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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38645/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIcletcLaaciso--a1le.--par-ti4--. 4 eP udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 14 dicembre 2020, in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 29 aprile 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi nn. 1 e 2), di resi- stenza a pubblico ufficiale (capo n. 3) e di lesioni volontarie (capo n. 4), fatti tutti commessi 1'8 novembre 2019, in conseguenza condannandolo, con la continua- zione, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece ha rideter- minato, riducendola, la sanzione inflitta; con conferma nel resto.

2. Il ricorrente lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo, per avere la Corte szli merito preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., senza tuttavia motivare la sentenza e limitandosi a richiamare la decisione di primo grado.

Chiede dunque l'annullamento della sentenza impugnata.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. pp. 2-3 della sentenza impugnata). 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano.

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. asenza di colpa nella déterminazione della Causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ele en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIcletcLaaciso--a1le.--par-ti4--. 4 eP udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 14 dicembre 2020, in parziale riforma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 29 aprile 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi nn. 1 e 2), di resi- stenza a pubblico ufficiale (capo n. 3) e di lesioni volontarie (capo n. 4), fatti tutti commessi 1'8 novembre 2019, in conseguenza condannandolo, con la continua- zione, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece ha rideter- minato, riducendola, la sanzione inflitta; con conferma nel resto. 2. Il ricorrente lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo, per avere la Corte szli merito preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., senza tuttavia motivare la sentenza e limitandosi a richiamare la decisione di primo grado. Chiede dunque l'annullamento della sentenza impugnata. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. pp. 2-3 della sentenza impugnata). 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. 5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. asenza di colpa nella déterminazione della Causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ele en
Sentenza Cassazione n. 38645/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris