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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44016/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 7/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 25/11/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi: a) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] - violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. b) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.3

2. In data 30 settembre 2021 è pervenuta in cancelleria memoria redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che evidenzia l'ammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Nei due atti di ricorso le difese deducono la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. evidenziando che la mera presenza sul luogo della commissione del reato dei ricorrenti non sarebbe sufficiente a ritenere la sussistenza dell'aggravante.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come evidenziato dalla sentenza impugnata, infatti, la sola presenza dei concorrenti, simultaneamente presenti, è di per sé idonea a ritener la sussistenza dell'aggravante "poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone sul luogo del delitto e nella esecuzione dello stesso, atteso che la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività illecita risultante dall'impegno contestuale di più persone", ciò anche a prescindere dal fatto che la persona offesa abbia o meno percepito la presenza degli altri soggetti (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776; da ultimo anche Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020.

Jakimi, Rv. 278521).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] Marco_ r-p"ri-à-eb ' [OSCURATO:PERSONA]Agostini /44 DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 7/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 25/11/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi: a) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] - violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. b) Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.3 2. In data 30 settembre 2021 è pervenuta in cancelleria memoria redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che evidenzia l'ammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Nei due atti di ricorso le difese deducono la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. evidenziando che la mera presenza sul luogo della commissione del reato dei ricorrenti non sarebbe sufficiente a ritenere la sussistenza dell'aggravante. La doglianza è manifestamente infondata. Come evidenziato dalla sentenza impugnata, infatti, la sola presenza dei concorrenti, simultaneamente presenti, è di per sé idonea a ritener la sussistenza dell'aggravante "poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone sul luogo del delitto e nella esecuzione dello stesso, atteso che la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività illecita risultante dall'impegno contestuale di più persone", ciò anche a prescindere dal fatto che la persona offesa abbia o meno percepito la presenza degli altri soggetti (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776; da ultimo anche Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020. Jakimi, Rv. 278521). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] Marco_ r-p"ri-à-eb ' [OSCURATO:PERSONA]Agostini /44 DEPOSITATA
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