CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01189/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Parte civile: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 delIVORTE di APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnatò e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello competente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 30 maggio 2024 la, Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 giugno 2022 dal Tribunale di Fermo e appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere zY• nei confronti di quest'ultimo per mancanza di querela in relazione ai reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione, riqualificati ai sensi dell'art. 393 cod. pen., nonché prescrizione in relazione al reato di cui al capo D) e rideterminava la pena. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, precisamente degli artt. 628 e 624 cod. pen., con riferimento agli artt. 110 e 393 cod. pen. Rassegnava, in particolare, che la Corte territoriale aveva riqualificato il reato di rapina in concorso di cui al capo A) e quello di furto di cui al capo C) nel delitto dì cui all'art. 393 cod. pen., sul presupposto dell'esistenza di una pretesa creditoria del fratello dell'imputato, considerando irrilevante il fatto che l'autore materiale degli impossessamenti fosse un soggetto diverso dal preteso creditore. Assumeva, per altro verso, che le risultanze probatorie avevano dimostrato che l'imputato aveva agito in forza di una propria autonoma determinazione e per un proprio interesse, laddove il reato di concorso del terzo nel delitto di ragion fattasi presupponeva che il terzo avesse agito su incarico del preteso creditore e non in virtù di un interesse personale. 4. Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione, osservando che la Corte territoriale aveva ritenuto il reato improcedibile per mancanza di querela, laddove in realtà la parte offesa aveva sporto querela orale, fatta oggetto di un verbale dai Carabinieri che l'avevano ricevuta, verbale che era stato prodotto nel corso del giudizio di primo grado. In data 2 dicembre 2024 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositava una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo motivo. 2. Secondo ii consolidato orientamento del giudice di legittimità, consacrato in una recente pronuncia Sezioni Unite Penali, il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03).3. In applicazione del sopra richiamato principio, osserva il Collegio che dal tenore stesso dell'imputazione nonché della motivazione della sentenza impugnata è emerso che, nell'occorso, l'imputato aveva agito in concorso con un altro soggetto che era rimasto ignoto, il quale aveva materialmente prelevato dalla cassa dell'esercizio commerciale teatro degli eventi delittuosi la somma di euro 200,00, denaro che non è risultato essere mai stato consegnato al fratello del ricorrente, presunto creditore della parte offesa. A fronte di tali emergenze deve ritenersi che sia l'imputato che il correo rimasto ignoto avessero agito, nel frangente, per un interesse proprio, diverso e ulteriore rispetto a quello del preteso creditore, ciò che non consente la riqualificazione del fatti nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Deve, ulteriormente, osservarsi che il credito vantato dal fratello del ricorrente non è risultato certo nella sua entità, non potendo dunque essere fatto oggetto di una pretesa davanti al giudice. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Spese al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Spese al definitivo. Così deciso in Roma il 10/12/20