Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34565/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto requisitoria la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo - in funzione di giudice di prevenzione - ha dichiarato inammissibile l'appello cli [OSCURATO:PERSONA], che si doleva del rigetto pronunciato dal Tribunale in sede dell'istanza di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, a cui era stato sottoposto con decreto del 31/7/1995.

La Corte palermitana ha rilevato che l'appellante non può vantare un interesse concreto ed attuale alla revoca della misura di prevenzione, in quanto egli si trova ancora in espiazione della pena e dunque detta misura è sospesa.

All'esito dell'esecuzione in stato detentivo, sarà necessaria in ogni caso la rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto, secondo il principio intro- dotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 201.3; in pendenza di carcerazione, pertanto, il soggetto non è titolare di alcun interesse alla rivaluta- zione della sua pericolosità, nemmeno finalizzato all'ottenimento dei benefici penitenziari, rientranti nella competenza esclusiva dei giudici della sorveglianza e dunque non condizionati dalla revoca di una misura di prevenzione attualmente sospesa.

2. Avverso tale decreto ricorre per cassazione il difensore del Brusca, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 14, comma 2 ter, D. Lgs. n. 159 del 2011 e agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorrente rivendica la possibilità per il sottoposto a misura di prevenzione di chiederne la revoca anche in costanza di detenzione, non ravvi- sando né nel principio espresso dalla Corte costituzionale né nella sua forma- lizzazione legale alcuna volontà di negare all'interessato detta facoltà.

Si citano al riguardo arresti giurisprudenziali di questa Corte (Sez.

U, n. 10281 del 2007; Sez.

U, n. 6 del 1993).

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è generico, in quanto non precisa lné allega elementi utili a chiarire la concreta situazione dell'istante, in ordine all'interesse a proporre la impugnazione in esame, che dunque, allo stato delle conoscenze di questa Corte, risulta manifestamente infondata.

4.1. In termini generali, la questione deve essere esaminata alla luce dell'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che ha introdotto la necessità della rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto a misura di prevenzione nell'ipotesi di sospensione della stessa causata dal suo stato detentivo, e dal suo precipitato normativo, inserito nell'art. 14, comma 2 ter, D. Lgs. n. 159 del 2011.

L'indicato principio è stato consolidato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952, in cui si è rilevato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4„ comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni.

Tale integrazione della disciplina delle misure di prevenzione - successiva alle sentenze richiamate nel ricorso - manifesta la volontà del legislatore, a ciò sollecitato dal Giudice delle Leggi, di rafforzare il profilo della necessaria aderenza delle misure di prevenzione alla specifica ed attuale pericolosità sociale del sottoposto, imponendone la rivalutazione al momento di applicazione o di ripresa dell'esecuzione delle medesime, dopo la sospensione determinata da una congrua pausa detentiva.

4.2. Prima di tale momento, tuttavia, non si potrebbe sostenere in termini assoluti la superfluità di un'attività anticipatoria della verifica in discorso, per essere comunque destinata ad essere ripetuta all'atto in cui essa si attualizza, poiché - approssimandosi il termine dell'espiazione della pena - si materializza l'interesse del sottoposto a chiedere l'accertamento della sopravvenuta assenza di pericolosità sociale.

Come è stato osservato da questa Corte (Sez. 1, n. 25205 del 20/4/2021, D'Acquino, n.m., in tema di verifica della persistenza della pericolosità sociale), «Solo in epoca prossima al termine dell'espiazione della pena, dunque, la magistratura di sorveglianza sarà tenuta ad attivare, anche d'ufficio, il procedimento per il riesame della pericolosità sociale.

L'interessato, per parte sua, potrà formulare nel medesimo orizzonte temporale la richiesta di revoca della misura, all'occorrenza evidenziando, nell'istanza, l'imminenza della liberazione, anche per effetto della concessione di benefici penitenziari, quali ad esempio la liberazione anticipata».

Tuttavia, si ribadisce che dal ricorso non si comprende quale fosse effettivamente la situazione detentiva del Brusca all'atto della proposizione dell'appello, così da valutarne il profilo dell'attualità e concretezza, dovendosi dunque ritenere aspecifica la doglianza qui avanzata.

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa dell'e ammende, non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto requisitoria la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo - in funzione di giudice di prevenzione - ha dichiarato inammissibile l'appello cli [OSCURATO:PERSONA], che si doleva del rigetto pronunciato dal Tribunale in sede dell'istanza di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, a cui era stato sottoposto con decreto del 31/7/1995. La Corte palermitana ha rilevato che l'appellante non può vantare un interesse concreto ed attuale alla revoca della misura di prevenzione, in quanto egli si trova ancora in espiazione della pena e dunque detta misura è sospesa. All'esito dell'esecuzione in stato detentivo, sarà necessaria in ogni caso la rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto, secondo il principio intro- dotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 201.3; in pendenza di carcerazione, pertanto, il soggetto non è titolare di alcun interesse alla rivaluta- zione della sua pericolosità, nemmeno finalizzato all'ottenimento dei benefici penitenziari, rientranti nella competenza esclusiva dei giudici della sorveglianza e dunque non condizionati dalla revoca di una misura di prevenzione attualmente sospesa. 2. Avverso tale decreto ricorre per cassazione il difensore del Brusca, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 14, comma 2 ter, D. Lgs. n. 159 del 2011 e agli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente rivendica la possibilità per il sottoposto a misura di prevenzione di chiederne la revoca anche in costanza di detenzione, non ravvi- sando né nel principio espresso dalla Corte costituzionale né nella sua forma- lizzazione legale alcuna volontà di negare all'interessato detta facoltà. Si citano al riguardo arresti giurisprudenziali di questa Corte (Sez. U, n. 10281 del 2007; Sez. U, n. 6 del 1993). 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è generico, in quanto non precisa lné allega elementi utili a chiarire la concreta situazione dell'istante, in ordine all'interesse a proporre la impugnazione in esame, che dunque, allo stato delle conoscenze di questa Corte, risulta manifestamente infondata. 4.1. In termini generali, la questione deve essere esaminata alla luce dell'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che ha introdotto la necessità della rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto a misura di prevenzione nell'ipotesi di sospensione della stessa causata dal suo stato detentivo, e dal suo precipitato normativo, inserito nell'art. 14, comma 2 ter, D. Lgs. n. 159 del 2011. L'indicato principio è stato consolidato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952, in cui si è rilevato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4„ comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. Tale integrazione della disciplina delle misure di prevenzione - successiva alle sentenze richiamate nel ricorso - manifesta la volontà del legislatore, a ciò sollecitato dal Giudice delle Leggi, di rafforzare il profilo della necessaria aderenza delle misure di prevenzione alla specifica ed attuale pericolosità sociale del sottoposto, imponendone la rivalutazione al momento di applicazione o di ripresa dell'esecuzione delle medesime, dopo la sospensione determinata da una congrua pausa detentiva. 4.2. Prima di tale momento, tuttavia, non si potrebbe sostenere in termini assoluti la superfluità di un'attività anticipatoria della verifica in discorso, per essere comunque destinata ad essere ripetuta all'atto in cui essa si attualizza, poiché - approssimandosi il termine dell'espiazione della pena - si materializza l'interesse del sottoposto a chiedere l'accertamento della sopravvenuta assenza di pericolosità sociale. Come è stato osservato da questa Corte (Sez. 1, n. 25205 del 20/4/2021, D'Acquino, n.m., in tema di verifica della persistenza della pericolosità sociale), «Solo in epoca prossima al termine dell'espiazione della pena, dunque, la magistratura di sorveglianza sarà tenuta ad attivare, anche d'ufficio, il procedimento per il riesame della pericolosità sociale. L'interessato, per parte sua, potrà formulare nel medesimo orizzonte temporale la richiesta di revoca della misura, all'occorrenza evidenziando, nell'istanza, l'imminenza della liberazione, anche per effetto della concessione di benefici penitenziari, quali ad esempio la liberazione anticipata». Tuttavia, si ribadisce che dal ricorso non si comprende quale fosse effettivamente la situazione detentiva del Brusca all'atto della proposizione dell'appello, così da valutarne il profilo dell'attualità e concretezza, dovendosi dunque ritenere aspecifica la doglianza qui avanzata. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa dell'e ammende, non risultando motivi di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 34565/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris