Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 09498/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il TRIBUNALE di MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 1°/4/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala ha respinto la richiesta della Procura della Repubblica in sede, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Marsala in data 11/5/2016, irrevocabile il 3/11/2020. [OSCURATO:PERSONA] richiedente aveva rilevato che con sentenza del Tribunale di Marsala del 3/7/2013, definitiva il 19/4/2016, il Morsello era stato condannato alla pena di anni tre e mesi undici di reclusione per il reato ex art. 223 L.F. accertato il 6/6/2003, sicché non avrebbe potuto conseguire alcun beneficio ex art. 163 cod. pen.

Il giudice dell'esecuzione ha richiamato il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 37345 del 23/4/2015, in ordine alla necessità di accertare se le cause di revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. fossero già documentalmente note al giudice di cognizione al momento di concessione della sospensione condizionale della pena, poiché in tale eventualità si tratterebbe di un error in iudicando che avrebbe dovuto trovare rimedio negli ordinari mezzi di impugnazione, e non in sede di incidente di esecuzione.

Pertanto, acquisito il fascicolo processuale e verificato che nel certificato penale consultato dal giudice di cognizione non vi era stata ancora iscrizione della precedente condanna ostativa, ha comunque respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena successivamente inflitta, rilevando che tale circostanza era tuttavia conoscibile dal giudice di cognizione, né il Pubblico ministero aveva dedotto la questione con gli ordinari mezzi di impugnazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procura- tore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, lamentando violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Invero< il giudice dell'esecuzione - pur avendo accertato che la causa ostativa al riconoscimento del beneficio ex art. 163 cod. pen. non era documentalmente nota al giudice di cognizione - ha respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, contraddicendo tale premessa e lo stesso principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.

1.1. l'incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. è la sede appropriata per rimediare ad errori dei giudici della cognizione nella concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in violazione della legge. y Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso un errore "colpevole" del giudice di cognizione nella concessione del beneficio - con- fliggente con la previsione di cui all'art. 164, secondo comma n. 1, cod. pen. - poiché la condanna ostativa era divenuta definitiva il 19/4/2016, pochi giorni prima della sentenza del Tribunale di Marsala dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, e non era ancora iscritta nel certificato penale all'uopo consultato da quel giudice di cognizione.

Purtuttavia, il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio illegittimamente concesso.

1.2. Invero, il principio di diritto affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite (n. 37345 del 23/04/2015, Pm in proc.

Longo, Rv. 264381) conduce a conclusioni opposte, essendo stato elaborato a presidio della possibilità di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

Detto principio focalizza sulla fase genetica della concessione del beneficio, riconosciuto incolpevolmente pur nella già integrata condizione ostativa - non ancora nota né conoscibile ex actis al giudice della cognizione - garantendo la possibilità di rimuovere detta illegittimità nella fase dell'esecuzione, essendo tale situazione emendabile ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen.

Se la questione, poi, non ha trovato seguito nel successivo grado di giudizio per non essere stata sollevata dall'organo di accusa né valutata officiosamente dai giudici di secondo grado, ciò non ne preclude il rilievo in sede esecutiva.

Sul punto deve darsi seguito all'orientamento di legittimità che ha affermato «È legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice di appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432; Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019, Coccia, Rv. 276504).

2. Per tali ragioni, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala, al fine di adottare i provvedi- menti conseguenti. 3 5 i P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala.

Così deciso il giorno 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il TRIBUNALE di MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 1°/4/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala ha respinto la richiesta della Procura della Repubblica in sede, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Marsala in data 11/5/2016, irrevocabile il 3/11/2020. [OSCURATO:PERSONA] richiedente aveva rilevato che con sentenza del Tribunale di Marsala del 3/7/2013, definitiva il 19/4/2016, il Morsello era stato condannato alla pena di anni tre e mesi undici di reclusione per il reato ex art. 223 L.F. accertato il 6/6/2003, sicché non avrebbe potuto conseguire alcun beneficio ex art. 163 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha richiamato il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 37345 del 23/4/2015, in ordine alla necessità di accertare se le cause di revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. fossero già documentalmente note al giudice di cognizione al momento di concessione della sospensione condizionale della pena, poiché in tale eventualità si tratterebbe di un error in iudicando che avrebbe dovuto trovare rimedio negli ordinari mezzi di impugnazione, e non in sede di incidente di esecuzione. Pertanto, acquisito il fascicolo processuale e verificato che nel certificato penale consultato dal giudice di cognizione non vi era stata ancora iscrizione della precedente condanna ostativa, ha comunque respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena successivamente inflitta, rilevando che tale circostanza era tuttavia conoscibile dal giudice di cognizione, né il Pubblico ministero aveva dedotto la questione con gli ordinari mezzi di impugnazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procura- tore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, lamentando violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Invero< il giudice dell'esecuzione - pur avendo accertato che la causa ostativa al riconoscimento del beneficio ex art. 163 cod. pen. non era documentalmente nota al giudice di cognizione - ha respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, contraddicendo tale premessa e lo stesso principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati. 1.1. l'incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. è la sede appropriata per rimediare ad errori dei giudici della cognizione nella concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in violazione della legge. y Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso un errore "colpevole" del giudice di cognizione nella concessione del beneficio - con- fliggente con la previsione di cui all'art. 164, secondo comma n. 1, cod. pen. - poiché la condanna ostativa era divenuta definitiva il 19/4/2016, pochi giorni prima della sentenza del Tribunale di Marsala dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, e non era ancora iscritta nel certificato penale all'uopo consultato da quel giudice di cognizione. Purtuttavia, il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio illegittimamente concesso. 1.2. Invero, il principio di diritto affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite (n. 37345 del 23/04/2015, Pm in proc. Longo, Rv. 264381) conduce a conclusioni opposte, essendo stato elaborato a presidio della possibilità di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Detto principio focalizza sulla fase genetica della concessione del beneficio, riconosciuto incolpevolmente pur nella già integrata condizione ostativa - non ancora nota né conoscibile ex actis al giudice della cognizione - garantendo la possibilità di rimuovere detta illegittimità nella fase dell'esecuzione, essendo tale situazione emendabile ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. Se la questione, poi, non ha trovato seguito nel successivo grado di giudizio per non essere stata sollevata dall'organo di accusa né valutata officiosamente dai giudici di secondo grado, ciò non ne preclude il rilievo in sede esecutiva. Sul punto deve darsi seguito all'orientamento di legittimità che ha affermato «È legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice di appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432; Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019, Coccia, Rv. 276504). 2. Per tali ragioni, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala, al fine di adottare i provvedi- menti conseguenti. 3 5 i P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala. Così deciso il giorno 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09498/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris