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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 19583/2025

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unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24331/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei difensori; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO –[OSCURATO:PERSONA], depositata il 02/07/2021; Ric. 2021n. 24331sez.

S2 - ud. 17 /0 6 /202 5 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 95/2021, pubblicata in data 02/07/2021, ha accertato e dichiarato l'esistenza di due servitù di passaggio, l'una solo pedonale, l'altra anche carrabile, a carico dei fondi di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in primo grado quale avente causa a titolo particolare da [OSCURATO:PERSONA], originaria convenuta, ed a favore dei fondi di [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al ripristino dei luoghi, mediante l'eliminazione di opere impeditive del passaggio, oltre alla rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio, nella misura della metà, in favore del Florian; -avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, contrastato con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]; - la ricorrente ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] è deceduta in data 07.05.2019, prima della proposizione dell'impugnazione, come da certificato di morte allegato al ricorso; - il ricorso non risulta tuttavia notificato agli eredi della [OSCURATO:PERSONA], la quale non è stata estromessa dal giudizio a seguito dell'intervento della Ritsch, ed anzi è stata condannata in solido con quest'ultima al ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese di lite; - inoltre, la sentenza impugnata in parte non è tradotta interamentein lingua italiana (v. le conclusioni della parte appellata da pag. 4 a pag. 6); Ric. 2021n. 24331sez.

S2 - ud. 17 /0 6 /202 5 - secondo il costante insegnamento di questa Corte, “ Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo autore, che non sia stato in precedenza estromesso e che perciò conservi la veste di litisconsorte necessario, deve chiamare nell'istituito giudizio di gravame detto suo dante causa” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/10/1995, Rv. 494420; conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 05/06/1997, Rv. 504947). -il contraddittorio non può pertanto ritenersi correttamente instaurato, e se ne deve quindi ordinare l'integrazione nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni 60dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo; manda altresì alla cancelleria per la richiesta alla Corte d’Appello di Trento, sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] della traduzione integrale della sentenza impugnatache risulta in lingua tedesca da pag. 4 a pag.

6. Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24331/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei difensori; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO –[OSCURATO:PERSONA], depositata il 02/07/2021; Ric. 2021n. 24331sez. S2 - ud. 17 /0 6 /202 5 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 95/2021, pubblicata in data 02/07/2021, ha accertato e dichiarato l'esistenza di due servitù di passaggio, l'una solo pedonale, l'altra anche carrabile, a carico dei fondi di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in primo grado quale avente causa a titolo particolare da [OSCURATO:PERSONA], originaria convenuta, ed a favore dei fondi di [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al ripristino dei luoghi, mediante l'eliminazione di opere impeditive del passaggio, oltre alla rifusione delle spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio, nella misura della metà, in favore del Florian; -avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, contrastato con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]; - la ricorrente ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] è deceduta in data 07.05.2019, prima della proposizione dell'impugnazione, come da certificato di morte allegato al ricorso; - il ricorso non risulta tuttavia notificato agli eredi della [OSCURATO:PERSONA], la quale non è stata estromessa dal giudizio a seguito dell'intervento della Ritsch, ed anzi è stata condannata in solido con quest'ultima al ripristino dei luoghi e al pagamento delle spese di lite; - inoltre, la sentenza impugnata in parte non è tradotta interamentein lingua italiana (v. le conclusioni della parte appellata da pag. 4 a pag. 6); Ric. 2021n. 24331sez. S2 - ud. 17 /0 6 /202 5 - secondo il costante insegnamento di questa Corte, “ Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo autore, che non sia stato in precedenza estromesso e che perciò conservi la veste di litisconsorte necessario, deve chiamare nell'istituito giudizio di gravame detto suo dante causa” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/10/1995, Rv. 494420; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5000 del 05/06/1997, Rv. 504947). -il contraddittorio non può pertanto ritenersi correttamente instaurato, e se ne deve quindi ordinare l'integrazione nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni 60dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo; manda altresì alla cancelleria per la richiesta alla Corte d’Appello di Trento, sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] della traduzione integrale della sentenza impugnatache risulta in lingua tedesca da pag. 4 a pag. 6. Così deciso i
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