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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38071/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della Corte di appello di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 settembre 2021, nella parte in cui ha confermato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 309 del 1990, per la presenza di sostanze adulteranti nella sostanza stupefacente da lui detenuta a fini di cessione, tali da accrescerne la potenzialità lesiva.

CI Con un unico motivo, il ricorso lamenta la violazione di detta norma e la mancanza, o comunque l'illogicità, della motivazione sul punto, avendo la Corte d'appello desunto la consapevolezza dell'adulterazione di tali sostanze, da parte dell'imputato, dal solo rinvenimento di un bilancino all'interno della sua abitazione, ov'era custodita anche la sostanza, ed avendo invece trascurato la totale assenza, benché specificamente segnalata con l'atto d'appello, di ulteriori indici dimostrativi del fatto che fosse stato egli, e non altri, a preparare e confezionare quella sostanza.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita di essere accolto, essendo la motivazione caratterizzata da un evidente salto logico sul punto relativo al riconoscimento dell'aggravante in discussione.

2. La Corte d'appello ha concluso che proprio l'imputato - e non altri - avesse preparato e confezionato quella sostanza, adulterandola con l'eccipiente pericoloso, e tanto ha dedotto esclusivamente dal rinvenimento di un bilancino all'interno dell'abitazione in cui quegli deteneva la droga e dall'idoneità di tale oggetto alla pesatura della stessa (pag. 3, sent., in fine).

Essendo quello, tuttavia, un utensile di comune uso domestico, peraltro rinvenuto all'interno del vano cucina, e quindi dove solitamente viene utilizzato dalla generalità delle persone secondo la sua naturale destinazione, la sua presenza non può affatto ritenersi univocamente concludente nel senso dell'impiego di esso per il frazionamento della sostanza in dosi al consumo (quest'ultima, infatti, è stata rinvenuta suddivisa e confezionata in tredici cc.dd.

"cipolline") e, ancor meno, per la commistione con la sostanza adulterante, ben potendo quest'attività essere avvenuta in un momento anteriore e per mano altrui.

A diverse conclusioni si sarebbe potuti giungere qualora, per esempio, su tale strumento fossero state rinvenute tracce di tali sostanze; se esso fosse stato trovato insieme alla droga, magari all'interno di una stanza da letto o di un bagno; oppure, ancora, se fossero stati presenti, all'interno di quella casa, gli altri oggetti solitamente detenuti da chi prepara dosi al consumo: bustine o ritagli di cellophane, altre sostanze da taglio, nastro adesivo e così via.

3. Nulla di tutto questo, invece, risulta essere avvenuto nel caso specifico, talché la deduzione della Corte d'appello si rivela apodittica e non logicamente consequenziale, nulla permettendo di escludere ragionevolmente che l'imputato - così come da lui sostenuto - avesse acquistato da altri la sostanza stupefacente già confezionata in dosi pronte per il consumo, senza dunque essere a conoscenza dell'avvenuta adulterazione e senza che questa fosse da lui concretamente prevedibile (sì che risulta inconferente il riferimento, operato in sentenza, alla giurisprudenza di questa Corte per cui l'aggravante è ascrivibile al detentore- cedente anche quando la commistione dello stupefacente con altre sostanze pericolose sia da lui ignorata per colpa).

La sentenza, dunque, dev'essere annullata sul punto, senza necessità di rinviare al giudice di merito, poiché non emergono dalla relativa narrativa ulteriori elementi di fatto suscettibili di approfondimento, di chiarimento e di eventuale rivalutazione.

4. La circostanza aggravante in questione, dunque, dev'essere esclusa, con conseguente eliminazione della relativa porzione di pena e rideterminazione della pena finale in sei mesi di reclusione e 1.066 euro di multa (pena-base, così come stabilita dai giudici di merito, nove mesi di reclusione e 1.600 euro di multa; ridotta di un terzo ex art. 442, cod. proc. pen., in ragione del rito prescelto).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante, che elimina, e ridetermina la pena in mesi sei di reclusione e 1.066 eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della Corte di appello di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 settembre 2021, nella parte in cui ha confermato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 309 del 1990, per la presenza di sostanze adulteranti nella sostanza stupefacente da lui detenuta a fini di cessione, tali da accrescerne la potenzialità lesiva. CI Con un unico motivo, il ricorso lamenta la violazione di detta norma e la mancanza, o comunque l'illogicità, della motivazione sul punto, avendo la Corte d'appello desunto la consapevolezza dell'adulterazione di tali sostanze, da parte dell'imputato, dal solo rinvenimento di un bilancino all'interno della sua abitazione, ov'era custodita anche la sostanza, ed avendo invece trascurato la totale assenza, benché specificamente segnalata con l'atto d'appello, di ulteriori indici dimostrativi del fatto che fosse stato egli, e non altri, a preparare e confezionare quella sostanza. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita di essere accolto, essendo la motivazione caratterizzata da un evidente salto logico sul punto relativo al riconoscimento dell'aggravante in discussione. 2. La Corte d'appello ha concluso che proprio l'imputato - e non altri - avesse preparato e confezionato quella sostanza, adulterandola con l'eccipiente pericoloso, e tanto ha dedotto esclusivamente dal rinvenimento di un bilancino all'interno dell'abitazione in cui quegli deteneva la droga e dall'idoneità di tale oggetto alla pesatura della stessa (pag. 3, sent., in fine). Essendo quello, tuttavia, un utensile di comune uso domestico, peraltro rinvenuto all'interno del vano cucina, e quindi dove solitamente viene utilizzato dalla generalità delle persone secondo la sua naturale destinazione, la sua presenza non può affatto ritenersi univocamente concludente nel senso dell'impiego di esso per il frazionamento della sostanza in dosi al consumo (quest'ultima, infatti, è stata rinvenuta suddivisa e confezionata in tredici cc.dd. "cipolline") e, ancor meno, per la commistione con la sostanza adulterante, ben potendo quest'attività essere avvenuta in un momento anteriore e per mano altrui. A diverse conclusioni si sarebbe potuti giungere qualora, per esempio, su tale strumento fossero state rinvenute tracce di tali sostanze; se esso fosse stato trovato insieme alla droga, magari all'interno di una stanza da letto o di un bagno; oppure, ancora, se fossero stati presenti, all'interno di quella casa, gli altri oggetti solitamente detenuti da chi prepara dosi al consumo: bustine o ritagli di cellophane, altre sostanze da taglio, nastro adesivo e così via. 3. Nulla di tutto questo, invece, risulta essere avvenuto nel caso specifico, talché la deduzione della Corte d'appello si rivela apodittica e non logicamente consequenziale, nulla permettendo di escludere ragionevolmente che l'imputato - così come da lui sostenuto - avesse acquistato da altri la sostanza stupefacente già confezionata in dosi pronte per il consumo, senza dunque essere a conoscenza dell'avvenuta adulterazione e senza che questa fosse da lui concretamente prevedibile (sì che risulta inconferente il riferimento, operato in sentenza, alla giurisprudenza di questa Corte per cui l'aggravante è ascrivibile al detentore- cedente anche quando la commistione dello stupefacente con altre sostanze pericolose sia da lui ignorata per colpa). La sentenza, dunque, dev'essere annullata sul punto, senza necessità di rinviare al giudice di merito, poiché non emergono dalla relativa narrativa ulteriori elementi di fatto suscettibili di approfondimento, di chiarimento e di eventuale rivalutazione. 4. La circostanza aggravante in questione, dunque, dev'essere esclusa, con conseguente eliminazione della relativa porzione di pena e rideterminazione della pena finale in sei mesi di reclusione e 1.066 euro di multa (pena-base, così come stabilita dai giudici di merito, nove mesi di reclusione e 1.600 euro di multa; ridotta di un terzo ex art. 442, cod. proc. pen., in ragione del rito prescelto). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante, che elimina, e ridetermina la pena in mesi sei di reclusione e 1.066 eu
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