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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40690/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO dì FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Pisa che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso in tentato furto aggravato e del reato di cui all'art. 75, co. 2 d.lgs. n. 159/2011, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, condannandola alla pena di un anno di reclusione e seicento euro di multa, previa unificazione dei reati ex art. 81 cpv. cod. pen., é inammissibile.

Invero, la ricorrente si duole del giudizio di sussistenza dell'aggravante della destrezza perché ella e le complici erano state seguite dai Carabinieri; del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non essendo stata considerata la giovane età, la condizione di madre d due figli e delle condizioni sociali, nonché dell'avvenuto ravvedimento.

Tuttavia si tratta di censure che si limitano a riproporre i temi già sottoposti alla Corte di appello e da questa respinti con motivazione sintetica ma compiuta e non manifestamente illogica.

Infatti, non è precisata la ragione per la quale la presenza dei Carabinieri influirebbe sulla sussistenza dell'aggravante della destrezza, nonostante la Corte di appello abbia disatteso la richiesta dell'appellante proprio per non essere stata chiarita la relazione che si assume ricorrere tra la destrezza e la presenza dei Carabinieri, posto che quella era consistita nell'infilare una mano nella borsa che una turista portava alle spalle.

Quanto alla motivazione concernente le attenuanti generiche, la Corte di appello ha chiarito che le circostanze e le condizioni personali evidenziate dalla appellante era preesistenti ai reati oggetto del giudizio e quindi inidonee ad incidere positivamente sul bisogno di pena della stessa.

Anche a tal riguardo il ricorso non svolge alcuna considerazione critica, limitandosi al mero dissenso.

Va pertanto ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 27771001).

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. h P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/20/9, Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO dì FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Pisa che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso in tentato furto aggravato e del reato di cui all'art. 75, co. 2 d.lgs. n. 159/2011, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, condannandola alla pena di un anno di reclusione e seicento euro di multa, previa unificazione dei reati ex art. 81 cpv. cod. pen., é inammissibile. Invero, la ricorrente si duole del giudizio di sussistenza dell'aggravante della destrezza perché ella e le complici erano state seguite dai Carabinieri; del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non essendo stata considerata la giovane età, la condizione di madre d due figli e delle condizioni sociali, nonché dell'avvenuto ravvedimento. Tuttavia si tratta di censure che si limitano a riproporre i temi già sottoposti alla Corte di appello e da questa respinti con motivazione sintetica ma compiuta e non manifestamente illogica. Infatti, non è precisata la ragione per la quale la presenza dei Carabinieri influirebbe sulla sussistenza dell'aggravante della destrezza, nonostante la Corte di appello abbia disatteso la richiesta dell'appellante proprio per non essere stata chiarita la relazione che si assume ricorrere tra la destrezza e la presenza dei Carabinieri, posto che quella era consistita nell'infilare una mano nella borsa che una turista portava alle spalle. Quanto alla motivazione concernente le attenuanti generiche, la Corte di appello ha chiarito che le circostanze e le condizioni personali evidenziate dalla appellante era preesistenti ai reati oggetto del giudizio e quindi inidonee ad incidere positivamente sul bisogno di pena della stessa. Anche a tal riguardo il ricorso non svolge alcuna considerazione critica, limitandosi al mero dissenso. Va pertanto ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 27771001). 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. h P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/20/9, Il Consigliere
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