non eseguiti.

2. Riformando la sentenza di primo grado, il Tribunale di Torino ha accolto l'appello, rigettando la domanda avanzata dal Ghivarello, osservando che: a) la controversia verteva su un contratto di somministrazione di servizi idrici, che non richiedeva la stipulazione in forma scritta, essendo pacifico che il Ghivarello era titolare di una utenza in ordine alla quale vigevano le condizioni generali di contratto predisposte da [OSCURATO:SOCIETA].; b) il Ghivarello era proprietario dell'immobile sito in Usseglio, via Forno, n. 30 — non raggiungibile con automezzo, essendo distante oltre 100 metri da qualsiasi strada pubblica o privata — presso il quale vi era una utenza Smat per l'acqua potabile e dove, in assenza di un allaccio alla fognatura pubblica, avvenuta solo nel 2014, negli anni precedenti era stata installata una fossa Imhoff per la raccolta delle acque reflue; c) l'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] aveva disciplinato con apposito regolamento d'utenza il servizio idrico integrato con deliberazione n. 193 del 30 maggio 2005, al quale dovevano attenersi sia la Smat sia i singoli utenti; d) il regolamento prevedeva che, laddove l'utente non fosse collegato alla pubblica rete fognaria, poteva chiedere specifica autorizzazione comunale a predisporre un proprio scarico di acque reflue (art. 3) e a gestire le operazioni di spurgo, trasporto e conferimento del materiale accumulato anche attraverso ditte private (art. 5), con possibilità, in tal caso, per l'utente di usufruire della esenzione dalla tariffa di fognatura; l'art. 8 prevedeva, inoltre, l'esenzione dagli adempimenti di cui agli artt. 5 e 7 per l'utente che si trovava in una particolare situazione da autocertificare: impianto di raccolta non raggiungibile con automezzi, uso saltuario dell'utenza di acquedotto; e) dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emergeva che, a fronte della richiesta del Ghivarello di essere esentato dalla quota "depurazione" riferita alle bollette oggetto di contestazione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'esibizione dell'autorizzazione comunale alla installazione di un sistema individuale di raccolta dei reflui, della comunicazione delle modalità prescelte per lo spurgo periodico e dell'impianto scelto per lo smaltimento finale, con indicazione del «codice utente sul formulario rifiuti da utilizzarsi per il trasporto dei fanghi»; f) tale comunicazione non era stata mai effettuata dal Ghivarello che, neppure nel corso del giudizio di merito, aveva allegato in quale modo avesse, nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2014, provveduto al periodico svuotamento della sua fossa Imhoff ed al successivo smaltimento dei materiali ivi accumulatisi; g) la quota prevista in bolletta, anche in caso di conferimento ad impianto non gestito da Smat, era comunque dovuta, attesa la predisposizione del servizio di depurazione a disposizione del Ghivarello da parte di [OSCURATO:SOCIETA].

3. Ricorre per la cassazione della decisione d'appello [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.

1. cod. proc. civ.Non sono state depositate conclusioni dal Procuratore Generale presso questa Corte.

In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1559 cod. civ., 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

Il ricorrente, in particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ricondotto il rapporto contrattuale intrattenuto tra le parti al contratto di somministrazione di servizi idrici, ma ha ritenuto non rilevante la stipulazione del contratto in forma scritta, considerando sufficiente la mera titolarità dell'utenza in capo al ricorrente ai fini dell'applicazione delle condizioni generali di contratto predisposte da [OSCURATO:SOCIETA]. e della disciplina normativa prevista per i servizi pubblici di acquedotto e smaltimento reflui.

Sostiene il ricorrente che il contratto di somministrazione deve, invece, rivestire la forma scritta anche quando, come nel caso di specie, il somministrante sia una società di diritto privato subentrata nel rapporto contrattuale di utenza per effetto di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio.

2. Con il secondo motivo, deducendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1559 e 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta che il Tribunale di Torino avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare la modalità di smaltimento dei materiali accumulatisi nell'impianto di smaltimento diverso da quelli gestiti da [OSCURATO:SOCIETA]., in tal modo pretendendo la prova di una circostanza di fatto estranea alla fattispecie dedotta dalla stessa Smat, riconducibile al contratto di somministrazione, quale presupposto per il pagamento della quota parte di bolletta riferita ai servizi idrici attinenti alla depurazione.

Soggiunge che la mera predisposizione del servizio di depurazione a disposizione dell'utente non poteva far ritenere assolto l'onere circa la concreta dimostrazione delle modalità e dei tempi di esecuzione del servizio per il quale era stato richiesto il pagamento, per cui la sola esistenza degli impianti non poteva integrare, a norma dell'art. 1559 cod. civ., la prestazione periodica o continuativa idonea a legittimare la corresponsione del prezzo.

Peraltro, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva omesso di esaminare la circostanza decisiva costituita dall'impossibilità di accedere al fondo di sua proprietà con una autobotte per poter effettuare lo spurgo della fossa Imhoff.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 112, 115 e 345 cod. proc. civ., nonché degli artt. 4 e 5 della

I. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E).

Sostiene, in particolare, che il Tribunale di Torino avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta — sollecitata nella comparsa di costituzione in appello — di disapplicazione del provvedimento amministrativo in forza del quale [OSCURATO:SOCIETA]. esigeva il pagamento della quota parte relativa al servizio di depurazione, ossia il Regolamento d'utenza predisposto dall'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] (Ato3), perchè in contrasto con l'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 152/99 e con l'art. 110, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006, ed il decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 settembre 2009 destinato a dare ad esso attuazione.

4. Il primo motivo è infondato.Il rapporto giuridico tra l'odierno ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., benché attinente all'esercizio di un servizio pubblico, ha natura privatistica e di conseguenza ad esso non si applicano le norme sulla contabilità di Stato e sulla forma dei contratti pubblici invocate dal ricorrente.

A tale conclusione si perviene se si considera che la Smat, quale gestore del servizio idrico integrato, non è una pubblica amministrazione, ma una società di capitali, e che la successione degli enti gestori del servizio idrico alle amministrazioni locali è avvenuta ope legis, ai sensi dell'art. 153 d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 (recante «Norme in materia ambientale»), il quale — nel testo applicabile ratione temporis - prevedeva espressamente che «le attività e le passività relative al servizio idrico integrato (..) sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi» (Cass., sez. 3, 8/11/2016, n. 22611).

Il contratto di fornitura, correttamente qualificato dal Tribunale come contratto di somministrazione, prescinde, dunque, da rigorismi di forma e non necessita di forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem; a rivelarne l'esistenza è sufficiente il comportamento di fatto delle parti, consistente nella ricezione e fruizione, da parte di una, della fornitura effettuata dall'altra.

Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare se, in concreto, il contratto si sia perfezionato per facta concludentia.

La decisione impugnata va, quindi, esente dalla censura ad essa rivolta, avendo il giudice d'appello, correttamente, escluso la necessità della stipulazione di un contratto in forma scritta e ritenuto sussistente il contratto di somministrazione tra il ricorrente, titolare dell'utenza, e la Smat che ha predisposto e messo a disposizione il servizio di depurazione.5.

Non si sottrae alla declaratoria d'inammissibilità il secondo motivo.

Nella censura non si coglie un'attività illustrativa né della presunta violazione dell'art. 1559 c.c., né del precetto di cui all'art.2697 c.c.; inoltre, neppure il ricorrente assume, individuandola, la motivazione con cui la sentenza avrebbe commesso l'una o l'altra violazione.

Quanto, poi, alla violazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente indica genericamente l'omesso esame di un fatto (modalità di smaltimento delle acque accumulatesi nella fossa), senza tuttavia spiegarne la decisività ai fini della soluzione della controversia, alla luce di quanto evidenziato nella sentenza impugnata, laddove si spiega in modo puntuale ed esaustivo (pag. 6 della sentenza) che l'utente non aveva mai neppure allegato con quali modalità avesse provveduto, negli anni antecedenti all'allaccio alla fognatura, al periodico svuotamento della fossa Imhoff ed al successivo smaltimento dei materiali accumulatisi, con indicazione dell'impianto prescelto per lo smaltimento finale.

5. Anche il terzo motivo è inammissibile.

La censura risulta del tutto generica quanto ai presupposti dell'invocata disapplicazione, il che impedisce, da un lato, di apprezzare la deduzione della questione eventualmente proposta come questione rilevabile d'ufficio, di cui il Tribunale torinese si dovesse occupare, dato che neppure è possibile evincere dal motivo quali fossero i presupposti fattuali e gli stessi oggetti della disapplicazione, e, dall'altro, tale genericità non consente neppure di apprezzare l'ammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ., ossia di valutare la decisività dell'omessa pronuncia che, in sostanza, si denuncia, secondo i principi indicati da Cass., sez. 3, 26/09/2017, n. 22341.

