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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 05740/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, non essendo connotato da specificità, come richiesto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., ed estraneo al sindacato di legittimità; che, infatti, riproducendo rilievi già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, le argomentazioni della difesa nel ricorso, da un lato omettono un effettivo confronto con le ragioni logiche e gli elementi di fatto valorizzati per inviduare nell’odierno ricorrente l'autore dell’alterazione di parti identificative dei due semirimorchi poi venduti alla società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza), e, dall’altro lato, risultano volte a offrire una rilettura delle risultanze processuali antagonista a quella ritenuta dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, non essendo connotato da specificità, come richiesto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., ed estraneo al sindacato di legittimità; che, infatti, riproducendo rilievi già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, le argomentazioni della difesa nel ricorso, da un lato omettono un effettivo confronto con le ragioni logiche e gli elementi di fatto valorizzati per inviduare nell’odierno ricorrente l'autore dell’alterazione di parti identificative dei due semirimorchi poi venduti alla società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza), e, dall’altro lato, risultano volte a offrire una rilettura delle risultanze processuali antagonista a quella ritenuta dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
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