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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31110/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, la quale ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata verifica della decorrenza del termine prescrizionale, è manifestamente infondato, in quanto afferente a violazioni di norme sostanziali e processuali palesemente smentite dagli atti, tenuto conto dei periodi di sospensione rilevati nel corso del giudizio di primo grado dal 12.04.2016 al 06.06.2017 e dal 13.03.2018 al 19.02.2019; Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 11 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, la quale ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata verifica della decorrenza del termine prescrizionale, è manifestamente infondato, in quanto afferente a violazioni di norme sostanziali e processuali palesemente smentite dagli atti, tenuto conto dei periodi di sospensione rilevati nel corso del giudizio di primo grado dal 12.04.2016 al 06.06.2017 e dal 13.03.2018 al 19.02.2019; Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 luglio 202
Sentenza Cassazione n. 31110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris