CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10965/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nel procedimento penale in cui è parte civile:avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona, all’esito ditrattazione cartolare, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che, in sede di giudizio abbreviato, l’avevadichiarata colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale,e di bancarotta preferenziale, ad essa ascritti, ai capi 1 e 2 dell’imputazione, inqualità di amministratore unico della “Abitare il Tempo soc.coop.”, dichiarata fallitacon sentenza del 11.1.2022.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite ildifensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della fattispecie dell'art.216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, rilevando la mancanza dell'elementosoggettivo del reato contestato e la carenza totale di motivazione.Il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, e dallo stesso capo diimputazione sub 1 (“... al fine di recare pregiudizi ai creditori”) è stato desuntodalla mera mancanza delle scritture e/o del dato contabile senza alcuna specificamotivazione sulla sussistenza dello stesso, laddove la differenza tra la bancarottafraudolenta documentale e quella semplice di cui all'art. 217 l.f. consiste proprionell'elemento psicologico, che, nel caso di bancarotta semplice, si configuraindifferentemente quale dolo generico o colpa, mentre nella bancarottadocumentale è integrato dal dolo specifico. La sentenza impugnata lasciaintravedere una certa confusione interpretativa sull'elemento soggettivo del reato dibancarotta fraudolenta documentale quanto alle diverse fattispecie di cui all'art.216, comma 1, n. 2, e al distinguo tra il dolo generico proprio della fattispecie di cuiall'ultima parte dell'articolo 216, comma 1 n. 2 e il dolo specifico richiesto ai finidell'integrazione della fattispecie descritta nella prima parte della predettadisposizione. L'imputazione già riflette una siffatta imprecisione laddove contessagenericamente alla ricorrente l'omessa tenuta delle scritture contabili della societàfallita (che, come si dirà, va collocata nell'ambito della cosiddetta bancarottaspecifica), collegando tale condotta alla finalità di non rendere possibile laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (che è invece propria dellafattispecie cosiddetta generale).In riferimento all'ipotesi cd. generale, si deve precisare che in ogni casol'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere desunta dal solo fatto,costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale danon rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.Inoltre, secondo la costante giurisprudenza, l'ipotesi di omessa tenuta dei libricontabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'articolo 216, comma 1, n. 2L.F., precisando però che l'omessa tenuta della contabilità interna integra gliestremi del reato di bancarotta fraudolenta documentale solo qualora si accerti chescopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizi ai creditori, perché, altrimenti,risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga, sotto il profilomateriale, prevista dall'art. 217 l.f. Il dolo richiesto per la sussistenza del reato intal caso non è dunque quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenutafraudolenta bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressionedescritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto.In questa ottica anche le annotazioni incomplete o parziali che incidono sulprincipio di continuità, impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degliaffari (non come evento del reato ma come carattere modale della condotta),danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa edunque creano quell'inganno che è punito nella ‘bancarotta generale’.Nel caso di specie il fatto ricostruito in sentenza necessita di un elementosoggettivo che va ricercato nel dolo specifico, da ricostruire adeguatamente sullabase degli elementi a disposizione attraverso un esame che deve essere rigoroso,trattandosi di un passaggio fondamentale per tracciare la linea di confinesoprattutto con la bancarotta semplice documentale. La sentenza impugnata nellaparte emotiva è invece totalmente carente sul punto.2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale inrelazione all'art. 216, comma 1 n. 2 L.F., nonché la mancanza dell'elementooggettivo del reato contestato. L'imputata non ha mai falsificato le scritturecontabili, in particolare la voce relativa alle rimanenze di magazzino. Nello specifico,non c'è stata alcuna sopravvalutazione delle rimanenze. In particolare, non esiste inesercizi pregressi senza un riscontro anche a campione della quotazione delle merciin base ai mercuriali, dal confronto dei prezzi delle fatture acquisto e fatturevendita. Sul punto vi è solo la relazione del curatore ex art. 33 l.f. ma non è statadisposta alcuna perizia o accertamento tecnico al riguardo. La differenza del saldocontabile di magazzino trova giustificazione nel diverso criterio di valutazione dellerimanenze in fase di liquidazione rispetto al normale esercizio, come prescritto daiprincipi contabili IAS/IFRS.Non è quindi condivisibile la motivazione fornita sul punto dalla Corte diappello che non ha apprezzato le censure mosse dalla difesa e ha trascurato chequanto riportato al capo di imputazione n. 1 sub A è basato esclusivamente su diun'interpretazione del curatore, non suffragata da alcuna prova, che peraltro sicontraddice anche in alcuni punti della relazione ex art. 33 l.f. Quindi, ritenere lafalsificazione della voce relativa alle rimanenze di magazzino senza alcuna prova, sirisolve in realtà in una motivazione meramente apparente, ravvisando la condottaex art. 216 per il solo fatto di una loro diversa valorizzazione contabile.Del resto, né il capo di imputazione, né la relazione ex art. 33 l.f., prospettanoelementi a supporto o di riscontro della tesi accusatoria, basandosi invecesemplicemente su di un dato contabile.Inoltre, sembra veramente disagevole cogliere profili strumentali inun'operazione contabile fraudolenta iniziata addirittura a partire dal 2013 sino al2018, ovvero quattro anni prima o più del fallimento dichiarato nel 2022. Tale temaè stato del tutto trascurato dalla Corte di Appello, esso veniva in rilievo non tanto enon solo ai fini del periodo concreto di pregiudizio alle ragioni dei creditori, quantopiuttosto e soprattutto nella prospettiva della strumentalità dell'operazioneapoditticamente ravvisata.In realtà, le suddette operazioni contabili erano state regolarmente registrate epubblicizzate nell'immediatezza, ossia in occasione della redazione dei vari bilanci diesercizio, quindi non sussistono né prove né indizi che l'imputata abbia effettuatoun'operazione contabile fraudolenta devalutando i beni in questione, cosìcommettendo il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 c. c., edeventualmente di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n.1l.f. E non vi è prova nemmeno del dolo sul punto.In ogni caso la necessità della coscienza e volontà di compiere un atto inpregiudizio dei creditori doveva essere valutata in relazione al contesto, avendol’imputata dedotto di essersi adoperata, con risorse finanziarie personali, pertentare di appianare la situazione debitoria e soddisfare i creditori (affermazionenon contestata dalla Corte territoriale ma ritenuta erroneamente irrilevante, conconseguente difetto motivazionale), ed aveva registrato in modo del tuttotrasparente le operazioni contabili nei bilanci societari che erano stati regolarmentedepositati e pubblicizzati, e, peraltro, in periodi temporali molto distanti dalla datain cui poi la società è stata dichiarata fallita.Il curatore nella ricostruzione degli affari ha anche calcolato il margine dicontribuzione commerciale che avvalora ancora di più come “compatibili edLa dichiarazione sui margini, come adeguata e fisiologica, avvalora laconsistenza delle rimanenze e contraddice o esclude la sussistenza del reato di cuial capo di imputazione n. 1 sub a). Non può quindi ritenersi sussistente il reatocontestato per difetto dell'elemento soggettivo e oggettivo dello stesso.Peraltro, nel caso di specie, come si evince chiaramente dalla relazione ex art.33 del curatore, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è statacomunque effettuata e non ha necessitato di una particolare diligenza, l'imputata siè messa subito a disposizione del curatore per ricostruire le varie operazioni efornire tutte le informazioni necessarie. Non può pertanto ritenersi sussistente ilreato di bancarotta fraudolenta documentale se era stata possibile la ricostruzionedella situazione economica della società fallita.La Corte di appello non ha tenuto in considerazione l'argomentazione difensivasecondo cui se il libro degli inventari non è stato reperito e/o conservato nonsignifica che l'inventario non è stato fatto e che tutte le informazioni contabili nonsiano pervenute alla curatela per gli obblighi di pertinenza. Peraltro, a comprovadella tesi difensiva, vi sono i bilanci che sono stati sempre regolarmente redatti edepositati, e in essi vi erano tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione delpatrimonio della società, ivi comprese quelle del libro inventari.Inoltre, come già esposto, quanto contestato nel capo di imputazione sub 1 aipunti b) e c) non ha comportato alcun pregiudizio né per la procedura né per i terzi,laddove per integrare tale forma di bancarotta è necessario il dolo specifico direcare pregiudizi ai creditori; si richiede cioè che la condotta del soggetto attivo siasostenuta quantomeno dalla finalità di arrecare pregiudizi ai creditori, e nel caso dispecie la motivazione della Corte di appello non ha precisati i contorni tipici del dolospecifico richiesto, limitandosi a ritenerlo provato per il solo fatto dell'irregolaretenuta della contabilità e/o delle altre condotte descritte.E’ pertanto evidente come non possa sussistere il contestato reato el'insussistenza di un qualsivoglia tipo di addebito, a titolo di dolo e/o addirittura dicolpa in capo all'odierna imputata.2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge in relazione allaravvisata fattispecie di cui all'articolo 216 l.f. in riferimento al capo di imputazionesub 2, e la mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato.Non è condivisibile quanto sostenuto sul punto dalla Corte di appellorelativamente alla vendita dei beni strumentali effettuata alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del reato è anche comprovata dalla rettifica del curatore in sede dicontrodeduzione alla memoria difensiva in fase di indagini preliminari, checorreggeva il valore iniziale della minusvalenza indicato in euro 22.600 indicandoloin euro 2.783,97. Trattasi all’evidenza di valore inconsistente che non può andaread integrare una distrazione avente rilevanza penale.In sintesi, il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva punisce non giàindifferentemente, sempre, qualsiasi atto di induzione del patrimonio della societàma soltanto quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, conesclusione pertanto di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunqueparticolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società èin bonis, da non essere capaci di comportare un'alterazione sensibile della funzionedi garanzia del patrimonio.La difesa dell'imputato aveva richiamato le motivazioni della recente sentenzadella Cassazione penale n. 5958/2024, depositata il 09/02/2024, secondo cuil'ipotesi di bancarotta per distrazione richiede l'ulteriore elemento della sistematicae preordinata vendita sottocosto, o comunque in perdita di beni aziendali. Infatti, incaso di svendita della merce in magazzino da parte di società in crisi e poi fallita percontestare la bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre verificare con attenzionequali siano le ragioni di tale vendita, dovendosi escludere il reato in presenza di unaliquidazione dell'attivo con regolare incasso del corrispettivo, la cui determinazione(in termini oggettivamente inferiori rispetto al passato) appare ampiamentegiustificata dalle ragioni economiche dell'azienda.Inoltre, vi sarebbe la necessità della prova del deprezzamento o dellasvalutazione della merce oggetto di vendita che non si rinviene in atti; quindi, perquanto riguarda le operazioni di vendita effettuate alla [OSCURATO:SOCIETA]. e allaEternedile s.p.a. non è ravvisabile, per come è formulato lo stesso capo diimputazione, alcun tipo di distrazione.Nel caso di specie – si ribadisce - la stessa formulazione del capo diimputazione riconosce pacificamente il pagamento del corrispettivo della vendita infavore della società e il parallelo, seppur limitato, guadagno. Infatti, il corrispettivodella cessione è stato regolarmente corrisposto e quindi all'esito della vendital'attivo patrimoniale rappresentato dalle merci di magazzino e dai beni ceduti risultain concreto sostituito con il relativo prezzo (in astratto maggiormente idoneo agarantire la soddisfazione delle pretese creditorie).Si contesta inoltre la motivazione in diritto offerta dalla Corte di merito conriferimento al rimborso dei finanziamenti erogati dall'amministratore. Infatti, nelcaso di specie trattasi di società cooperative e la regola della postergazione non siapplica a tale tipo di società. Nei finanziamenti erogati dal socio ad una societàcooperativa la postergazione ai creditori terzi non è direttamente applicabile adifferenza delle società a responsabilità limitata, perché la normativa di riferimentoper le cooperative (art. 2519 c.c.) le equipara alle s.p.a. ed esclude l'applicazioneanalogica dell'art. 2467 c.c. in quanto la ratio della norma non è compatibile con lecaratteristiche mutualistiche e la base sociale ampia delle cooperative (cfr. tra lealtre, Cassazione civile sentenza n. 10509/2016; Tribunale Firenze 12/12/2023).Inoltre, l'imputata, anziché distrarre somme, ha subito personalmente perditedell'ordine di centinaia di migliaia di euro tra il prestito personale documentato,fatto dalla predetta alla cooperativa, e le somme che dovrà versare alle banche perle fideiussioni rilasciate (comprovato come da allegato del 12/12/2022 prodotto inL’imputata ha addirittura versato di tasca propria alla società fallita la sommadi euro 126.000, come risulta dalla documentazione prodotta con la memoria del 30gennaio 2023, e si era accollata, e sta pagando tuttora con il suo conto personale,debiti della società fallita per un importo totale di euro 135.439.Era stata quindi provata e documentata una situazione dove l'imputata èaddirittura creditrice della società fallita.In sintesi, relativamente ai capi di imputazione contestati sub 2, l'imputata nonha creato alcun pregiudizio alla massa creditoria e quindi non sussiste alcunaviolazione dell'art. 216 l.f.La difesa ritiene infine che la fattispecie sub 2, relativamente all'ultimocapoverso dell'imputazione, nella denegata ipotesi di mancato apprezzamento delleargomentazioni di cui sopra, possa essere riqualificata nel reato di bancarottapreferenziale, tanto più perché nella fattispecie l'amministratore è un creditore dellasocietà, sicché l'autoliquidazione di somme a proprio favore potrebbe alterare la parcondicio creditorum ma non depauperare la società.(conseguente alla violazione della normativa civilistica sul funzionamento dellasocietà), la condotta rientra nella previsione dell'art. 216, comma 3, perché altera ilprincipio del paritario concorso dei creditori sui beni del fallito.In subordine, in caso di mancato apprezzamento dell'argomentazione di cui aipunti che precedono, si chiede che ogni contestazione confluisca nel meno gravereato di cui all'articolo 217 l.f.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendodichiararsi inammissibile il ricorso;il difensore dell’imputata ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso, che presenta tratti di aspecificità, è da ritenere, nel suocomplesso, infondato.Salve le specifiche annotazioni che verranno di volta in volta effettuateanalizzando i motivi di ricorso, si osserva che la struttura argomentativa dellasentenza impugnata, letta unitamente a quella di primo grado, è del tuttoesaustiva, contenendo già risposte adeguate e congrue rispetto alle questioniriproposte col ricorso in scrutinio.1.1. Quanto ai primi due motivi di ricorso, che ruotano intorno all’elementosoggettivo e oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, lequestioni che essi sollevano, unitamente alla soluzione offerta dal giudice dimerito, rendono necessario ripercorrere gli arresti giurisprudenziali sugli elementicostitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale contemplatedall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzioneo falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiedeil dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiustoprofitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l’ipotesi di omessa tenuta deilibri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo,n.2, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (alpari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibiledistinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – dibancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n.25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv.279179).Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione,distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozionericomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesidella “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati inbianco”.La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degliaffari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti edesaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria didati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente ildolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5,n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904).Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambele fattispecie, questa Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato laseguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritturecontabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può averenatura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un interventomanipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condottaintegrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizzasempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità.In altri termini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nellacontabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condottapresenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice,integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolentadocumentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, inmotivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari).Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispeciedi “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “ adolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissioneconsista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione dispecifiche operazioni.Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolentadocumentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elementosoggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza èpressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta“specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specificadirezione della volontà.In questa ottica le annotazioni false o incomplete, che incidono sul principiodi continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (noncome evento del reato, ma come carattere modale della condotta), dannocomunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunquecreano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale” (così in motivazioneSez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01).Tanto premesso, si osserva che, a differenza di quanto assume il ricorso, igiudici di merito non hanno affatto confuso le due fattispecie di bancarottafraudolenta documentale.Ed invero, già il Tribunale nella sentenza di primo grado, a fronte delriferimento, in imputazione, sia alle condotte di sottrazione o distruzione deideterminati libri contabili che a quella di falsificazione delle scritture contabili, inparticolare della voce relative alle rimanenze di magazzino, e di tenuta dellacontabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari, aveva ritenuto integrata la fattispecie della bancarottafraudolenta documentale cd. generale (e ciò pure a fronte di quanto afferma lagiurisprudenza di questa Corte che non esclude che, a rigore, possano ricorrereentrambe le ipotesi, che possono convivere in relazione non alla medesimacondotta ma a condotte storicamente diverse susseguitesi nel tempo, pur dandovita a un reato unico, essendo unica la determinazione criminosa, così, inmotivazione, Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 - 01).Si legge nella pronuncia di primo grado che la mancanza del libro inventariin cui avrebbero dovuto essere annotati analiticamente tutti gli asset aziendali allafine di ciascun esercizio, ivi comprese le giacenze fisiche di magazzino, non haaiutato al fine di chiarire la situazione contabile descritta. Per il periodo di gestionedal 1.1.2020 fino al fallimento il curatore ha verificato che alcune movimentazionicontabili registrate non hanno trovato riscontro nei relativi saldi finali degli stessiconti movimentati, così come pure alcuni valori di saldo finale contabile al31/12/2019 non sono stati riaperti in continuità al 1.1.2020. Pertanto, anchel'ultima situazione contabile ricevuta che l'ex amministratrice indica come riferibileal 17/01/2022, data del fallimento, è stata ricostruita in modo non corretto,incompleto ed indistinto in quanto cumula tre periodi diversi di gestione 2020,2021, 2022.A sua volta la Corte di merito - nel rispondere alla questione qui riproposta,già dinanzi ad essa sollevata, e nella sostanza già ampiamente trattate dal giudicedi primo grado - dopo aver dato atto dei documenti contabili non consegnati allacuratela, ha posto l’accento sulle carenze valutative che erano derivate dallefalsità ed irregolarità riscontrate nelle scritture pervenute nella disponibilità dellacuratore, che non avevano consentito di giungere ad una piana ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari (e ciò è sufficiente ai fini dell’integrazionedell’elemento oggettivo del reato). Falsità ed irregolarità che per tipologia epregnanza sono state ritenute anche indicative di una voluta alterazione di volta involta finalizzata al conseguimento di scopi illeciti ben precisi.Al riguardo ha, in particolare, rilevato la sentenza impugnata che l'imputataaveva consegnato al curatore due situazioni contabili al 31/12/2019, conrisultanze differenti e quindi non attendibili. In particolare, mentre il saldo dimagazzino al 31/12/2018 era di euro 405.560, al 1.12019 venivainspiegabilmente indicato un saldo di euro 182.502,00, con una differenzacontabile di ben euro 223.058,00, che contabilmente non trova tuttaviagiustificazione e che può essere interpretata – sottolinea la Corte di appelloaderendo alla condivisa valutazione del Tribunale - come una sopravvalutazionedelle rimanenze di magazzino operata negli esercizi pregressi fino al 2018 efinalizzata a presentare un bilancio di esercizio in utile piuttosto che un veritierorisultato negativo (sulle ragioni che hanno fatto propendere per unasopravvalutazione del valore di magazzino finale sistematicamente gonfiato, e nonper l’ipotesi di vendite avvenute a nero o con documentazione a prezzo inferiore aquello riscosso, si diffonde la sentenza di primo grado a pag. 4).Sicché sul versante della fattispecie documentale i giudici di meritoconcordano nel ritenere integrata quella di bancarotta fraudolenta generica,assistita dal dolo generico, ragionando proprio alla luce dei principi affermati daquesta Corte e da ultimo ribaditi nella sentenza, citata in ricorso, Sez. 5, Sentenzan. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01 – di cui si è sopra già, più volte, fattocenno. E hanno, in buona sostanza, ritenuto sussistente tale fattispecie generica,pur non mancando di riscontrare anche l’omessa consegna di diverse scritture/libricontabili (tra le quali spicca il libro inventari fondamentale per la ricostruzionedegli asset aziendali di una società), giustamente non ritenuta compensata dallaesistenza dei bilanci di cui fa cenno il ricorso (peraltro anch’essi non del tuttoconsegnati alla curatela).La pronuncia di questa Corte citata in ricorso, come già sopra evidenziato, inmotivazione ha affermato che nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenzaè pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta“specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specificadirezione della volontà; e ha, in particolare, osservato che “[i]n questa ottica leannotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo diricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato,ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che lacontabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell’inganno che èpunito nella “bancarotta generale” (e non nella bancarotta specifica come riportaerroneamente il ricorso).In tale medesima ottica, alla luce di quanto sinora osservato, anche leannotazioni false, al pari di quelle incomplete, vanno ad incidere sul principio dicontinuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, dandola parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creanoquell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”.1.2. A ciò si aggiunge che – come analiticamente riportato nella sentenzadi primo grado - nel 2020 la società interrompeva definitivamente l'attivitàcommerciale, già nel mese di gennaio chiudeva i propri punti vendita econtestualmente cedeva quasi tutti i beni strumentali (autocarri, attrezzature escaffalatura varia di magazzino), nonché l'intero magazzino merci in blocco; iprimi vengono venduti in data 21 gennaio 2020 al