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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05010/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/selatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commessi tra il 1 e il 2 maggio e tra il 2 e il 3 maggio 2010 in Vasto, giudicati dalla Corte di appello de L'Aquila cori sentenza del 30 settembre 2016, definitiva il 19 settembre 2018; 2) al reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 17 giugno 2012 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dal Tribunale di Chieti con sentenza dell'8 giugno 2015, definitiva il 28 luglio 2015; 3) al reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 bis e 625, primo comma, nn. 2, 5 e 7, cod. pen., commesso 1'8 settembre 2013 in Pescara, giudicato dal Tribunale di Pescara con sentenza del 9 settembre 2013, definitiva il 22 novembre 2013; 4) ai reati di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 5, cod. pen., il 16 ottobre 2014 e dal 19 ottobre all'il. novembre 2014 in Termoli e Spoltore, giudicati dalla Corte di appello de L'Aquila con sentenza del 22 ottobre 2018, definitiva il 17 settembre 20:19; 5) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 17 giugno 2015 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dalla Corte di appello de L'Aquila con sentenza del 6 maggio 2021, definitiva il 16 settembre 2021.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato la richiesta, senza considerare che i reati, omogenei tra loro, erano stati commessi nel medesimo c:ontesto territoriale (ad esclusione del reato sub 4) e con le medesime modalità esecutive.

Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, infatti, la richiesta aveva a oggetto solo reati di furto, che erano stati commessi nelle ore notturne e in concorso con i medesimi correi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi in località diverse (Vasto, [OSCURATO:PERSONA], Pescara, Spoltore e Termoli) e a distanza di tempo tra loro (in un arco temporale superiore a un anno).

Non vi era, inoltre, alcun elemento in forza del quale poter affermare che il condannato, nel momento in cui stava commettendo il primo reato accertato, avesse preventivato di commettere anche gli ulteriori reati oggetto dell'istanza.

Pertanto, era evidente l'insussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi e luoghi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che i! giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/selatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commessi tra il 1 e il 2 maggio e tra il 2 e il 3 maggio 2010 in Vasto, giudicati dalla Corte di appello de L'Aquila cori sentenza del 30 settembre 2016, definitiva il 19 settembre 2018; 2) al reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 17 giugno 2012 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dal Tribunale di Chieti con sentenza dell'8 giugno 2015, definitiva il 28 luglio 2015; 3) al reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 bis e 625, primo comma, nn. 2, 5 e 7, cod. pen., commesso 1'8 settembre 2013 in Pescara, giudicato dal Tribunale di Pescara con sentenza del 9 settembre 2013, definitiva il 22 novembre 2013; 4) ai reati di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 5, cod. pen., il 16 ottobre 2014 e dal 19 ottobre all'il. novembre 2014 in Termoli e Spoltore, giudicati dalla Corte di appello de L'Aquila con sentenza del 22 ottobre 2018, definitiva il 17 settembre 20:19; 5) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 17 giugno 2015 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dalla Corte di appello de L'Aquila con sentenza del 6 maggio 2021, definitiva il 16 settembre 2021. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato la richiesta, senza considerare che i reati, omogenei tra loro, erano stati commessi nel medesimo c:ontesto territoriale (ad esclusione del reato sub 4) e con le medesime modalità esecutive. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, infatti, la richiesta aveva a oggetto solo reati di furto, che erano stati commessi nelle ore notturne e in concorso con i medesimi correi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi in località diverse (Vasto, [OSCURATO:PERSONA], Pescara, Spoltore e Termoli) e a distanza di tempo tra loro (in un arco temporale superiore a un anno). Non vi era, inoltre, alcun elemento in forza del quale poter affermare che il condannato, nel momento in cui stava commettendo il primo reato accertato, avesse preventivato di commettere anche gli ulteriori reati oggetto dell'istanza. Pertanto, era evidente l'insussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi e luoghi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che i! giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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