CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 24887/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
timata -2817 avverso la sentenza n. 681/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 04/10/2022 R.G.N. 325/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8104/2023Numero di raccolta generale 24887/20261. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Patti, in funzione diData pubblicazione 31/08/2026giudice del lavoro, il decreto ingiuntivo n. 143/2017 per il pagamento, daparte dell’[OSCURATO:PERSONA] di Ospitalità per Anziani “[OSCURATO:PERSONA]”,della somma di euro 29.101,00, oltre accessori, a titolo di compensi peral 2016. L’ente propose opposizione deducendo, tra l’altro, l’insussistenza delcredito e la nullità degli accordi integrativi e degli atti presupposti perviolazione degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.2. Il Tribunale rigettò l’opposizione; la Corte d’appello di Messina, consentenza n. 681/2022, accolse invece il gravame dell’ente, revocò il decretoingiuntivo e compensò le spese dei due gradi.3. La Corte territoriale ha ritenuto dirimente la questione della nullitàdella contrattazione integrativa per mancata sottoposizione degli accordi alcontrollo preventivo di compatibilità finanziaria, rilevando: a) l’applicazioneal personale dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] del CCNL del comparto Regioni edautonomie locali; b) il richiamo espresso di tale contratto collettivo nelcontratto individuale del Maiolino; c) l’inclusione, nell’art. 1 del CCNL1998/2001, delle IPAB che svolgono prevalente attività assistenzialeindividuate dalle Regioni; d) la previsione statutaria del collegio dei revisori;e) la conseguente invalidità della contrattazione decentrata stipulata senzail prescritto controllo preventivo.4. Avverso tale sentenza Maiolino ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi, assistiti da memoria illustrativa.5. L’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi tre motivi attengono, sotto plurimi profili, alla contestatariconducibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] all’ambito del pubblico impiegocontrattualizzato; il quarto censura l’applicazione degli artt. 40 e 40-bis deld.lgs. n. 165 del 2001 e la declaratoria di nullità degli accordi integrativi; ilNumero registro generale 8104/2023quinto invoca l’art. 2126 cod. civ. per sostenere la debenza della rNeutmreirbo usezziioonnale2 817/2026Numero di raccolta generale 24887/2026anche nell’ipotesi di invalidità della contrattazione integrativa.Data pubblicazione 31/08/20262. Più nel dettaglio: con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione del d.P.C.M. 16 febbraio 1990, della deliberazione della Giuntaregionale siciliana n. 608 del 29 dicembre 2020 e dell’art. 113, comma 1,c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la natura pubblicadell’IPAB senza fare applicazione dei criteri dettati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990,come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, e senza considerare lasuccessiva deliberazione della Giunta reg. siciliana n. 608/2020; deduce che nél’applicazione del CCNL degli enti locali né la vigilanza regionale costituisconoindici decisivi della natura pubblica dell’ente e assume, alla luce dello statuto edell’origine dell’istituzione, che sussisterebbero elementi indicativi della naturaprivatistica.3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dellal.r. Sicilia n. 22/1986, in particolare degli artt. 31, 33 e 42 e dell’art. 113, comma1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente desunto dallanormativa regionale il carattere delle IPAB quali “enti strumentali degli entilocali”, mentre le disposizioni richiamate si limiterebbero a disciplinare rapportifunzionali con i Comuni in ragione della titolarità delle funzioni assistenziali,senza trasformare l’IPAB in ente strumentale dell’ente locale.4. Col terzo mezzo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 113, comma 1, c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Con tale censura il Maiolino sostiene chel’[OSCURATO:PERSONA] non rientri tra le amministrazioni pubbliche considerate dall’art. 1,comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e che, pertanto, la Corte territoriale abbiaillegittimamente esteso la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.5. Con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degliartt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 113, comma 1, c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 