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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 36211/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze in data 22/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22/02/2023, il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata il 6/02/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato dei delitti: di omicidio volontario, per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] colpendolo ripetutamente al volto e al corpo (capo A), nonché di rapina aggravata, per essersi, mediante la predetta condotta violenta, impossessato di un telefono cellulare e di un orologio di proprietà della vittima (capo B); fatti commessi in Portoferraio in data 2/02/2023.

2. Ghallab ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp,. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'a-t. 606, comma 1, " lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, per avere il provvedimento impugnato omesso di motivare sulle ragioni di riesame dedotte e non contenendo esso un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, fondata sulla gravità del titolo del reato, ma non sulla concreta gravità della condotta.

In particolare, i Giudici di merito avrebbero errato nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la qualità di teste, a partire dal dato, in realtà neutro, della sua presenza sul luogo dell'omicidio di Carugati,.

Al contrario, egli avrebbe dovuto essere sentito nella qualità di imputato di un reato connesso, essendo a suo carico configurabile, quantomeno, una responsabilità per omissione d soccorso, avendo egli lanciato l'allarme alle ore 2.18, senza però farsi trovare in loco onde fornire utili indicazioni ai Carabinieri nel frattempo sopraggiunti.

In ogni caso, le dichiarazioni di Romeo sarebbero ampiamente inattendibili, sia in relazione alla tempistica degli accadimenti, sia con riguardo alla dinamica dell'omicidio.

Quanto al primo aspetto, Ghallab avrebbe fatto rientro presso la propria abitazione alle ore 2.06 del giorno dei fatti e non alle successive ore 3.30, secondo quanto emergerebbe dalle immagini di videosorveglianza.

Inoltre, Romeo non avrebbe segnalato immediatamente l'accaduto, considerato il lasso di tempo intercorrente tra la prima richiesta di intervento delle ore 2.18 (in cui avrebbe omesso di avere visto che la vittima era stata aggredita) e la seconda, delle ore 3.35, riportata nel verbale del Commissariato di P.S. di Portoferraio.

Quanto al secondo profilo, Carugati non sarebbe deceduto per effetto de colpi ricevuti alla testa, come sostenuto da Romeo e come indicato nella ordinan2:a gravata, ma per una emorragia interna conseguente alla rottura della milza.

Inoltre, le dichiarazioni di Romeo non avrebbero ricevuto una conferma dalle indagini compiute sulla scena criminis, atteso che il locale teatro dell'aggressione, non sottoposto a sequestro, sarebbe stato ripulito, eliminando le tracce presenti sul luogo.

Lacunose sarebbero state, del resto, le indagini, essendo sfuggita agli inquirenti la presenza in loco di vari flaconi di metadone, rinvenuti solo a un successivo accesso sui luoghi, dopo le contraddittorie affermazioni da parte di Romeo; e non risultando essere stato sequestrato il portafoglio di Carugati, che secondo Romeo, Ghallab avrebbe preso e successivamente abbandonato in loco.

Su tali circostanze, la motivazione dell'ordinanza non sarebbe adeguata, né tanto meno completa e logica, anche in rapporto al mancato accertamento medico- legale sulla persona dell'indagato per verificare la presenza di segni di colluttazione, inclusa l'escoriazione sulla mano del ricorrente e l'origine di essa.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen,. delle dichiarazioni rese da Romeo.

Premesso che l'evento si sarebbe verificato all'interno del locale in uso a Romeo alla presenza di tre soggetti, solo una scelta non basata su un'attenta analisi del materiale dichiarativo avrebbe posto Romeo nella condizione di persona informata sui fatti e Ghallab in quella di indagato.

Infatti, Romeo sarebbe tutt'altro che credibile: sia rispetto agli orari, avendo egli indicato che i fatti erano avvenuti intorno alle 2.30, laddove la prima richiesta di intervento dei Carabinieri sarebbe avvenuta alle 2.20; sia rispetto alle modalità esecutive, avendo egli dichiarato, nel primo verbale di sommarie informazioni, che Ghallab avrebbe colpito Carugati anche con testate, dichiarazione non ripetuta nel secondo verbale e avendo, altresì, riferito che l'indagato aveva colpito la vittima con «una serie di pugni con tutte e due le mani», laddove i segni sarebbero stati riscontrati soltanto sulla mano destra di Ghallab, a dimostrazione che egli non possa avere affatto «massacrato di botte» Carugati.

