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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32046/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 maggio 2021, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, resa ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., con cui lo stesso giudice aveva respinto l'istanza di restituzione della somma di 545.300 Euro in contanti, sottoposta a sequestro in data 20 novembre 2006.

All'esito del giudizio, terminato con sentenza di prescrizione del reato di cui all'art. 70 d.P.R. 633/1972, per evasione dell'IVA sull'importazione dalla Svizzera di una partita di 35 Kg. di oro grezzo, era stata disposta la restituzione della somma sequestrata in favore dell'avente diritto.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 262 e 263 cod. proc. pen. per essergli stata negata la restituzione del denaro sequestratogli dalla Guardia di Finanza quale corrispettivo della cessione dell'oro oggetto d'importazione, poco prima da lui consegnato alla società acquirente che ne aveva immediatamente pagato il prezzo.

Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione lo aveva qualificato come mero corriere, ritenendo non provato il suo ius possidendi ad ottenere la restituzione del corrispettivo della vendita dell'oro, allegando che, pur non essendo noti gli accordi sottostanti alla transazione, secondo le ordinarie regole civilistiche egli andava qualificato quale venditore (cedente) dell'oro ed assumeva pertanto «non già la veste di mero detentore delle somme, ma di legittimo possessore (id est proprietario) delle stesse».

Pur in presenza di un illecito fiscale prescritto, il contratto di compravendita non era fondato su un titolo nullo e aveva pertanto prodotto effetti tra le parti.

In assenza di riscontri certi sulla proprietà da parte di terzi delle somme oggetto di dissequestro, non poteva dunque dubitarsi del ius possidendi del ricorrente, pena l'illegittima applicazione di una "confisca mascherata" in assenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, avendo l'ordinanza fatto corretta applicazione del risalente e consolidato orientamento giusta il quale, ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un "favor possessionis" che prescinda dal "jus possidendi" (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268; Sez.

U, n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205705; di recente: Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236; Sez. 5, n. 9284 del 15/10/2014, dep. 2015, Rv. 262892).

2. Dopo aver molto sinteticamente ricostruito l'iter processuale, l'ordinanza impugnata attesta che nel processo era stata provata la responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al trasporto clandestino in Italia di quella partita di oro grezzo e che, sulla scorta dalle risultanze dei servizi di intercettazione e pedinamento, egli stato pacificamente individuato come «il corriere incaricato del trasporto dell'oro».

Benché l'ordinanza impugnata abbia qualificato il denaro caduto in sequestro come "prezzo di un illecito scambio" - affermazione non corretta, posto che la compravendita di beni sottratti all'imposizione fiscale non è negozio illecito, né origina un contratto nullo (cfr., ex multis, Sez. 3 civ., n. 7282 del 18/03/2008, Rv. 602567; Sez. 1 civ., n. 9447 del 20/04/2007, Rv. 595914; Sez.

L, n. 6970 del 20/08/1987, Rv. 455149) - non ne ha tratto illegittime conseguenze quanto al problema qui in discussione, correttamente risolto, invece, sulla base delle regole circa l'individuazione del soggetto titolare del diritto ad ottenerne la restituzione delle cose in sequestro.

Ed invero, la ratio decidendi del provvedimento impugnato va individuata nel fatto che la somma costituente il corrispettivo della vendita dell'oro non è stata restituita al corriere [OSCURATO:PERSONA] perché costui non ne era proprietario ma mero possessore, essendo stata invece mantenuta a disposizione dell'ignoto venditore dell'oro, unico legittimato a farne richiesta.

3. Osserva il Collegio che il giudice dell'esecuzione ha al proposito compiuto un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legrttimità e rispetto al quale, peraltro, non viene neppure mossa censura di illogicità della motivazione o di travisamento della prova, ma, anzi, il ricorso - con i suoi allegati - sostanzialmente conferma la bontà della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale.

Ed invero, il ricorrente afferma che l'oro ceduto alla società di Vicenza e da lui consegnato a fronte della riscossione del prezzo proveniva dalla Silvoro SA con sede in Chiasso e che «non è dato sapere quali fossero gli accordi sottostanti e se il [OSCURATO:PERSONA] fosse mero trasportatore ovvero intermediario e, quindi, sub- cedente la merce».

Lo stesso ricorrente, dunque, a ben vedere non afferma di essere stato proprietario dell'oro oggetto d'importazione e di ccmpravendita e si limita ad osservare che mancano «riscontri certi sulla proprietà da parte di terzi delle somme per cui vi è revoca di confisca».

Dalla sentenza penale che ha concluso il giudizio in primo grado allegata al ricorso, per contro, si apprende (pagg. 45 e 46) che dall'ascolto delle conversazioni intercettate era emerso come l'accordo per la compravendita fosse stato concluso tra gli acquirenti a cui l'oro fu poi consegnato e la società svizzera Silvoro SA (a pag. 49 vengono indicati quali amministratori tali Quadranti e Zannoni) e che [OSCURATO:PERSONA] era soltanto il corriere: oltre al corrispettivo dell'oro, egli fu trovato in possesso di una somma di denaro contante ritenuta essere il compenso per il trasporto da lui effettuato.

4. Alla luce di questo accertamento in fatto, deve pertanto ritenersi infondata - oltre che generica - la prospettazione giuridica in base alla quale il ricorrente allega di essere avente diritto alla restituzione del denaro confiscato.

Egli allega di aver assunto "la veste di venditore (cedente) dell'oro "secondo le ordinarie regole civilistiche", senza tuttavia indicare quale sia il fondamento normativo di tale affermazione.

In assenza di qualsivoglia, diversa, specificazione, il Collegio si limita ad osservare che il corriere incaricato della consegna della merce compravenduta e altresì - per quanto di fatto accertato nella presente vicenda - della riscossione del prezzo è figura ben diversa dal venditore, che è l'unico soggetto titolare del diritto ad ottenere la consegna del corrispettivo della vendita versato dall'acquirente, nella specie caduto in sequestro e oggetto del provvedimento giudiziale di restituzione.

E' appena il caso di rilevare che la compravendita è contratto consensuale che, secondo le regole generali, si perfeziona al momento dell'accordo tra venditore ed acquirente e dallo stesso so-gono reciproche obbligazioni, le principali delle quali sono, a carico del primo, quella di consegnare la cosa venduta al compratore (art. 1476, n. 1 cod. civ.) e, a carico del secondo, quella di pagare il prezzo nei termini e nel luogo fissati dal contratto (art. 1498, primo comma, cod. civ.).

Il vettore incaricato della traditio, che per qualsivoglia ragione abbia perduto il possesso - non qualificato - della res ovvero del controvalore ricevuti dai contraenti è soggetto giuridicamente da questi ben distinto e non vanta alcun diritto a pretenderne da terzi la restituzione.

Egli, dunque, è certamente privo di quel ius possidendi che costituisce imprescindibile presupposto per poter ottenere dall'autorità giudiziaria la restituzione delle cose dissequestrate.

Né ha titolo - o interesse - a lamentare una pretesa "mascherata confisca" delle cose cadute in sequestro, che non gli appartengono e che restano invece a disposizione dell'avente diritto.

5. Il ricorso va pertanto rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 maggio 2021, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, resa ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., con cui lo stesso giudice aveva respinto l'istanza di restituzione della somma di 545.300 Euro in contanti, sottoposta a sequestro in data 20 novembre 2006. All'esito del giudizio, terminato con sentenza di prescrizione del reato di cui all'art. 70 d.P.R. 633/1972, per evasione dell'IVA sull'importazione dalla Svizzera di una partita di 35 Kg. di oro grezzo, era stata disposta la restituzione della somma sequestrata in favore dell'avente diritto. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 262 e 263 cod. proc. pen. per essergli stata negata la restituzione del denaro sequestratogli dalla Guardia di Finanza quale corrispettivo della cessione dell'oro oggetto d'importazione, poco prima da lui consegnato alla società acquirente che ne aveva immediatamente pagato il prezzo. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione lo aveva qualificato come mero corriere, ritenendo non provato il suo ius possidendi ad ottenere la restituzione del corrispettivo della vendita dell'oro, allegando che, pur non essendo noti gli accordi sottostanti alla transazione, secondo le ordinarie regole civilistiche egli andava qualificato quale venditore (cedente) dell'oro ed assumeva pertanto «non già la veste di mero detentore delle somme, ma di legittimo possessore (id est proprietario) delle stesse». Pur in presenza di un illecito fiscale prescritto, il contratto di compravendita non era fondato su un titolo nullo e aveva pertanto prodotto effetti tra le parti. In assenza di riscontri certi sulla proprietà da parte di terzi delle somme oggetto di dissequestro, non poteva dunque dubitarsi del ius possidendi del ricorrente, pena l'illegittima applicazione di una "confisca mascherata" in assenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, avendo l'ordinanza fatto corretta applicazione del risalente e consolidato orientamento giusta il quale, ai fini della restituzione della cosa sequestrata e non confiscata, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un "favor possessionis" che prescinda dal "jus possidendi" (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268; Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205705; di recente: Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019, dep. 2020, Papis, Rv. 278236; Sez. 5, n. 9284 del 15/10/2014, dep. 2015, Rv. 262892). 2. Dopo aver molto sinteticamente ricostruito l'iter processuale, l'ordinanza impugnata attesta che nel processo era stata provata la responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al trasporto clandestino in Italia di quella partita di oro grezzo e che, sulla scorta dalle risultanze dei servizi di intercettazione e pedinamento, egli stato pacificamente individuato come «il corriere incaricato del trasporto dell'oro». Benché l'ordinanza impugnata abbia qualificato il denaro caduto in sequestro come "prezzo di un illecito scambio" - affermazione non corretta, posto che la compravendita di beni sottratti all'imposizione fiscale non è negozio illecito, né origina un contratto nullo (cfr., ex multis, Sez. 3 civ., n. 7282 del 18/03/2008, Rv. 602567; Sez. 1 civ., n. 9447 del 20/04/2007, Rv. 595914; Sez. L, n. 6970 del 20/08/1987, Rv. 455149) - non ne ha tratto illegittime conseguenze quanto al problema qui in discussione, correttamente risolto, invece, sulla base delle regole circa l'individuazione del soggetto titolare del diritto ad ottenerne la restituzione delle cose in sequestro. Ed invero, la ratio decidendi del provvedimento impugnato va individuata nel fatto che la somma costituente il corrispettivo della vendita dell'oro non è stata restituita al corriere [OSCURATO:PERSONA] perché costui non ne era proprietario ma mero possessore, essendo stata invece mantenuta a disposizione dell'ignoto venditore dell'oro, unico legittimato a farne richiesta. 3. Osserva il Collegio che il giudice dell'esecuzione ha al proposito compiuto un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legrttimità e rispetto al quale, peraltro, non viene neppure mossa censura di illogicità della motivazione o di travisamento della prova, ma, anzi, il ricorso - con i suoi allegati - sostanzialmente conferma la bontà della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale. Ed invero, il ricorrente afferma che l'oro ceduto alla società di Vicenza e da lui consegnato a fronte della riscossione del prezzo proveniva dalla Silvoro SA con sede in Chiasso e che «non è dato sapere quali fossero gli accordi sottostanti e se il [OSCURATO:PERSONA] fosse mero trasportatore ovvero intermediario e, quindi, sub- cedente la merce». Lo stesso ricorrente, dunque, a ben vedere non afferma di essere stato proprietario dell'oro oggetto d'importazione e di ccmpravendita e si limita ad osservare che mancano «riscontri certi sulla proprietà da parte di terzi delle somme per cui vi è revoca di confisca». Dalla sentenza penale che ha concluso il giudizio in primo grado allegata al ricorso, per contro, si apprende (pagg. 45 e 46) che dall'ascolto delle conversazioni intercettate era emerso come l'accordo per la compravendita fosse stato concluso tra gli acquirenti a cui l'oro fu poi consegnato e la società svizzera Silvoro SA (a pag. 49 vengono indicati quali amministratori tali Quadranti e Zannoni) e che [OSCURATO:PERSONA] era soltanto il corriere: oltre al corrispettivo dell'oro, egli fu trovato in possesso di una somma di denaro contante ritenuta essere il compenso per il trasporto da lui effettuato. 4. Alla luce di questo accertamento in fatto, deve pertanto ritenersi infondata - oltre che generica - la prospettazione giuridica in base alla quale il ricorrente allega di essere avente diritto alla restituzione del denaro confiscato. Egli allega di aver assunto "la veste di venditore (cedente) dell'oro "secondo le ordinarie regole civilistiche", senza tuttavia indicare quale sia il fondamento normativo di tale affermazione. In assenza di qualsivoglia, diversa, specificazione, il Collegio si limita ad osservare che il corriere incaricato della consegna della merce compravenduta e altresì - per quanto di fatto accertato nella presente vicenda - della riscossione del prezzo è figura ben diversa dal venditore, che è l'unico soggetto titolare del diritto ad ottenere la consegna del corrispettivo della vendita versato dall'acquirente, nella specie caduto in sequestro e oggetto del provvedimento giudiziale di restituzione. E' appena il caso di rilevare che la compravendita è contratto consensuale che, secondo le regole generali, si perfeziona al momento dell'accordo tra venditore ed acquirente e dallo stesso so-gono reciproche obbligazioni, le principali delle quali sono, a carico del primo, quella di consegnare la cosa venduta al compratore (art. 1476, n. 1 cod. civ.) e, a carico del secondo, quella di pagare il prezzo nei termini e nel luogo fissati dal contratto (art. 1498, primo comma, cod. civ.). Il vettore incaricato della traditio, che per qualsivoglia ragione abbia perduto il possesso - non qualificato - della res ovvero del controvalore ricevuti dai contraenti è soggetto giuridicamente da questi ben distinto e non vanta alcun diritto a pretenderne da terzi la restituzione. Egli, dunque, è certamente privo di quel ius possidendi che costituisce imprescindibile presupposto per poter ottenere dall'autorità giudiziaria la restituzione delle cose dissequestrate. Né ha titolo - o interesse - a lamentare una pretesa "mascherata confisca" delle cose cadute in sequestro, che non gli appartengono e che restano invece a disposizione dell'avente diritto. 5. Il ricorso va pertanto rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e cond
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