8104/20236. Il ricorrente contesta la statuizione con cui la Corte di meNruimteoro shezaio nale 2817/2026Numero di raccolta generale 24887/2026ritenuto applicabili gli artt. 40 e 40-bis d.lgs. cit. all’IPAB e ne ha desunto laData pubblicazione 31/08/2026nullità degli accordi integrativi per mancata sottoposizione al controllo delcollegio dei revisori contabili; deduce, in particolare, che, anche a volerritenere astrattamente applicabile tale disciplina, il controllo di compatibilitàeconomico-finanziaria sarebbe stato comunque svolto dal ragionieredell’ente, quale “organo analogo” previsto dall’ordinamento dell’IPAB, einsiste sulla perdurante applicabilità, sul piano contabile, del r.d. n. 99 del1891.7. Con il quinto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2126 cod. civ. e dell’art. 113,comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)il ricorrente assume che, anche ove si ritenesse invalida la contrattazioneintegrativa, la sentenza impugnata avrebbe comunque errato nel negare ilcredito retributivo, poiché l’art. 40-bis, comma 7, non commina alcuna nullitàdei pagamenti eseguiti e, in ogni caso, l’attività lavorativa prestata dovrebbeessere retribuita ai sensi dell’art. 2126 c.c.; sul punto, richiamaespressamente la giurisprudenza di legittimità sull’effettività dellaprestazione e sulla debenza della retribuzione in presenza di rapporto nullo.7. I primi tre motivi sono inammissibili perché muovono dal comunepresupposto secondo cui la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare lanatura pubblica dell’IPAB e, per tale via, nell’applicare la disciplina delpubblico impiego contrattualizzato.Per come formulati, non attingono in modo pertinente la ratio decidendidella sentenza impugnata.Questa, infatti, non si fonda principalmente su un giudizio astratto circala natura giuridica dell’ente, ma sul dato documentale dell’applicazione alrapporto del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, espressamenterichiamato nel contratto individuale di lavoro del ricorrente, nonchésull’inclusione, nell’art. 1 del medesimo CCNL, delle IPAB che svolgonoprevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni. Il ricorso, invece,Numero registro generale 8104/2023insiste (con tali censure) sulla diversa tematica della natura pubblicNau moer opsrezivionaatlea2 817/2026Numero di raccolta generale 24887/2026dell’IPAB, senza confrontarsi in modo specifico con il rilievo, autonomo eData pubblicazione 31/08/2026assorbente, tratto dalla disciplina collettiva concretamente applicabile alrapporto.La Corte territoriale ha infatti accertato ‒ con apprezzamento di meritoassistito da base documentale ‒ che il contratto individuale del Maiolino, stipulatoil 1° marzo 2003, richiamava espressamente il CCNL 1998/2001 del compartoRegioni-Autonomie locali e che quel CCNL, all’art. 1, si estende alle IPAB chesvolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni. A sua volta,la Corte territoriale ha puntualmente richiamato (cfr. p. 6 sentenza) l'art. 5 co.3 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22 gennaio2004, secondo cui “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazionecollettiva integrativa decentrata e la relativa certificazione degli oneri sonoeffettuati dal collegio dei revisori […]”.A fronte di tale ratio, il ricorrente non svolge una critica mirata circal’erroneità del richiamo al contratto individuale, circa la non riferibilità del CCNLal proprio rapporto, ovvero circa l’inesistenza del presupposto di fatto ‒l’esercizio di prevalente attività assistenziale ‒ valorizzato dalla sentenzaimpugnata né afferma alcunché sul mancato controllo del collegio dei revisorisulla contrattazione integrativa, pur previsto dalla disciplina collettiva nazionale;si limita, piuttosto, a prospettare una diversa lettura del quadro normativo estatutario dell’ente, estranea al nucleo decisivo della pronuncia.Segue l’inammissibilità delle sopra dette doglianze per difetto di specificità.Né può dirsi che il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza di legittimitàsulla natura delle IPAB — Cass., sez. un., n. 1151 del 2012, n. 32727 del 2018n. 8627 del 2024 e n. 26432 del 2025 — valga, di per sé, a rendere ammissibilii motivi.Tali precedenti, per quanto esatti nel loro ambito proprio, concernono ildiverso tema dell’accertamento in concreto della natura pubblica o privatadell’ente ai sensi del d.P.C.M. 16 febbraio 1990, mentre nella presentecontroversia la decisione impugnata poggia, essenzialmente, sulla