prezzo di euro 19.892,83, oltreiva, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. conseguendo una perdita commerciale(minusvalenza) di oltre euro 22.600 (poi rettificata dallo stesso curatore in euro2.783,97), mentre l'intero magazzino merci iscritto per euro 219.265 venivasvenduto nella stessa data al corrispettivo di euro 63.863, 48, oltre iva, allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. con un abbattimento di prezzo di circa il 70% rispetto alvalore di costo, determinando una perdita secca commerciale di oltre euro146.400; l'introito finanziario derivante dalla cessione del magazzino merci venivautilizzato per euro 49.500 per rimborsare ai soci parte dei finanziamenti effettuatidagli stessi, in prevalenza a favore dell'amministratrice [OSCURATO:PERSONA], e perla differenza veniva restituito all'acquirente [OSCURATO:SOCIETA] a riduzione di debiticontratti con la stessa per precedenti forniture di merci.Si tratta, nello specifico, puntualizza il Tribunale, “di beni strumentalifunzionanti e da subito utilizzabili e di merci non deperibili, non obsolete né legatea fattori di stagionalità e acquistate da un soggetto operante nel commercio diprodotti e materiali edili; in ogni caso la cessione ai prezzi di stralcio non èsupportata da alcuna stima che ne giustificasse i valori di realizzo”. E soprattutto –evidenzia il Tribunale – “tale massiccia dismissione di asset aziendali siaccompagna alla contemporanea costituzione di una nuova società denominataMaterica s.r.l. operante nel medesimo comparto merceologico della fallita ericonducibile all'amministratrice della società fallita, la quale ha interamentesottoscritto e versato i due terzi del capitale sociale di euro 99.000 (vale a direeuro 66.000) ricoprendo la carica di amministratrice anche in tale nuova società”,avente due unità locali, di cui una in Mogliano, già punto vendita della fallita (cosìsi legge alle pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado, che, attraverso lacompiuta disamina svolta, aveva, tra l’altro, già escluso la possibilità di una erratavalutazione del valore dei beni ceduti ritenendo implausibile, alla stregue dellecongrue ragioni espressamente indicate, l’ipotesi difensiva, già in primo gradosostenuta, della falcidia propria di tale tipologia di vendite avvenute in una fase difatto liquidatoria – che, in tesi difensiva, avrebbe giustificato addirittura unabbattimento superiore al 50%).Né, d’altronde, è stata ritenuta ragione sufficiente per escludere non solo larilevanza delle condotte materiali poste in essere ma anche lo stesso elementosoggettivo dei reati, la circostanza che l’imputata avrebbe utilizzato i proventidelle vendite per soddisfare i creditori, solo apparentemente per ridurre il suocredito verso la società per finanziamenti pregressi (cfr. in particolare, la sentenzadi primo grado alle pagg. 8 e sgg. in cui vengono analizzate le controdeduzioni giàin quella sede svolte dalla difesa, ritenute non idonee a superare la ricostruzionedel curatore).Appare pertanto evidente, secondo i giudici di primo e secondo grado, che,all'indomani della costituzione della nuova società [OSCURATO:SOCIETA]., la società poifallita si è trasformata da aziende in funzionamento in azienda sostanzialmente instato di scioglimento e liquidazione per cui l'amministratrice avrebbe dovuto tral'altro adempiere ai propri obblighi rispettando la par condicio creditorum.In particolare, evidenzia la Corte di appello che “quando l'attività ordinariadella società era cessata e la società si trovava in uno stato di più che evidentedissesto - debito verso l'erario e gli enti previdenziali per oltre 110.000 € (dalleistanze di ammissione risultavano debiti ancora più elevati ossia per oltre170.000), debiti verso dipendenti per quasi euro 50.000, debiti verso le bancheper oltre euro 100.000, seppure in riduzione) - l'imputata provvedeva a destinareil ricavato delle vendite di beni strumentali e magazzino al pagamento parziale didebiti maturati verso la [OSCURATO:SOCIETA]., principale fornitore della fallita e dellanuova società (per un importo di circa euro 49.500, verso istituti di credito percirca euro 70.000) e, soprattutto, al rimborso finanziamento soci per euro 74.380(v. movimentazioni registrate nel 2020).”.E, quanto all'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva, esso èstato ricavato oltre che dalla consistenza delle condotte nel loro complessovalutate, anche dalla avvenuta costituzione di una nuova società che di fattoaveva continuato l'attività della fallita con lo stesso socio amministratore – laMorichetti - , con la vendita alla stessa dei beni strumentali ancora utilizzabili efunzionanti, dalla svendita dell'intero magazzino, dalla chiusura dei punti venditadella fallita nella contestuale riapertura degli stessi a nome della nuova società, iltutto nel mese di gennaio 2020, con successiva sostanziale trasformazione dellasocietà “Abitare il tempo” in una società in stato di scioglimento e liquidazione.Entrambi i giudici di merito pongono l’accento sul fatto che in una situazionedi conclamato dissesto con cessazione di fatto dell'attività, anziché porsi, comedoveroso, l'azienda in formale liquidazione, si costituiva una nuova società, laMaterica SRL, acquirente dei beni, “sottoscrivendo i due terzi del capitale socialeper la cospicua somma di euro 66.000, divenendo altresì amministratrice dellaneocostituita: cosa di per sé lecita ma il cui investimento finanziario erachiaramente confliggente con le sorti della cooperativa in decozione” (cosìtestualmente, in particolare, nella sentenza di primo grado).La Corte di appello non ha mancato infine di evidenziare l’irrilevanza, al finedi scriminare le accertate condotte distrattive, della mancata insinuazione, dellaMorichetti, al passivo della società fallita, trattandosi di un post factum e di unascelta attribuibile a varie ragioni, tra le quali, non esclusa, la consapevolezzadell'incapienza dell'attivo.Le sentenze di merito, in primo e secondo grado, hanno dunque fornito unesame unitario della vicenda che ha interessato la società fallita, che, nel periododi ormai evidente dissesto, con importanti debiti verso l'erario, gli entiprevidenziali, i dipendenti e le banche, cessava l'attività aziendale, trasferendo icespiti strumentali alla neocostituita società, gestita dalla stessa ricorrente,tacitando il fornitore strategico anche della nuova società e rimborsandoparzialmente il finanziamento alla socia amministratrice. Così tracciando le lineedella pianificata operazione realizzata, anche grazie alla strumentale confusionedocumentale, senz’altro pregiudizievole per gli interessi della massa ereditaria eper eventuali azioni recuperatorie (accompagnata all’omessa consegna didocumenti rilevanti; e alle ultime situazioni contabili incoerenti e prive digiustificativi).Quanto, infine, alla contestazione mossa in relazione alla qualificazione delrimborso dei finanziamenti erogati dall'amministratore – comunque, nellasostanza, ritenuto, già dal primo giudice, integrare la fattispecie della bancarottapreferenziale, come contestata al terzo alinea del capo 2 dell’imputazione, stante ilprecipuo riferimento alla violazione della par condicio creditorum e l’intervenutacondanna per i reati come “a lei ascritti” - è solo il caso di evidenziare che trattasidi censura che nella sua interezza, involgente anche il profilo della natura dicooperativa della società fallita che escluderebbe l’applicazione della regola dellapostergazione, risulta promossa solo con il ricorso in scrutinio, e che,presupponendo specifiche valutazioni innanzitutto di merito, non può essereoggetto di disamina, per la prima volta, nella presente sede di legittimità (laddovela sentenza di secondo grado, a sua volta, quanto al rimborso finanziamento soci,si limita peraltro a richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema diviolazione della regola della postergazione senza affrontare minimamente l’aspettofattuale della vicenda che rimane pertanto ancorato alla ricostruzione svolta dalprimo giudice già in termini di bancarotta preferenziale, e non oggetto di specificacontestazione in appello, che si limitava a reclamare la qualificazione del fattocome bancarotta preferenziale, adducendo, al più, la violazione della par condiciocreditorum; e ciò a fronte della pronuncia di primo grado che si era, come detto,nella sostanza già orientata in tal senso, sussumendo peraltro tale reatonell’aggravante dei più fatti di bancarotta, ritenuta minusvalente rispetto alleconcesse attenuanti generiche).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue,per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10965/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 101/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nel procedimento penale in cui è parte civile:avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona, all’esito ditrattazione cartolare, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], che, in sede di giudizio abbreviato, l’avevadichiarata colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale,e di bancarotta preferenziale, ad essa ascritti, ai capi 1 e 2 dell’imputazione, inqualità di amministratore unico della “Abitare il Tempo soc.coop.”, dichiarata fallitacon sentenza del 11.1.2022.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite ildifensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della fattispecie dell'art.216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, rilevando la mancanza dell'elementosoggettivo del reato contestato e la carenza totale di motivazione.Il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, e dallo stesso capo diimputazione sub 1 (“... al fine di recare pregiudizi ai creditori”) è stato desuntodalla mera mancanza delle scritture e/o del dato contabile senza alcuna specificamotivazione sulla sussistenza dello stesso, laddove la differenza tra la bancarottafraudolenta documentale e quella semplice di cui all'art. 217 l.f. consiste proprionell'elemento psicologico, che, nel caso di bancarotta semplice, si configuraindifferentemente quale dolo generico o colpa, mentre nella bancarottadocumentale è integrato dal dolo specifico. La sentenza impugnata lasciaintravedere una certa confusione interpretativa sull'elemento soggettivo del reato dibancarotta fraudolenta documentale quanto alle diverse fattispecie di cui all'art.216, comma 1, n. 2, e al distinguo tra il dolo generico proprio della fattispecie di cuiall'ultima parte dell'articolo 216, comma 1 n. 2 e il dolo specifico richiesto ai finidell'integrazione della fattispecie descritta nella prima parte della predettadisposizione. L'imputazione già riflette una siffatta imprecisione laddove contessagenericamente alla ricorrente l'omessa tenuta delle scritture contabili della societàfallita (che, come si dirà, va collocata nell'ambito della cosiddetta bancarottaspecifica), collegando tale condotta alla finalità di non rendere possibile laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (che è invece propria dellafattispecie cosiddetta generale).In riferimento all'ipotesi cd. generale, si deve precisare che in ogni casol'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere desunta dal solo fatto,costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale danon rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.Inoltre, secondo la costante giurisprudenza, l'ipotesi di omessa tenuta dei libricontabili deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'articolo 216, comma 1, n. 2L.F., precisando però che l'omessa tenuta della contabilità interna integra gliestremi del reato di bancarotta fraudolenta documentale solo qualora si accerti chescopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizi ai creditori, perché, altrimenti,risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga, sotto il profilomateriale, prevista dall'art. 217 l.f. Il dolo richiesto per la sussistenza del reato intal caso non è dunque quello generico sufficiente a supportare la condotta di tenutafraudolenta bensì quello specifico che caratterizza il falso contabile per soppressionedescritto nella prima parte dell'incriminazione in oggetto.In questa ottica anche le annotazioni incomplete o parziali che incidono sulprincipio di continuità, impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degliaffari (non come evento del reato ma come carattere modale della condotta),danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa edunque creano quell'inganno che è punito nella ‘bancarotta generale’.Nel caso di specie il fatto ricostruito in sentenza necessita di un elementosoggettivo che va ricercato nel dolo specifico, da ricostruire adeguatamente sullabase degli elementi a disposizione attraverso un esame che deve essere rigoroso,trattandosi di un passaggio fondamentale per tracciare la linea di confinesoprattutto con la bancarotta semplice documentale. La sentenza impugnata nellaparte emotiva è invece totalmente carente sul punto.2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale inrelazione all'art. 216, comma 1 n. 2 L.F., nonché la mancanza dell'elementooggettivo del reato contestato. L'imputata non ha mai falsificato le scritturecontabili, in particolare la voce relativa alle rimanenze di magazzino. Nello specifico,non c'è stata alcuna sopravvalutazione delle rimanenze. In particolare, non esiste inesercizi pregressi senza un riscontro anche a campione della quotazione delle merciin base ai mercuriali, dal confronto dei prezzi delle fatture acquisto e fatturevendita. Sul punto vi è solo la relazione del curatore ex art. 33 l.f. ma non è statadisposta alcuna perizia o accertamento tecnico al riguardo. La differenza del saldocontabile di magazzino trova giustificazione nel diverso criterio di valutazione dellerimanenze in fase di liquidazione rispetto al normale esercizio, come prescritto daiprincipi contabili IAS/IFRS.Non è quindi condivisibile la motivazione fornita sul punto dalla Corte diappello che non ha apprezzato le censure mosse dalla difesa e ha trascurato chequanto riportato al capo di imputazione n. 1 sub A è basato esclusivamente su diun'interpretazione del curatore, non suffragata da alcuna prova, che peraltro sicontraddice anche in alcuni punti della relazione ex art. 33 l.f. Quindi, ritenere lafalsificazione della voce relativa alle rimanenze di magazzino senza alcuna prova, sirisolve in realtà in una motivazione meramente apparente, ravvisando la condottaex art. 216 per il solo fatto di una loro diversa valorizzazione contabile.Del resto, né il capo di imputazione, né la relazione ex art. 33 l.f., prospettanoelementi a supporto o di riscontro della tesi accusatoria, basandosi invecesemplicemente su di un dato contabile.Inoltre, sembra veramente disagevole cogliere profili strumentali inun'operazione contabile fraudolenta iniziata addirittura a partire dal 2013 sino al2018, ovvero quattro anni prima o più del fallimento dichiarato nel 2022. Tale temaè stato del tutto trascurato dalla Corte di Appello, esso veniva in rilievo non tanto enon solo ai fini del periodo concreto di pregiudizio alle ragioni dei creditori, quantopiuttosto e soprattutto nella prospettiva della strumentalità dell'operazioneapoditticamente ravvisata.In realtà, le suddette operazioni contabili erano state regolarmente registrate epubblicizzate nell'immediatezza, ossia in occasione della redazione dei vari bilanci diesercizio, quindi non sussistono né prove né indizi che l'imputata abbia effettuatoun'operazione contabile fraudolenta devalutando i beni in questione, cosìcommettendo il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 c. c., edeventualmente di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n.1l.f. E non vi è prova nemmeno del dolo sul punto.In ogni caso la necessità della coscienza e volontà di compiere un atto inpregiudizio dei creditori doveva essere valutata in relazione al contesto, avendol’imputata dedotto di essersi adoperata, con risorse finanziarie personali, pertentare di appianare la situazione debitoria e soddisfare i creditori (affermazionenon contestata dalla Corte territoriale ma ritenuta erroneamente irrilevante, conconseguente difetto motivazionale), ed aveva registrato in modo del tuttotrasparente le operazioni contabili nei bilanci societari che erano stati regolarmentedepositati e pubblicizzati, e, peraltro, in periodi temporali molto distanti dalla datain cui poi la società è stata dichiarata fallita.Il curatore nella ricostruzione degli affari ha anche calcolato il margine dicontribuzione commerciale che avvalora ancora di più come “compatibili edLa dichiarazione sui margini, come adeguata e fisiologica, avvalora laconsistenza delle rimanenze e contraddice o esclude la sussistenza del reato di cuial capo di imputazione n. 1 sub a). Non può quindi ritenersi sussistente il reatocontestato per difetto dell'elemento soggettivo e oggettivo dello stesso.Peraltro, nel caso di specie, come si evince chiaramente dalla relazione ex art.33 del curatore, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è statacomunque effettuata e non ha necessitato di una particolare diligenza, l'imputata siè messa subito a disposizione del curatore per ricostruire le varie operazioni efornire tutte le informazioni necessarie. Non può pertanto ritenersi sussistente ilreato di bancarotta fraudolenta documentale se era stata possibile la ricostruzionedella situazione economica della società fallita.La