CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Modena con sentenza 25 gennaio 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, TAULLA Amarildo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità, risulta inammissibile in quanto l'esercizio di violenza è stato evidenziato non solo nelle dichiarazioni della persona offesa ma anche all'esito della visione delle videoregistrazioni in atti che hanno permesso di superare le perplessità ribadite in sede di ricorso. 3.2. Il secondo motivo, con cui si invoca la riqualificazione in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è parimenti inammissibile in quanto la Corte ha adeguatamente evidenziato che la vicenda oggetto del giudizio era totalmente diversa dalla compravendita di un precedente telefono richiamata dal ricorrente già in sede di appello. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso il ricorrente e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci • in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]