Rilevante sarebbe, ancora, la mancanza di informazioni su quanto fatto dal testimone tra le ore 2.20 (primo accesso al Comando) e le ore 3.30 (secondo accesso), considerato che un tempestivo intervento da parte del "servizio 118" avrebbe potuto soccorrere la vittima, di tal che Romeo avrebbe tenuto un comportamento omissivo che avrebbe reso necessario interrompere l'esame attivando le garanzie difensive previste dall'art. 63 cod. proc. pen., tra cui il «diritto di non rispondere» e farsi assistere da un difensore.

Di conseguenza, le sue dichiarazioni sarebbero inutilizzabili, dal momento che ecili si sarebbe reso responsabile di un'omissione di soccorso o di un favoreggiamento personale.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 584 cod. pen. in relazione alla qualificazione del fatto contestato come omicidio volontario, benché non sia stata dimostrata l'esistenza del dolo dell'evento mortale.

Infatti, la individuazione del «movente» nel fatto che «Carugati aveva detto a Ghallab di uscire dal letto perché lo innervosiva» sarebbe del tutto inverosimile; e i residui elementi di indagine indicherebbero che l'intento dell'indagato fosse di percuotere la vittima.

Esclusa l'esistenza del dolo di omicidio, si verserebbe in ipotesi di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla volontarietà delle percosse o delle lesioni alle quali sia conseguita la morte dell'aggredito come evento non voluto.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, c:omma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari e di criteri di scelta della misura applicata.

L'ordinanza paventerebbe un pericolo di fuga del tutto insussistente e indimostrato atteso che, al momento dell'arresto, Ghallab si trovava a casa, nel proprio letto, sicché egli non avrebbe mostrato alcuna volontà di allontanarsi.

Né l'ordinanza avrebbe chiarito perché le esigenze del caso concreto non fossero comunque assicurabili con la applicazione degli arresti domiciliari con mezzi di controllo elettronico, tanto più che l'indagato risiederebbe con la madre e i fratellini in una situazione familiare del tutto normale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le argomentazioni poste a fondamento dell'odierna impugnazione hanno un carattere essenzialmente reiterativo di quanto era stato dedotto dalla difesa dell'indagato nel corso del procedimento di riesame, senza che le stesse si confrontino con le adeguate risposte fornite, in merito, dal provvedimento impugnato.

Quest'ultimo, invero, ha logicamente sviluppato il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato, sia pure con quel connotato di provvisorietà dell'accertamento che è proprio della fase cautelare e che„ nella successiva evoluzione dinamica del procedimento, potrà essere suscettibire di ogni ulteriore evoluzione (cfr. Sez. 1, n. 13980 del 13/02/2015, Cilio, Rv. 262300 - 01).

2.1. Il Tribunale del riesame ha, infatti, evidenziato come le imprecisioni del teste in relazione agli orari fossero dovute al fatto che egli non possedeva un orologio; tanto è vero che gli errori in questione riguardano anche una collocazione temporale di eventi su cui non vi può essere alcuna incertezza, avendo Romeo riferito fatti che, a suo dire, sarebbero avvenuti alle 2.30, mentre la sua prima chiamata in commissariato risaliva alle

2.18. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha sottolineato come un riscontro decisivo alle dichiarazioni di Romeo sia costituito dal rinvenimento, al polso di Ghallub, dell'orologio di Carugati, nonché, presso la sua abitazione, del telefono cellulare della vittima.

Sul punto, le dichiarazioni di Ghallab sono state ritenute inverosimili, ivi compreso il supposto litigio tra Romeo e Carugati per ragioni legate all'uso di metadone.

E ciò anche alla luce di quanto riferito dall'amica comune [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Carugati teneva molto al suo telefono, tanto da essersi adoperato, pochi giorni prima, per recuperarlo dopo che Ghallab glielo aveva sottratto.

