CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05619/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché -per un verso replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche tali da rendere le relative valutazioni di merito - rese con riguardo ai tratti costitutivi anche soggettivi del reato di resistenza ascritto all'imputato, al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena comminata- estranee a censure utilmente prospettabili in sede di legittimità; per altro verso — e in termini di estrema genericità- intriduce un terna di giudizio, legato alla possibile applicabilità dell'art 393 bis cp, non prospettato con l'appello e comunque correlato a verifiche in fatto non consentite in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.