CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo • . LI "2.1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di tentato furto pluriaggravato in concorso tra loro, per aver cercato di impossessarsi di un portasigarette in metallo virgola di modesto valore, sottratto all'auto di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata sulla pubblica via e regolarmente chiusa a chiave. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore di entrambi gli imputati che, con un unico atto, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., sostenendo che tutto quanto contenuto nell'auto e lasciato per dimenticanza, fretta, esigenze personali, non rientri nell'esposizione alla pubblica fede. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. I ricorsi sono inammissibili. 5. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283903 - 01). Di tale principio ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, laddove ha sostenuto che l'avere la Venditti lasciato il portasigarette nella propria autovettura, forzata dai due prevenuti, ben può essere ritenuta circostanza rispondente ad esigenze di comodità e/ o di necessità della persona offesa. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così