Ma, in disparte la rilevata genericità del motivo, assume valore dirimente la circostanza che, sebbene il ricorrente assuma di avere sollecitato la pronuncia sulla questione in esame nella comparsa di costituzione in appello, si astiene dal precisare se, in sede di precisazione delle conclusioni, la doglianza sia stata mantenuta, il che rende la censura inidonea ad individuare la violazione denunciata (Cass., sez. 3, 22/12/2021, n. 41205; Cass., sez. 3, 3/03/2010, n. 5087).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in assenza di attività difensiva della intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37182/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ovvero [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2132/2019, pubblicata in data 3 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Torino che l'aveva condannata al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 567,49, oltre accessori, da questi versata per servizi di depurazione delle acque reflue, asseritamente non eseguiti. 2. Riformando la sentenza di primo grado, il Tribunale di Torino ha accolto l'appello, rigettando la domanda avanzata dal Ghivarello, osservando che: a) la controversia verteva su un contratto di somministrazione di servizi idrici, che non richiedeva la stipulazione in forma scritta, essendo pacifico che il Ghivarello era titolare di una utenza in ordine alla quale vigevano le condizioni generali di contratto predisposte da [OSCURATO:SOCIETA].; b) il Ghivarello era proprietario dell'immobile sito in Usseglio, via Forno, n. 30 — non raggiungibile con automezzo, essendo distante oltre 100 metri da qualsiasi strada pubblica o privata — presso il quale vi era una utenza Smat per l'acqua potabile e dove, in assenza di un allaccio alla fognatura pubblica, avvenuta solo nel 2014, negli anni precedenti era stata installata una fossa Imhoff per la raccolta delle acque reflue; c) l'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] aveva disciplinato con apposito regolamento d'utenza il servizio idrico integrato con deliberazione n. 193 del 30 maggio 2005, al quale dovevano attenersi sia la Smat sia i singoli utenti; d) il regolamento prevedeva che, laddove l'utente non fosse collegato alla pubblica rete fognaria, poteva chiedere specifica autorizzazione comunale a predisporre un proprio scarico di acque reflue (art. 3) e a gestire le operazioni di spurgo, trasporto e conferimento del materiale accumulato anche attraverso ditte private (art. 5), con possibilità, in tal caso, per l'utente di usufruire della esenzione dalla tariffa di fognatura; l'art. 8 prevedeva, inoltre, l'esenzione dagli adempimenti di cui agli artt. 5 e 7 per l'utente che si trovava in una particolare situazione da autocertificare: impianto di raccolta non raggiungibile con automezzi, uso saltuario dell'utenza di acquedotto; e) dalla corrispondenza intercorsa tra le parti emergeva che, a fronte della richiesta del Ghivarello di essere esentato dalla quota "depurazione" riferita alle bollette oggetto di contestazione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'esibizione dell'autorizzazione comunale alla installazione di un sistema individuale di raccolta dei reflui, della comunicazione delle modalità prescelte per lo spurgo periodico e dell'impianto scelto per lo smaltimento finale, con indicazione del «codice utente sul formulario rifiuti da utilizzarsi per il trasporto dei fanghi»; f) tale comunicazione non era stata mai effettuata dal Ghivarello che, neppure nel corso del giudizio di merito, aveva allegato in quale modo avesse, nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2014, provveduto al periodico svuotamento della sua fossa Imhoff ed al successivo smaltimento dei materiali ivi accumulatisi; g) la quota prevista in bolletta, anche in caso di conferimento ad impianto non gestito da Smat, era comunque dovuta, attesa la predisposizione del servizio di depurazione a disposizione del Ghivarello da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Ricorre per la cassazione della decisione d'appello [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a non ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis. 1. cod. proc. civ.Non sono state depositate conclusioni dal Procuratore Generale presso questa Corte. In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1559 cod. civ., 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. Il ricorrente, in particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ricondotto il rapporto contrattuale intrattenuto tra le parti al contratto di somministrazione di servizi idrici, ma ha ritenuto non rilevante la stipulazione del contratto in forma scritta, considerando sufficiente la mera titolarità dell'utenza in capo al ricorrente ai fini dell'applicazione delle condizioni generali di contratto predisposte da [OSCURATO:SOCIETA]. e della disciplina normativa prevista per i servizi pubblici di acquedotto e smaltimento reflui. Sostiene il ricorrente che il contratto di somministrazione deve, invece, rivestire la forma scritta anche quando, come nel caso di specie, il somministrante sia una società di diritto privato subentrata nel rapporto contrattuale di utenza per effetto di modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio. 2. Con il secondo motivo, deducendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1559 e 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta che il Tribunale di Torino avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare la modalità di smaltimento dei materiali accumulatisi nell'impianto di smaltimento diverso da quelli gestiti da [OSCURATO:SOCIETA]., in tal modo pretendendo la prova di una circostanza di fatto estranea alla fattispecie dedotta dalla stessa Smat, riconducibile al contratto di somministrazione, quale presupposto per il pagamento della quota parte di bolletta riferita ai servizi idrici attinenti alla depurazione. Soggiunge che la mera predisposizione del servizio di depurazione a disposizione dell'utente non poteva far ritenere assolto l'onere circa la concreta dimostrazione delle modalità e dei tempi di esecuzione del servizio per il quale era stato richiesto il pagamento, per cui la sola esistenza degli impianti non poteva integrare, a norma dell'art. 1559 cod. civ., la prestazione periodica o continuativa idonea a legittimare la corresponsione del prezzo. Peraltro, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva omesso di esaminare la circostanza decisiva costituita dall'impossibilità di accedere al fondo di sua proprietà con una autobotte per poter effettuare lo spurgo della fossa Imhoff. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 112, 115 e 345 cod. proc. civ., nonché degli artt. 4 e 5 della I. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E). Sostiene, in particolare, che il Tribunale di Torino avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta — sollecitata nella comparsa di costituzione in appello — di disapplicazione del provvedimento amministrativo in forza del quale [OSCURATO:SOCIETA]. esigeva il pagamento della quota parte relativa al servizio di depurazione, ossia il Regolamento d'utenza predisposto dall'Autorità d'[OSCURATO:PERSONA] (Ato3), perchè in contrasto con l'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 152/99 e con l'art. 110, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006, ed il decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 settembre 2009 destinato a dare ad esso attuazione. 4. Il primo motivo è infondato.Il rapporto giuridico tra l'odierno ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., benché attinente all'esercizio di un servizio pubblico, ha natura privatistica e di conseguenza ad esso non si applicano le norme sulla contabilità di Stato e sulla forma dei contratti pubblici invocate dal ricorrente. A tale conclusione si perviene se si considera che la Smat, quale gestore del servizio idrico integrato, non è una pubblica amministrazione, ma una società di capitali, e che la successione degli enti gestori del servizio idrico alle amministrazioni locali è avvenuta ope legis, ai sensi dell'art. 153 d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 (recante «Norme in materia ambientale»), il quale — nel testo applicabile ratione temporis - prevedeva espressamente che «le attività e le passività relative al servizio idrico integrato (..) sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi» (Cass., sez. 3, 8/11/2016, n. 22611). Il contratto di fornitura, correttamente qualificato dal Tribunale come contratto di somministrazione, prescinde, dunque, da rigorismi di forma e non necessita di forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem; a rivelarne l'esistenza è sufficiente il comportamento di fatto delle parti, consistente nella ricezione e fruizione, da parte di una, della fornitura effettuata dall'altra. Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare se, in concreto, il contratto si sia perfezionato per facta concludentia. La decisione impugnata va, quindi, esente dalla censura ad essa rivolta, avendo il giudice d'appello, correttamente, escluso la necessità della stipulazione di un contratto in forma scritta e ritenuto sussistente il contratto di somministrazione tra il ricorrente, titolare dell'utenza, e la Smat che ha predisposto e messo a disposizione il servizio di depurazione.5. Non si sottrae alla declaratoria d'inammissibilità il secondo motivo. Nella censura non si coglie un'attività illustrativa né della presunta violazione dell'art. 1559 c.c., né del precetto di cui all'art.2697 c.c.; inoltre, neppure il ricorrente assume, individuandola, la motivazione con cui la sentenza avrebbe commesso l'una o l'altra violazione. Quanto, poi, alla violazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente indica genericamente l'omesso esame di un fatto (modalità di smaltimento delle acque accumulatesi nella fossa), senza tuttavia spiegarne la decisività ai fini della soluzione della controversia, alla luce di quanto evidenziato nella sentenza impugnata, laddove si spiega in modo puntuale ed esaustivo (pag. 6 della sentenza) che l'utente non aveva mai neppure allegato con quali modalità avesse provveduto, negli anni antecedenti all'allaccio alla fognatura, al periodico svuotamento della fossa Imhoff ed al successivo smaltimento dei materiali accumulatisi, con indicazione dell'impianto prescelto per lo smaltimento finale. 5. Anche il terzo motivo è inammissibile. La censura risulta del tutto generica quanto ai presupposti dell'invocata disapplicazione, il che impedisce, da un lato, di apprezzare la deduzione della questione eventualmente proposta come questione rilevabile d'ufficio, di cui il Tribunale torinese si dovesse occupare, dato che neppure è possibile evincere dal motivo quali fossero i presupposti fattuali e gli stessi oggetti della disapplicazione, e, dall'altro, tale genericità non consente neppure di apprezzare l'ammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ., ossia di valutare la decisività dell'omessa pronuncia che, in sostanza, si denuncia, secondo i principi indicati da Cass., sez. 3, 26/09/2017, n. 22341. Ma, in disparte la rilevata genericità del motivo, assume valore dirimente la circostanza che, sebbene il ricorrente assuma di avere sollecitato la pronuncia sulla questione in esame nella comparsa di costituzione in appello, si astiene dal precisare se, in sede di precisazione delle conclusioni, la doglianza sia stata mantenuta, il che rende la censura inidonea ad individuare la violazione denunciata (Cass., sez. 3, 22/12/2021, n. 41205; Cass., sez. 3, 3/03/2010, n. 5087). 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in assenza di attività difensiva della intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Ro
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