Corte di appello non ha tenuto in considerazione l'argomentazione difensivasecondo cui se il libro degli inventari non è stato reperito e/o conservato nonsignifica che l'inventario non è stato fatto e che tutte le informazioni contabili nonsiano pervenute alla curatela per gli obblighi di pertinenza. Peraltro, a comprovadella tesi difensiva, vi sono i bilanci che sono stati sempre regolarmente redatti edepositati, e in essi vi erano tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione delpatrimonio della società, ivi comprese quelle del libro inventari.Inoltre, come già esposto, quanto contestato nel capo di imputazione sub 1 aipunti b) e c) non ha comportato alcun pregiudizio né per la procedura né per i terzi,laddove per integrare tale forma di bancarotta è necessario il dolo specifico direcare pregiudizi ai creditori; si richiede cioè che la condotta del soggetto attivo siasostenuta quantomeno dalla finalità di arrecare pregiudizi ai creditori, e nel caso dispecie la motivazione della Corte di appello non ha precisati i contorni tipici del dolospecifico richiesto, limitandosi a ritenerlo provato per il solo fatto dell'irregolaretenuta della contabilità e/o delle altre condotte descritte.E’ pertanto evidente come non possa sussistere il contestato reato el'insussistenza di un qualsivoglia tipo di addebito, a titolo di dolo e/o addirittura dicolpa in capo all'odierna imputata.2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge in relazione allaravvisata fattispecie di cui all'articolo 216 l.f. in riferimento al capo di imputazionesub 2, e la mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato.Non è condivisibile quanto sostenuto sul punto dalla Corte di appellorelativamente alla vendita dei beni strumentali effettuata alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del reato è anche comprovata dalla rettifica del curatore in sede dicontrodeduzione alla memoria difensiva in fase di indagini preliminari, checorreggeva il valore iniziale della minusvalenza indicato in euro 22.600 indicandoloin euro 2.783,97. Trattasi all’evidenza di valore inconsistente che non può andaread integrare una distrazione avente rilevanza penale.In sintesi, il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva punisce non giàindifferentemente, sempre, qualsiasi atto di induzione del patrimonio della societàma soltanto quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, conesclusione pertanto di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunqueparticolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società èin bonis, da non essere capaci di comportare un'alterazione sensibile della funzionedi garanzia del patrimonio.La difesa dell'imputato aveva richiamato le motivazioni della recente sentenzadella Cassazione penale n. 5958/2024, depositata il 09/02/2024, secondo cuil'ipotesi di bancarotta per distrazione richiede l'ulteriore elemento della sistematicae preordinata vendita sottocosto, o comunque in perdita di beni aziendali. Infatti, incaso di svendita della merce in magazzino da parte di società in crisi e poi fallita percontestare la bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre verificare con attenzionequali siano le ragioni di tale vendita, dovendosi escludere il reato in presenza di unaliquidazione dell'attivo con regolare incasso del corrispettivo, la cui determinazione(in termini oggettivamente inferiori rispetto al passato) appare ampiamentegiustificata dalle ragioni economiche dell'azienda.Inoltre, vi sarebbe la necessità della prova del deprezzamento o dellasvalutazione della merce oggetto di vendita che non si rinviene in atti; quindi, perquanto riguarda le operazioni di vendita effettuate alla [OSCURATO:SOCIETA]. e allaEternedile s.p.a. non è ravvisabile, per come è formulato lo stesso capo diimputazione, alcun tipo di distrazione.Nel caso di specie – si ribadisce - la stessa formulazione del capo diimputazione riconosce pacificamente il pagamento del corrispettivo della vendita infavore della società e il parallelo, seppur limitato, guadagno. Infatti, il corrispettivodella cessione è stato regolarmente corrisposto e quindi all'esito della vendital'attivo patrimoniale rappresentato dalle merci di magazzino e dai beni ceduti risultain concreto sostituito con il relativo prezzo (in astratto maggiormente idoneo agarantire la soddisfazione delle pretese creditorie).Si contesta inoltre la motivazione in diritto offerta dalla Corte di merito conriferimento al rimborso dei finanziamenti erogati dall'amministratore. Infatti, nelcaso di specie trattasi di società cooperative e la regola della postergazione non siapplica a tale tipo di società. Nei finanziamenti erogati dal socio ad una societàcooperativa la postergazione ai creditori terzi non è direttamente applicabile adifferenza delle società a responsabilità limitata, perché la normativa di riferimentoper le cooperative (art. 2519 c.c.) le equipara alle s.p.a. ed esclude l'applicazioneanalogica dell'art. 2467 c.c. in quanto la ratio della norma non è compatibile con lecaratteristiche mutualistiche e la base sociale ampia delle cooperative (cfr. tra lealtre, Cassazione civile sentenza n. 10509/2016; Tribunale Firenze 12/12/2023).Inoltre, l'imputata, anziché distrarre somme, ha subito personalmente perditedell'ordine di centinaia di migliaia di euro tra il prestito personale documentato,fatto dalla predetta alla cooperativa, e le somme che dovrà versare alle banche perle fideiussioni rilasciate (comprovato come da allegato del 12/12/2022 prodotto inL’imputata ha addirittura versato di tasca propria alla società fallita la sommadi euro 126.000, come risulta dalla documentazione prodotta con la memoria del 30gennaio 2023, e si era accollata, e sta pagando tuttora con il suo conto personale,debiti della società fallita per un importo totale di euro 135.439.Era stata quindi provata e documentata una situazione dove l'imputata èaddirittura creditrice della società fallita.In sintesi, relativamente ai capi di imputazione contestati sub 2, l'imputata nonha creato alcun pregiudizio alla massa creditoria e quindi non sussiste alcunaviolazione dell'art. 216 l.f.La difesa ritiene infine che la fattispecie sub 2, relativamente all'ultimocapoverso dell'imputazione, nella denegata ipotesi di mancato apprezzamento delleargomentazioni di cui sopra, possa essere riqualificata nel reato di bancarottapreferenziale, tanto più perché nella fattispecie l'amministratore è un creditore dellasocietà, sicché l'autoliquidazione di somme a proprio favore potrebbe alterare la parcondicio creditorum ma non depauperare la società.(conseguente alla violazione della normativa civilistica sul funzionamento dellasocietà), la condotta rientra nella previsione dell'art. 216, comma 3, perché altera ilprincipio del paritario concorso dei creditori sui beni del fallito.In subordine, in caso di mancato apprezzamento dell'argomentazione di cui aipunti che precedono, si chiede che ogni contestazione confluisca nel meno gravereato di cui all'articolo 217 l.f.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendodichiararsi inammissibile il ricorso;il difensore dell’imputata ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso, che presenta tratti di aspecificità, è da ritenere, nel suocomplesso, infondato.Salve le specifiche annotazioni che verranno di volta in volta effettuateanalizzando i motivi di ricorso, si osserva che la struttura argomentativa dellasentenza impugnata, letta unitamente a quella di primo grado, è del tuttoesaustiva, contenendo già risposte adeguate e congrue rispetto alle questioniriproposte col ricorso in scrutinio.1.1. Quanto ai primi due motivi di ricorso, che ruotano intorno all’elementosoggettivo e oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, lequestioni che essi sollevano, unitamente alla soluzione offerta dal giudice dimerito, rendono necessario ripercorrere gli arresti giurisprudenziali sugli elementicostitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale contemplatedall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzioneo falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiedeil dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiustoprofitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l’ipotesi di omessa tenuta deilibri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo,n.2, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (alpari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibiledistinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – dibancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n.25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv.279179).Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione,distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozionericomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesidella “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati inbianco”.La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degliaffari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti edesaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria didati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente ildolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5,n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904).Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambele fattispecie, questa Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato laseguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritturecontabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può averenatura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un interventomanipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condottaintegrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizzasempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità.In altri termini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nellacontabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condottapresenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice,integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolentadocumentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, inmotivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari).Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispeciedi “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “ adolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissioneconsista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione dispecifiche operazioni.Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolentadocumentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elementosoggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza èpressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta“specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specificadirezione della volontà.In questa ottica le annotazioni false o incomplete, che incidono sul principiodi continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (noncome evento del reato, ma come carattere modale della condotta), dannocomunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunquecreano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale” (così in motivazioneSez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01).Tanto premesso, si osserva che, a differenza di quanto assume il ricorso, igiudici di merito non hanno affatto confuso le due fattispecie di bancarottafraudolenta documentale.Ed invero, già il Tribunale nella sentenza di primo grado, a fronte delriferimento, in imputazione, sia alle condotte di sottrazione o distruzione deideterminati libri contabili che a quella di falsificazione delle scritture contabili, inparticolare della voce relative alle rimanenze di magazzino, e di tenuta dellacontabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari, aveva ritenuto integrata la fattispecie della bancarottafraudolenta documentale cd. generale (e ciò pure a fronte di quanto afferma lagiurisprudenza di questa Corte che non esclude che, a rigore, possano ricorrereentrambe le ipotesi, che possono convivere in relazione non alla medesimacondotta ma a condotte storicamente diverse susseguitesi nel tempo, pur dandovita a un reato unico, essendo unica la determinazione criminosa, così, inmotivazione, Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 - 01).Si legge nella pronuncia di primo grado che la mancanza del libro inventariin cui avrebbero dovuto essere annotati analiticamente tutti gli asset aziendali allafine di ciascun esercizio, ivi comprese le giacenze fisiche di magazzino, non haaiutato al fine di chiarire la situazione contabile descritta. Per il periodo di gestionedal 1.1.2020 fino al fallimento il curatore ha verificato che alcune movimentazionicontabili registrate non hanno trovato riscontro nei relativi saldi finali degli stessiconti movimentati, così come pure alcuni valori di saldo finale contabile al31/12/2019 non sono stati riaperti in continuità al 1.1.2020. Pertanto, anchel'ultima situazione contabile ricevuta che l'ex amministratrice indica come riferibileal 17/01/2022, data del fallimento, è stata ricostruita in modo non corretto,incompleto ed indistinto in quanto cumula tre periodi diversi di gestione 2020,2021, 2022.A sua volta la Corte di merito - nel rispondere alla questione qui riproposta,già dinanzi ad essa sollevata, e nella sostanza già ampiamente trattate dal giudicedi primo grado - dopo aver dato atto dei documenti contabili non consegnati allacuratela, ha posto l’accento sulle carenze valutative che erano derivate dallefalsità ed irregolarità riscontrate nelle scritture pervenute nella disponibilità dellacuratore, che non avevano consentito di giungere ad una piana ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari (e ciò è sufficiente ai fini dell’integrazionedell’elemento oggettivo del reato). Falsità ed irregolarità che per tipologia epregnanza sono state ritenute anche indicative di una voluta alterazione di volta involta finalizzata al conseguimento di scopi illeciti ben precisi.Al riguardo ha, in particolare, rilevato la sentenza impugnata che l'imputataaveva consegnato al curatore due situazioni contabili al 31/12/2019, conrisultanze differenti e quindi non attendibili. In particolare, mentre il saldo dimagazzino al 31/12/2018 era di euro 405.560, al 1.12019 venivainspiegabilmente indicato un saldo di euro 182.502,00, con una differenzacontabile di ben euro 223.058,00, che contabilmente non trova tuttaviagiustificazione e che può essere interpretata – sottolinea la Corte di appelloaderendo alla condivisa valutazione del Tribunale - come una sopravvalutazionedelle rimanenze di magazzino operata negli esercizi pregressi fino al 2018 efinalizzata a presentare un bilancio di esercizio in utile piuttosto che un veritierorisultato negativo (sulle ragioni che hanno fatto propendere per unasopravvalutazione del valore di magazzino finale sistematicamente gonfiato, e nonper l’ipotesi di vendite avvenute a nero o con documentazione a prezzo inferiore aquello riscosso, si diffonde la sentenza di primo grado a pag. 4).Sicché sul versante della fattispecie documentale i giudici di meritoconcordano nel ritenere integrata quella di bancarotta fraudolenta generica,assistita dal dolo generico, ragionando proprio alla luce dei principi affermati daquesta Corte e da ultimo ribaditi nella sentenza, citata in ricorso, Sez. 5, Sentenzan. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01 – di cui si è sopra già, più volte, fattocenno. E hanno, in buona sostanza, ritenuto sussistente tale fattispecie generica,pur non mancando di riscontrare anche l’omessa consegna di diverse scritture/libricontabili (tra le quali spicca il libro inventari fondamentale per la ricostruzionedegli asset aziendali di una società), giustamente non ritenuta compensata dallaesistenza dei bilanci di cui fa cenno il ricorso (peraltro anch’essi non del tuttoconsegnati alla curatela).La pronuncia di questa Corte citata in ricorso, come già sopra evidenziato, inmotivazione ha affermato che nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenzaè pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta“specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specificadirezione della volontà; e ha, in particolare, osservato che “[i]n questa ottica leannotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo diricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato,ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che lacontabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell’inganno che èpunito nella “bancarotta generale” (e non nella bancarotta specifica come riportaerroneamente il ricorso).In tale medesima ottica, alla luce di quanto sinora osservato, anche leannotazioni false, al pari di quelle incomplete, vanno ad incidere sul principio dicontinuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, dandola parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creanoquell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”.1.2. A ciò si aggiunge che – come analiticamente riportato nella sentenzadi primo grado - nel 2020 la società interrompeva definitivamente l'attivitàcommerciale, già nel mese di gennaio chiudeva i propri punti vendita econtestualmente cedeva quasi tutti i beni strumentali (autocarri, attrezzature escaffalatura varia di magazzino), nonché l'intero magazzino merci in blocco; iprimi vengono venduti in data 21 gennaio 2020 al prezzo di euro 19.892,83, oltreiva, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. conseguendo una perdita commerciale(minusvalenza) di oltre euro 22.600 (poi rettificata dallo stesso curatore in euro2.783,97), mentre l'intero magazzino merci iscritto per euro 219.265 venivasvenduto nella stessa data al corrispettivo di euro 63.863, 48, oltre iva, allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. con un abbattimento di prezzo di circa il 70% rispetto alvalore di costo, determinando una perdita secca commerciale di oltre euro146.400; l'introito finanziario derivante dalla cessione del magazzino merci venivautilizzato per euro 49.500 per rimborsare ai soci parte dei finanziamenti effettuatidagli stessi, in prevalenza a favore dell'amministratrice [OSCURATO:PERSONA], e perla differenza veniva restituito all'acquirente [OSCURATO:SOCIETA] a riduzione di debiticontratti con la stessa per precedenti forniture di merci.Si tratta, nello specifico, puntualizza il Tribunale, “di beni strumentalifunzionanti e da subito utilizzabili e di merci non deperibili, non obsolete né legatea fattori di stagionalità e acquistate da un soggetto operante nel commercio diprodotti e materiali edili; in ogni caso la cessione ai prezzi di stralcio non èsupportata da alcuna stima che ne giustificasse i valori di realizzo”. E soprattutto –evidenzia il Tribunale – “tale massiccia dismissione di asset aziendali siaccompagna alla contemporanea costituzione di una nuova società denominataMaterica s.r.l. operante nel medesimo comparto merceologico della fallita ericonducibile all'amministratrice della società fallita, la quale ha interamentesottoscritto e versato i due terzi del capitale sociale di euro 99.000 (vale a direeuro 66.000) ricoprendo la carica di amministratrice anche in tale nuova società”,avente due unità locali, di cui una in Mogliano, già punto vendita della fallita (cosìsi legge alle pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado, che, attraverso lacompiuta disamina svolta, aveva, tra l’altro, già escluso la possibilità di una erratavalutazione del valore dei beni ceduti ritenendo implausibile, alla stregue dellecongrue ragioni espressamente indicate, l’ipotesi difensiva, già in primo gradosostenuta, della falcidia propria di tale tipologia di vendite avvenute in una fase difatto liquidatoria – che, in tesi difensiva, avrebbe giustificato addirittura unabbattimento superiore al 50%).Né, d’altronde, è stata ritenuta ragione sufficiente per escludere non solo larilevanza delle condotte materiali poste in essere ma anche lo stesso elementosoggettivo dei reati, la circostanza che l’imputata avrebbe utilizzato i proventidelle vendite per soddisfare i creditori, solo apparentemente per ridurre il suocredito verso la società per finanziamenti pregressi (cfr. in particolare, la sentenzadi primo grado alle pagg. 8 e sgg. in cui vengono analizzate le controdeduzioni giàin quella sede svolte dalla difesa, ritenute non idonee a superare la ricostruzionedel curatore).Appare pertanto evidente, secondo i giudici di primo e secondo grado, che,all'indomani della costituzione della nuova società [OSCURATO:SOCIETA]., la società poifallita si è trasformata da aziende in funzionamento in azienda sostanzialmente instato di scioglimento e liquidazione per cui l'amministratrice avrebbe dovuto tral'altro adempiere ai propri obblighi rispettando la par condicio creditorum.In particolare, evidenzia la Corte di appello che “quando l'attività ordinariadella società era cessata e la società si trovava in uno stato di più che evidentedissesto - debito verso l'erario e gli enti previdenziali per oltre 110.000 € (dalleistanze di ammissione risultavano debiti ancora più elevati ossia per oltre170.000), debiti verso dipendenti per quasi euro 50.000, debiti verso le bancheper oltre euro 100.000, seppure in riduzione) - l'imputata provvedeva a destinareil ricavato delle vendite di beni strumentali e magazzino al pagamento parziale didebiti maturati verso la [OSCURATO:SOCIETA]., principale fornitore della fallita e dellanuova società (per un importo di circa euro 49.500, verso istituti di credito percirca euro 70.000) e, soprattutto, al rimborso finanziamento soci per euro 74.380(v. movimentazioni registrate nel 2020).”.E, quanto all'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva, esso èstato ricavato oltre che dalla consistenza delle condotte nel loro complessovalutate, anche dalla avvenuta costituzione di una nuova società che di fattoaveva continuato l'attività della fallita con lo stesso socio amministratore – laMorichetti - , con la vendita alla stessa dei beni strumentali ancora utilizzabili efunzionanti, dalla svendita dell'intero magazzino, dalla chiusura dei punti venditadella fallita nella contestuale riapertura degli stessi a nome della nuova società, iltutto nel mese di gennaio 2020, con successiva sostanziale trasformazione dellasocietà “Abitare il tempo” in una società in stato di scioglimento e liquidazione.Entrambi i giudici di merito pongono l’accento sul fatto che in una situazionedi conclamato dissesto con cessazione di fatto dell'attività, anziché porsi, comedoveroso, l'azienda in formale liquidazione, si costituiva una nuova società, laMaterica SRL, acquirente dei beni, “sottoscrivendo i due terzi del capitale socialeper la cospicua somma di euro 66.000, divenendo altresì amministratrice dellaneocostituita: cosa di per sé lecita ma il cui investimento finanziario erachiaramente confliggente con le sorti della cooperativa in decozione” (cosìtestualmente, in particolare, nella sentenza di primo grado).La Corte di appello non ha mancato infine di evidenziare l’irrilevanza, al finedi scriminare le accertate condotte distrattive, della mancata insinuazione, dellaMorichetti, al passivo della società fallita, trattandosi di un post factum e di unascelta attribuibile a varie ragioni, tra le quali, non esclusa, la consapevolezzadell'incapienza dell'attivo.Le sentenze di merito, in primo e secondo grado, hanno dunque fornito unesame unitario della vicenda che ha interessato la società fallita, che, nel periododi ormai evidente dissesto, con importanti debiti verso l'erario, gli entiprevidenziali, i dipendenti e le banche, cessava l'attività aziendale, trasferendo icespiti strumentali alla neocostituita società, gestita dalla stessa ricorrente,tacitando il fornitore strategico anche della nuova società e rimborsandoparzialmente il finanziamento alla socia amministratrice. Così tracciando le lineedella pianificata operazione realizzata, anche grazie alla strumentale confusionedocumentale, senz’altro pregiudizievole per gli interessi della massa ereditaria eper eventuali azioni recuperatorie (accompagnata all’omessa consegna didocumenti rilevanti; e alle ultime situazioni contabili incoerenti e prive digiustificativi).Quanto, infine, alla contestazione mossa in relazione alla qualificazione delrimborso dei finanziamenti erogati dall'amministratore – comunque, nellasostanza, ritenuto, già dal primo giudice, integrare la fattispecie della bancarottapreferenziale, come contestata al terzo alinea del capo 2 dell’imputazione, stante ilprecipuo riferimento alla violazione della par condicio creditorum e l’intervenutacondanna per i reati come “a lei ascritti” - è solo il caso di evidenziare che trattasidi censura che nella sua interezza, involgente anche il profilo della natura dicooperativa della società fallita che escluderebbe l’applicazione della regola dellapostergazione, risulta promossa solo con il ricorso in scrutinio, e che,presupponendo specifiche valutazioni innanzitutto di merito, non può essereoggetto di disamina, per la prima volta, nella presente sede di legittimità (laddovela sentenza di secondo grado, a sua volta, quanto al rimborso finanziamento soci,si limita peraltro a richiamare la giurisprudenza di questa Corte in tema diviolazione della regola della postergazione senza affrontare minimamente l’aspettofattuale della vicenda che rimane pertanto ancorato alla ricostruzione svolta dalprimo giudice già in termini di bancarotta preferenziale, e non oggetto di specificacontestazione in appello, che si limitava a reclamare la qualificazione del fattocome bancarotta preferenziale, adducendo, al più, la violazione della par condiciocreditorum; e ciò a fronte della pronuncia di primo grado che si era, come detto,nella sostanza già orientata in tal senso, sussumendo peraltro tale reatonell’aggravante dei più fatti di bancarotta, ritenuta minusvalente rispetto alleconcesse attenuanti generiche).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue,per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 20/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 20/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]