disciplinaNumero registro generale 8104/2023collettiva del rapporto e sulla sua riconducibilità al comparto di contratNtuamzeriosnezeio nale 2817/2026Numero di raccolta generale 24887/2026applicato.Data pubblicazione 31/08/20267.1 Sotto altro concorrente profilo, i motivi tendono a ottenere in sede dilegittimità (anche citando delibere di G.R. e altri documenti di causa) unadiversa ricostruzione del quadro fattuale e ordinamentale dell’[OSCURATO:PERSONA],valorizzando fonti statutarie, elementi storici, modalità di finanziamento erapporti con la Regione siciliana e con gli enti locali. Ma simile operazioneinvolge un apprezzamento di merito non consentito in questa sede, amaggior ragione allorché — come nella specie — la sentenza impugnata hagià esaminato il materiale normativo e documentale reputato rilevante e neha tratto una conclusione non specificamente censurata sul piano dellaviolazione dei criteri ermeneutici ex art. 1362 e ss. c.c.Il giudice d’appello ha, infatti, fondato, con apprezzamento di merito quinon sindacabile, la valutazione in ordine alla natura pubblica dell’IPAB allastregua della lettura critica del compendio documentale, dal quale ha trattoil convincimento, in armonia col quadro normativo (d.P.R. 30.08.1975, n.636) e statutario (v., peraltro, l'art. 7 dello Statuto dell'I.P.A.B. “CorteseCapizzi Basile”, approvato con D.P. Reg. n. 912 del 17/11/1993, il qualedispone che il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri cosìdesignati: n. 4 designati dal Sindaco del Comune di S. Angelo di Brolo, n. 1designato dal Prefetto, ora dall'[OSCURATO:PERSONA] della Regione),dell’esistenza di un penetrante controllo pubblico dell’Assessorato regionalesulla gestione dell’ente, il che escluderebbe la qualificazione privatisticadell’ente proprio in virtù degli stessi criteri di cui agli artt. 4-5 del D.P.C.M.16.2.1990 (recante “Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento dellapersonalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenzae beneficenza a carattere regionale ed infraregionale”).I primi tre motivi vanno, quindi, per le suesposte ragioni, dichiaratiinammissibili.8. Il quarto mezzo è in parte inammissibile e in parte infondato.Numero registro generale 8104/2023Il motivo è inammissibile nella parte in cui ripropone, sotto diversNuam evroesetzeion,a llea2 817/2026Numero di raccolta generale 24887/2026medesima premessa dei primi tre motivi, e cioè l’estraneità dell’ente all’ambitoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]del pubblico impiego contrattualizzato. Sul punto, infatti, la censura non simisura in primis con l’autonomo rilievo ‒ già evidenziato ‒ dell’applicazione alrapporto del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali e del suo espressorichiamo nel contratto individuale di lavoro. Peraltro, il motivo, non esente daconsiderazioni che impingono nel merito, risulta meramente reiterativo diquestioni già reputate inammissibili.8.1 Sotto altro distinto profilo, il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha richiamato, con apprezzamento esente dacensure, non solo l’art. 40, comma 3-bis, e l’art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del2001, ma anche l’art. 5 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall’art. 4 delCCNL 22 gennaio 2004, il quale impone che il controllo sulla compatibilità deicosti della contrattazione decentrata e la relativa certificazione siano effettuatidall’organo di revisione o dall’organo analogo previsto dall’ordinamento, infunzione preventiva rispetto alla stipulazione del contratto integrativo. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, ritenuto, con accertamento in punto di fatto, che nellostatuto dell’[OSCURATO:PERSONA] il collegio dei revisori era espressamente contemplato eche, pertanto, il visto del ragioniere non era idoneo a sostituire il controllopreventivo dell’organo a ciò demandato.Tale approdo è, peraltro, conforme ai principi di questa Corte in materia dipubblico impiego contrattualizzato, secondo cui il trattamento economico deldipendente pubblico non può trovare titolo in fonti individuali o integrativedifformi dalla legge e dalla contrattazione collettiva e gli atti attributivi diemolumenti non conformi a tale disciplina sono in radice nulli.In questo senso si collocano, tra le tante, Cass. n. 6715 del 2021 e Cass. n.21316 del 2022, convergenti nell’affermare la prevalenza del CCNL e la nullitàdei trattamenti economici attribuiti in deroga ai vincoli legali e collettivi.Tale ultima pronuncia, in particolare, chiarisce che: “Nell'impiego pubblicocontrattualizzato, la contrattazione integrativa a livello aziendale non puòriconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non siaNumero registro generale 8104/2023previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgerNsuim enroeslelzeio nale 2817/2026Numero di raccolta generale 24887/2026materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest'ultima, unica abilitata inData pubblicazione 31/08/2026materia; ne consegue che le clausole dei contratti collettivi integrativi chericonoscono un trattamento economico di migliore favore rispetto a quellocontemplato in materia da un contratto collettivo nazionale sono nulle perviolazione dell'art. 1419, comma 2, c.c.”.Né contrasta con tale conclusione il richiamo del ricorrente all’assenza diprova di un concreto superamento dei vincoli di bilancio.La Corte d’appello ha, infatti, ritenuto che, nella specie, l’invaliditàdiscendesse già dall’omessa attivazione del controllo preventivo impostodalla disciplina contrattuale quale condizione di legittimazione allastipulazione dell’accordo integrativo. Si tratta di una ratio autonoma,coerente con la funzione di presidio della compatibilità finanziaria assegnataa quel controllo e non efficacemente censurata dal ricorrente.9. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2126 cod. civ. e dell’art. 113 c.p.c.,sostenendo che, anche ove fosse nulla la contrattazione integrativa, laprestazione lavorativa effettivamente resa dovrebbe essere comunqueremunerata ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.9.1 Il motivo è infondato.L’art. 2126 cod. civ. tutela il lavoratore per il periodo in cui abbia avutoesecuzione un rapporto di lavoro invalido, ma non può essere utilizzato perlegittimare l’attribuzione di emolumenti accessori che l’ordinamentosubordina, nel pubblico impiego contrattualizzato, alla stretta osservanza dinorme imperative e dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva. Intema di pubblico impiego, questa Corte ha ribadito la preclusione atrattamenti migliorativi in deroga al CCNL e la nullità degli atti attributivi dicompensi non conformi, escludendo che il semplice fatto della prestazionepossa consolidare un diritto in contrasto con la disciplina legale e collettivadel trattamento economico. Così, in particolare, anche da ultimo, Cass.Sez. L - , Ordinanza n. 8134 del 27/03/2025 secondo cui “Nei rapportiNumero registro generale 8104/2023di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del Nduimpeeronsdezeionatle2 817/2026Numero di raccolta generale 24887/2026scaturisce dalla combinazione delle regole dellaData pubblicazione 31/08/2026contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quellesull'inquadramento del personale, senza possibilità di riconosceretrattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva odalla legge, nemmeno se di miglior favore; di conseguenza, non è configurabileun diritto quesito del dipendente a continuare a percepire somme erogate incontrasto con tali previsioni, principio che vale anche per le retribuzione spettantiex art. 2126 c.c. e per le somme percepite a titolo di T.F.R., il quale può esserericonosciuto solo nella misura derivante dalle retribuzioni dovute in base allapiena e corretta applicazione della contrattazione collettiva” (conf. Cass.Sez. L -, Ordinanza n. 30748 del 29/10/2021).La giurisprudenza invocata dal ricorrente in tema di art. 2126 cod. civ. siriferisce a fattispecie diverse, concernenti la nullità del rapporto di lavoro in sé ola sua illegittima instaurazione; qui, invece, il rapporto fondamentale non è incontestazione, mentre difetta il titolo attributivo degli emolumenti aggiuntivirichiesti. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che l’art. 2126cod. civ. potesse fungere da fonte sostitutiva del credito azionato.In definitiva, la declaratoria di nullità degli accordi decentrati non sottopostial prescritto controllo preventivo di compatibilità finanziaria si sottrae allecensure dedotte; né l’art. 2126 cod. civ. può essere invocato per trasformareuna pretesa economica priva di valida fonte attributiva in un diritto retributivoazionabile.10. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Nulla per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delNumero registro generale 8104/2023Numero sezionale 2817/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoN,u mpearordii raac cqolutaeglelnoer ale 24887/2026Data pubblicazione 31/08/2026previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi