CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 35554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 08/11/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 19626 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19626 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L11 L219J) rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54S26 H510P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53D24 C133G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R63 L219I) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B66 L219M) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71P61 A794W) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] C.[OSCURATO:PERSONA] N.208, TORINO (C.F.: non indicato), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore -intimato- Ric. n. 19626/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Tori- no n. 223/2021, pubblicata in data 25 febbraio 2021 (e notifi- cata in data 7 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo, [OSCURATO:PERSONA] ha pro- posto opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale erano state decise, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., le contestazioni mosse avverso il progetto di riparto delle somme disponibili, nei confronti dei creditori procedenti ed intervenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. e Condominio di [OSCURATO:PERSONA] IIn.208 di Torino . La fase di merito dell’opposizione è stata dichiarata improce- dibiledal Tribunale di Torino. La Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello del Mitola. Ricorre il Mitola, sulla base di tremotivi. Resistono con due distinti controricors i: 1) [OSCURATO:PERSONA]- ga; 2) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e Ini- tium S.r.l.. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o . È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ric. n. 19626/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in vista dell’adunanza dell’8 novembre 2022. Ragioni della decisione 1.La rinuncia al ricorso del ricorrente non risulta né notificata né accettata dalle controparti. In base alla costante giurisprudenza di questa Corte, la rinun- cia al ricorso per cassazione va qualificato come atto unilate- rale cd. non “accettizio”, nel senso che esso non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sem- pre di carattere ricettizio, poiché la norma prescrive che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., valendo comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisio- ne sul ricorso; in tal caso va, quindi , dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ove si accerti la effettiva sussi- stenza del sopravvenuto difetto di interesse e salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere (Cass., Sez. 1 , Senten- zan. 15980 del 14/07/2006, Rv. 592489 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 27133 del 19/12/2006, Rv. 595319 – 01; Sez. 1, Sentenzan. 3456 del 15/02/2007, Rv. 594912 – 01; Sez. U, Sentenzan. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 2259 del 31/01/2013, Rv. 625136 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019 – 01 ). Nella specie, il tenore della rinunzia al ricorso, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato espressamente di riconoscere «l’inefficacia e l’improduttività di effetti del ricorso cui si rinun- cia», è tale da fare emergere certamente il venir meno dell’interesse della stessa parte ricorrente alla decisione . Le parti controricorrenti, d’altra parte, non hanno manifestato uno specifico interesse alla decisione nel merito. Ric. n. 19626/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Di conseguenza, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difet- to di interesse. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, in virtù della rinuncia e comunque sulla base del principio della soc- combenza, come in dispositivo, anche tenuto conto del fatto che il ricorso sarebbe stato destinato ad essere comunque di- chiarato manifestamente infondato, come da proposta del re- latore, il cui contenuto è condiviso dalla Corte. Va infatti ribadito: a) con riguardo al primo motivo del ricor- so, che la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte secondo cui «ai sensi dell’art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c., a prescindere dal- la circostanza che la “causa petendi” sia costituita dalla de- nuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra que- stione – anche relativa ai rapporti sostanziali – che possa de- dursi in tale sede; pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c. (con l’impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile» (cfr., per l’espressa formulazione del principio di diritto in questione, peraltro pacificamente e costantemente applicato da questa Corte in tutte le controver- sie distributive: Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 19122 del 15/09/2020, Rv. 658772 – 01) , diversamente da quanto so- stenuto dal ricorrente; b) con riguardo al secondo motivo del ricorso, che le questioni poste con il merito del gravame sono state dichiarate correttamente assorbite, in conseguenza della radicale inammissibilità del gravame stesso; c) per quanto in- fine attiene al terzo motivo del ricorso, con il quale si chiede di intendere la presente impugnazione come direttamente rivolta Ric. n. 19626/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 avverso la sentenza di primo grado, che tale impugnazione ri- sulterebbe comunque inevitabilmente tardiva, ai sensi dell’art. 327, comma 1, c.p.c., in relazione alla suddetta decisione di primo grado. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta non integra i presupposti per la dichia- razione di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 di- cembre 2012 n. 228(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 – 01 ; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019 – 02 ; Sez. 6 - 2, Ordi- nanza n. 13636 del 02/07/2015, Rv. 635682 -01). per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrent i , liquidandole , per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di leggee, per il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]- ding [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA].,in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spe- se generali e