Inoltre, è stato puntualmente evidenziato come sulle nocche di una mano dell'indagato vi fosse una escoriazione e come, sui suoi pantaloni, fossero state rinvenute delle chiazze di sangue: circostanze ritenute, non illogicamente, indicative di una colluttazione tra lo stesso Ghallab e la vittima, secondo il racconto di Romeo.

Elementi di fatto, quelli testé riassunti, rispetto ai quali 11 ricorso nulla ha evidenziato, sul punto risultando insuperabilmente aspecifico.3.

Quanto, poi, alla ipotizzata inutilizzabilità delle dichiarazioni di Romeo, conseguente alla asserita violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., giova osservare come la eventuale responsabilità del dichiarante rispetto all'omicidio di Carugati, non trovi, allo stato, il ben che minimo appiglio logico-fattuale.

Mentre la sua eventuale responsabilità per omissione di soccorso è stata smentita dal Tribunale del riesame, il quale ha evidenziato come il lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda richiesta di intervento da parte di Romeo possa ritenersi giustificato a partire da quanto dal medesimo era stato riferito nel verbale di sommarie informazioni rese alle ore 13.51 del 2/02/2023, ovvero che, dopo essere stato in commissariato, egli era rientrato a casa per verificare le .condizioni di Carugati, facendo poi ritorno presso il posto di polizia in quanto non aveva visto arrivare nessuno.

Quanto, infine, all'ipotesi di configurabilità del favoreggiamento personale, solo vagamente evocata dalla difesa, è appena il caso di rilevare come essa dovrebbe spiegare per quale ragione Romeo, volendo aiutare Ghallab, si sia invece recato presso il commissariato di polizia e abbia poi reso le dichiarazioni di chiaro tenore accusatorio all'indirizzo dell'indagato; profilo su cui il ricorso omette qualunque considerazione.

4. Neppure è possibile ravvisare aporie significative nella motivazione offerta dai Giudici di merito in ordine alla sussistenza di elementi che possano indurre a riqualificare il delitto di omicidio volontario in quello di omicidio preterintenzionale.

In proposito, giova premettere che nei casi in cui la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, palesi una consapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo, si configura il delitto di omicidio volontario e non quello di omicidio preterintenzionale (così Sez. 5, n. 11946 del 9;01/2020, Caciula, Rv. 278932 - 01; Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, Marini, Rv. 272050 - 01; Sez. 1, n. 4690 del 10/02/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189871. - 01).

Nel caso di specie, la volontarietà dell'azione è stata non illogicamente ritenuta, a partire dal fatto che Ghallab abbia aggredito Carugati con estrema violenza, colpendolo ripetutamente in zone vitali, in particolare alla testa, ma anche all'addome e al petto, utilizzando finanche un bastone quando la vittima era ormai esanime; circostanze, queste, che, con motivazione congrua, sono state ritenute idonee a rivelare, alle stregua di regole di comune esperienza, che l'agente avesse si fosse rappresentato e avesse quantomeno accettato l'eventualità della morte di Carugati come conseguenza della propria azione violenta.

5. Quanto, infine, alle esigenze cautelari, il Collegio di merito ha evidenziato, con motivazione logica e congrua, l'assoluta gravità del fatto ascritto all'odierno indagato e i precedenti di polizia di quest'ultimo in relazione a vari reati, anche contro il patrimonio, valorizzando tali circostanze ai fini del giudizio prognostico sul pericolo di recidiva.

Del pari, risulta argomentata in maniera non manifestamente illogica anche la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, avendo Ghallab dichiarato di possedere beni immobili in Marocco di avere adeguate disponibilità economiche, sicché egli avrebbe le risorse necessarie ad allontanarsi e a rendersi irreperibile.

Dunque, le censure svolte dalla difesa in punto di esigenze cautelari, devono ritenersi aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate.

5.1. Unica misura adeguata è stata motivatamente ritenuta quella carceraria, non potendo farsi luogo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come invece richiesto dalla difesa, anche per l'inidoneità del domicilio indicato dall'indagato.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

6.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Can

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze in data 22/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/02/2023, il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata il 6/02/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato dei delitti: di omicidio volontario, per avere cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] colpendolo ripetutamente al volto e al corpo (capo A), nonché di rapina aggravata, per essersi, mediante la predetta condotta violenta, impossessato di un telefono cellulare e di un orologio di proprietà della vittima (capo B); fatti commessi in Portoferraio in data 2/02/2023. 2. Ghallab ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp,. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'a-t. 606, comma 1, " lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, per avere il provvedimento impugnato omesso di motivare sulle ragioni di riesame dedotte e non contenendo esso un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, fondata sulla gravità del titolo del reato, ma non sulla concreta gravità della condotta. In particolare, i Giudici di merito avrebbero errato nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la qualità di teste, a partire dal dato, in realtà neutro, della sua presenza sul luogo dell'omicidio di Carugati,. Al contrario, egli avrebbe dovuto essere sentito nella qualità di imputato di un reato connesso, essendo a suo carico configurabile, quantomeno, una responsabilità per omissione d soccorso, avendo egli lanciato l'allarme alle ore 2.18, senza però farsi trovare in loco onde fornire utili indicazioni ai Carabinieri nel frattempo sopraggiunti. In ogni caso, le dichiarazioni di Romeo sarebbero ampiamente inattendibili, sia in relazione alla tempistica degli accadimenti, sia con riguardo alla dinamica dell'omicidio. Quanto al primo aspetto, Ghallab avrebbe fatto rientro presso la propria abitazione alle ore 2.06 del giorno dei fatti e non alle successive ore 3.30, secondo quanto emergerebbe dalle immagini di videosorveglianza. Inoltre, Romeo non avrebbe segnalato immediatamente l'accaduto, considerato il lasso di tempo intercorrente tra la prima richiesta di intervento delle ore 2.18 (in cui avrebbe omesso di avere visto che la vittima era stata aggredita) e la seconda, delle ore 3.35, riportata nel verbale del Commissariato di P.S. di Portoferraio. Quanto al secondo profilo, Carugati non sarebbe deceduto per effetto de colpi ricevuti alla testa, come sostenuto da Romeo e come indicato nella ordinan2:a gravata, ma per una emorragia interna conseguente alla rottura della milza. Inoltre, le dichiarazioni di Romeo non avrebbero ricevuto una conferma dalle indagini compiute sulla scena criminis, atteso che il locale teatro dell'aggressione, non sottoposto a sequestro, sarebbe stato ripulito, eliminando le tracce presenti sul luogo. Lacunose sarebbero state, del resto, le indagini, essendo sfuggita agli inquirenti la presenza in loco di vari flaconi di metadone, rinvenuti solo a un successivo accesso sui luoghi, dopo le contraddittorie affermazioni da parte di Romeo; e non risultando essere stato sequestrato il portafoglio di Carugati, che secondo Romeo, Ghallab avrebbe preso e successivamente abbandonato in loco. Su tali circostanze, la motivazione dell'ordinanza non sarebbe adeguata, né tanto meno completa e logica, anche in rapporto al mancato accertamento medico- legale sulla persona dell'indagato per verificare la presenza di segni di colluttazione, inclusa l'escoriazione sulla mano del ricorrente e l'origine di essa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen,. delle dichiarazioni rese da Romeo. Premesso che l'evento si sarebbe verificato all'interno del locale in uso a Romeo alla presenza di tre soggetti, solo una scelta non basata su un'attenta analisi del materiale dichiarativo avrebbe posto Romeo nella condizione di persona informata sui fatti e Ghallab in quella di indagato. Infatti, Romeo sarebbe tutt'altro che credibile: sia rispetto agli orari, avendo egli indicato che i fatti erano avvenuti intorno alle 2.30, laddove la prima richiesta di intervento dei Carabinieri sarebbe avvenuta alle 2.20; sia rispetto alle modalità esecutive, avendo egli dichiarato, nel primo verbale di sommarie informazioni, che Ghallab avrebbe colpito Carugati anche con testate, dichiarazione non ripetuta nel secondo verbale e avendo, altresì, riferito che l'indagato aveva colpito la vittima con «una serie di pugni con tutte e due le mani», laddove i segni sarebbero stati riscontrati soltanto sulla mano destra di Ghallab, a dimostrazione che egli non possa avere affatto «massacrato di botte» Carugati. Rilevante sarebbe, ancora, la mancanza di informazioni su quanto fatto dal testimone tra le ore 2.20 (primo accesso al Comando) e le ore 3.30 (secondo accesso), considerato che un tempestivo intervento da parte del "servizio 118" avrebbe potuto soccorrere la vittima, di tal che Romeo avrebbe tenuto un comportamento omissivo che avrebbe reso necessario interrompere l'esame attivando le garanzie difensive previste dall'art. 63 cod. proc. pen., tra cui il «diritto di non rispondere» e farsi assistere da un difensore. Di conseguenza, le sue dichiarazioni sarebbero inutilizzabili, dal momento che ecili si sarebbe reso responsabile di un'omissione di soccorso o di un favoreggiamento personale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 584 cod. pen. in relazione alla qualificazione del fatto contestato come omicidio volontario, benché non sia stata dimostrata l'esistenza del dolo dell'evento mortale. Infatti, la individuazione del «movente» nel fatto che «Carugati aveva detto a Ghallab di uscire dal letto perché lo innervosiva» sarebbe del tutto inverosimile; e i residui elementi di indagine indicherebbero che l'intento dell'indagato fosse di percuotere la vittima. Esclusa l'esistenza del dolo di omicidio, si verserebbe in ipotesi di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla volontarietà delle percosse o delle lesioni alle quali sia conseguita la morte dell'aggredito come evento non voluto. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, c:omma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari e di criteri di scelta della misura applicata. L'ordinanza paventerebbe un pericolo di fuga del tutto insussistente e indimostrato atteso che, al momento dell'arresto, Ghallab si trovava a casa, nel proprio letto, sicché egli non avrebbe mostrato alcuna volontà di allontanarsi. Né l'ordinanza avrebbe chiarito perché le esigenze del caso concreto non fossero comunque assicurabili con la applicazione degli arresti domiciliari con mezzi di controllo elettronico, tanto più che l'indagato risiederebbe con la madre e i fratellini in una situazione familiare del tutto normale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le argomentazioni poste a fondamento dell'odierna impugnazione hanno un carattere essenzialmente reiterativo di quanto era stato dedotto dalla difesa dell'indagato nel corso del procedimento di riesame, senza che le stesse si confrontino con le adeguate risposte fornite, in merito, dal provvedimento impugnato. Quest'ultimo, invero, ha logicamente sviluppato il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato, sia pure con quel connotato di provvisorietà dell'accertamento che è proprio della fase cautelare e che„ nella successiva evoluzione dinamica del procedimento, potrà essere suscettibire di ogni ulteriore evoluzione (cfr. Sez. 1, n. 13980 del 13/02/2015, Cilio, Rv. 262300 - 01). 2.1. Il Tribunale del riesame ha, infatti, evidenziato come le imprecisioni del teste in relazione agli orari fossero dovute al fatto che egli non possedeva un orologio; tanto è vero che gli errori in questione riguardano anche una collocazione temporale di eventi su cui non vi può essere alcuna incertezza, avendo Romeo riferito fatti che, a suo dire, sarebbero avvenuti alle 2.30, mentre la sua prima chiamata in commissariato risaliva alle 2.18. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha sottolineato come un riscontro decisivo alle dichiarazioni di Romeo sia costituito dal rinvenimento, al polso di Ghallub, dell'orologio di Carugati, nonché, presso la sua abitazione, del telefono cellulare della vittima. Sul punto, le dichiarazioni di Ghallab sono state ritenute inverosimili, ivi compreso il supposto litigio tra Romeo e Carugati per ragioni legate all'uso di metadone. E ciò anche alla luce di quanto riferito dall'amica comune [OSCURATO:PERSONA], secondo cui Carugati teneva molto al suo telefono, tanto da essersi adoperato, pochi giorni prima, per recuperarlo dopo che Ghallab glielo aveva sottratto. Inoltre, è stato puntualmente evidenziato come sulle nocche di una mano dell'indagato vi fosse una escoriazione e come, sui suoi pantaloni, fossero state rinvenute delle chiazze di sangue: circostanze ritenute, non illogicamente, indicative di una colluttazione tra lo stesso Ghallab e la vittima, secondo il racconto di Romeo. Elementi di fatto, quelli testé riassunti, rispetto ai quali 11 ricorso nulla ha evidenziato, sul punto risultando insuperabilmente aspecifico.3. Quanto, poi, alla ipotizzata inutilizzabilità delle dichiarazioni di Romeo, conseguente alla asserita violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., giova osservare come la eventuale responsabilità del dichiarante rispetto all'omicidio di Carugati, non trovi, allo stato, il ben che minimo appiglio logico-fattuale. Mentre la sua eventuale responsabilità per omissione di soccorso è stata smentita dal Tribunale del riesame, il quale ha evidenziato come il lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda richiesta di intervento da parte di Romeo possa ritenersi giustificato a partire da quanto dal medesimo era stato riferito nel verbale di sommarie informazioni rese alle ore 13.51 del 2/02/2023, ovvero che, dopo essere stato in commissariato, egli era rientrato a casa per verificare le .condizioni di Carugati, facendo poi ritorno presso il posto di polizia in quanto non aveva visto arrivare nessuno. Quanto, infine, all'ipotesi di configurabilità del favoreggiamento personale, solo vagamente evocata dalla difesa, è appena il caso di rilevare come essa dovrebbe spiegare per quale ragione Romeo, volendo aiutare Ghallab, si sia invece recato presso il commissariato di polizia e abbia poi reso le dichiarazioni di chiaro tenore accusatorio all'indirizzo dell'indagato; profilo su cui il ricorso omette qualunque considerazione. 4. Neppure è possibile ravvisare aporie significative nella motivazione offerta dai Giudici di merito in ordine alla sussistenza di elementi che possano indurre a riqualificare il delitto di omicidio volontario in quello di omicidio preterintenzionale. In proposito, giova premettere che nei casi in cui la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, palesi una consapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo, si configura il delitto di omicidio volontario e non quello di omicidio preterintenzionale (così Sez. 5, n. 11946 del 9;01/2020, Caciula, Rv. 278932 - 01; Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, Marini, Rv. 272050 - 01; Sez. 1, n. 4690 del 10/02/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189871. - 01). Nel caso di specie, la volontarietà dell'azione è stata non illogicamente ritenuta, a partire dal fatto che Ghallab abbia aggredito Carugati con estrema violenza, colpendolo ripetutamente in zone vitali, in particolare alla testa, ma anche all'addome e al petto, utilizzando finanche un bastone quando la vittima era ormai esanime; circostanze, queste, che, con motivazione congrua, sono state ritenute idonee a rivelare, alle stregua di regole di comune esperienza, che l'agente avesse si fosse rappresentato e avesse quantomeno accettato l'eventualità della morte di Carugati come conseguenza della propria azione violenta. 5. Quanto, infine, alle esigenze cautelari, il Collegio di merito ha evidenziato, con motivazione logica e congrua, l'assoluta gravità del fatto ascritto all'odierno indagato e i precedenti di polizia di quest'ultimo in relazione a vari reati, anche contro il patrimonio, valorizzando tali circostanze ai fini del giudizio prognostico sul pericolo di recidiva. Del pari, risulta argomentata in maniera non manifestamente illogica anche la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, avendo Ghallab dichiarato di possedere beni immobili in Marocco di avere adeguate disponibilità economiche, sicché egli avrebbe le risorse necessarie ad allontanarsi e a rendersi irreperibile. Dunque, le censure svolte dalla difesa in punto di esigenze cautelari, devono ritenersi aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate. 5.1. Unica misura adeguata è stata motivatamente ritenuta quella carceraria, non potendo farsi luogo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come invece richiesto dalla difesa, anche per l'inidoneità del domicilio indicato dall'indagato. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 6.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Can
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