CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su; ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 23/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del tribunale che aveva dichiarato gli imputati colpevoli del reato di rissa di cui all'art. 588 commi 1 e 2 cod. pen., appellata, per quanto qui rileva, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta ai predetti appellanti in mesi sei di reclusione, ciascuno, confermando nel resto. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati suindicati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di Cutrignelli con l'unico motivo articolato deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 546 e 125 del codice di rito, lamentando la mancanza di motivazione e contraddittorietà della stessa con riferimento a tutti i rilievi sollevati anche in sede di discussione mai trattati dalla Corte territoriale; in particolare si lamenta che nessuna valutazione è stata fatta con riferimento alla circostanza che ha portato il ricorrente ad essere coinvolto nel litigio contestato, dal momento che la difesa attiva posta in essere dall'imputato, realizzata allo scopo di resistere all'altrui violenza, fu sicuramente contenuta nei limiti della necessità di neutralizzare l'aggressione subita. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di Della Rocca, Filieri e Sakho deduce quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1.Col primo motivo deduce l'erronea valutazione della responsabilità degli imputati. La Corte di appello sulla scorta degli elementi acquisiti avrebbe dovuto assolvere gli imputati in costanza di un'evidente incertezza in merito all'accertamento della loro responsabilità, oltre al fatto che il caso, per quanto riguarda la posizione dei predetti, riveste particolare tenuità visto che la circostanza di reato contestata, per come emersa in dibattimento, lascia spazio a molteplici dubbi circa l'effettiva partecipazione degli stessi; in particolare, Della Rocca al momento del fatto si trovava in bagno per cui era fisicamente assente, mentre Filieri insieme ad un agente di polizia penitenziaria veniva travolto nel fuggi fuggi generale e nell'occasione perdeva una scarpa e Sakho a sua volta credeva che la confusione creatasi fosse stata determinata da un motivo razziale per il suo colore della pelle. 4.2.Col secondo motivo deduce l'inadeguatezza della motivazione in ordine alle circostanze di fatto e manifesta illogicità della stessa. Il presupposto per l'applicabilità al ricorrente dell'art. 116 c.p., che seppur partecipe volle comunque un reato diverso, è che il fatto non sia stato voluto nemmeno a titolo di dolo eventuale e, perciò, che non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e non sia stato accettato il rischio del suo verificarsi. Solo in caso contrario ricorre la figura del concorso pieno ex articolo 110 cod. pen. che si configura quando i singoli concorrenti nutrono la consapevolezza e la volontà di concorrere con altri alla perpetrazione del reato. Carente è l'iter argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui esclude la possibilità di riconoscere in capo agli imputati il concorso anomalo di cui all'articolo 116 cod. pen. 4.3.Col terzo motivo lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 114, comma 1, cod. pen. 4.4.Col quarto motivo deduce l'insufficienza della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di Fanelli deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'ad, 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della fattispecie di reato così come trascritta nel capo di imputazione, nonché la violazione dell'art. 192, comma 3, del codice di rito in virtù dell'operata valutazione delle fonti di prova e violazione dell'articolo 192, comma c.p.p. in relazione alla gravità e concordanza degli indizi emersi in dibattimento. 5.2.Col secondo motivo deduce la manifesta infondatezza della sentenza non risultando enunciate le ragioni per le quali sono stati ritenuti non rilevanti di elementi di prova forniti dalla difesa. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di Antonino deduce tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 6.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt 110 e 588 cod. pen. La sentenza impugnata nella parte iniziale ripercorre i fatti come ricostruiti nel corso dell'istruttoria di primo grado principalmente sulla base della deposizione del teste Resta ispettore della polizia penitenziaria e delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], altro imputato, che nel corso del giudizio di primo grado ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia. Il ricorrente era tra i soggetti presenti nel corridoio all'interno del quale interveniva l'azione criminosa ciò non significa che egli però vi abbia preso parte. In altri termini il fatto che l'imputato unitamente ad altri sia stato bloccato all'interno del corridoio mediante la chiusura dei cancelli ivi presenti non può assurgere ad elemento di prova certa della partecipazione dello stesso alla rissa atteso che nessun operatore di polizia penitenziaria era stato in grado di vedere la dinamica dei fatti. 6.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 131 bis cod. pen.6.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla diniego delle circostanze attenuanti generiche 7. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi dì seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 7.1.Col primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 588 cod. pen. Erroneamente i giudici di merito hanno riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di rissa, atteso che il ricorrente non ha posto in essere una condotta potenzialmente atta alla partecipazione del fatto. Inoltre, si evidenzia come, in seguito alla chiusura dei cancelli che ha determinato il riconoscimento di tutti i detenuti presenti nello spazio interno, non vi sia stata alcuna distinzione tra coloro che hanno partecipato o meno alla rissa. In ogni caso è inattendibile la descrizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla due fasi della rissa. 7.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. o allo specifico motivo di appello con cui si era fatta richiesta di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. Al riguardo, si assume che proprio il carattere episodico ed occasionale del fatto contestato all'imputato propende per la sussistenza della non abitualità del comportamento richiesta dalla norma in questione. 7.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, che l'imputato avrebbe meritato visto che egli sarebbe intervenuto in soccorso della vittima dell'aggressione. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di Tatullo deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 8.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione che si sarebbero concretizzati per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato, maturata, prima della sentenza impugnata, il 6 aprile 2022. A sostegno di tale doglianza, si sostiene che il corretto computo del termine prescrizionale sia quello di anni sette e mezzo, aumentato di sessanta giorni a causa della sospensione del procedimento ritenuta addebitale all'imputato o al difensore. 8.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546 comma 1 , lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità per il reato contestato, limitandosi a richiamare le posizioni di altri imputati che non riguardano il ricorrente. 9. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con l'unico motivo articolato, vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 588 4 cod. pen. La sentenza della Corte di appello, relativamente all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si è limitata a richiamare, senza operare alcuna valutazione riguardo al ricorrente, le motivazioni rassegnate nei confronti dei coimputati Della Rocca e Donnarumma; né ha considerato che il ricorrente è in realtà rimasto bloccato nel corridoio, e non vi è prova che abbia partecipato al fatto di reato contestato. 11. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono tutti inammissibili, meramente reiterativi di questioni già affrontate in appello e decise con argomenti adeguati e congrui, rispetto ai quali non sono state avanzate critiche effettive da parte dei ricorrenti nei rispettivi atti d'impugnazione, che in definitiva non hanno svolto un vero dialogo con la sentenza impugnata diretto a confrontarsi con essa. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca. Esso, nel lamentare che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, nel motivare la conferma della responsabilità del ricorrente, del fatto che lo stesso sarebbe stato coinvolto nel litigio contestato al solo scopo di resistere alla violenza altrui, non solo non si confronta con la ricostruzione svolta al riguardo nella sentenza impugnata che esclude la mera difesa (cfr. in particolare pag. 6 della pronuncia della Corte territoriale che parla di vera e propria reazione, e non di mera difesa, riguardo all'azione posta in essere, tra gli altri, da Cutrignelli in risposta all'aggressione subita), ma non indica neppure le circostanze dei fatto sulla cui base si sarebbe dovuto ritagliare la specifica condotta che si intende attribuire all'imputato in termini di mera difesa personale; invocando per altro verso, piuttosto, il ricorso, in maniera per di più generica, profilo attinente alla spinta ad agire di cui si lamenta, sempre genericamente, il mancato approfondimento, senza peraltro nemmeno inferirsene la rilevanza specifica ai fini della qualificazione che si intende dare alla azione (ai cui fini rileva la condotta per come esteriorizzatasi). 3. Il ricorso nell'interesse di DELLA ROCCA, FILIERI E SAKHO è inammissibile per aspecificità.3.1.La semplice lettura del primo motivo rende evidente come gli aspetti evidenziati - peraltro in fatto, del trovarsi il Della Rocca nel bagno, dell'essere stato Filieri, insieme ad un agente della polizia penitenziaria, travolto nella confusione creata dal fatto e, infine, il Sakho convinto che la confusione si fosse creata a causa di un motivo razziale - siano del tutto evanescenti e non idonei a scardinare la compiuta ricostruzione del fatto, e della relativa partecipazione, svolta nella sentenza impugnata, che il motivo in scrutinio, in definitiva, mira a screditare adducendo genericamente la mancanza di prova certa in ordine alle responsabilità dei ricorrenti (laddove la Corte territoriale ha comunque ricostruito, sulla base delle convergenti risultanze processuali nuovamente passate in rassegna, la dinamica dei fatto, esplicatosi in fasi, dando conto adeguatamente anche delle ragioni per le quali dovesse confermarsi la partecipazione dei ricorrenti, trovati anch'essi subito dopo il fatto nel medesimo corridoio in cui si era realizzata una ulteriore fase dello scontro avvenuto tra i detenuti, scontro che sebbene non fosse caduto sotto la diretta osservazione dei verbalizzanti si era comunque dipanato sotto gli occhi del detenuto IMandrillo che aveva ammesso di aver partecipato alla rissa confermando che coloro che furono identificati vi avevano anch'essi preso, tutti, parte). 3.2.11 secondo motivo sul concorso anomalo ed il terzo sulla minima importanza sono parimenti generici; la Corte di appello ha d'altronde nella sentenza impugnata già precisato, proprio con riferimento ai tre ricorrenti suindicati, che non si comprende neppure in che termini si dovrebbe ipotizzare il concorso anomalo o la minima partecipazione nel descritto contesto fattuale; né nella presente sede si offrono ulteriori elementi di valutazione. 3.3.Quanto al diniego delle attenuanti generiche, di cui vi è doglianza nel quarto motivo di ricorso, è solo il caso di osservare che vi è sufficiente motivazione al riguardo nella sentenza impugnata che a pag. 8 rileva la mancanza di elementi suscettibili di valutazione favorevole ai fini della concessione delle invocate attenuanti (la stessa Corte di appello non ha tuttavia, comunque, mancato di ridurre la pena ritenendo congrua una più prossima al minimo edittale tenendo conto proprio della dinamica con cui si sviluppò la rissa). Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione dì elementi di segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 - 01), elementi di segno positivo che devono peraltro essere diversi dall'incensuratezza, non più sufficiente, dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione dell'attenuante in parola; elementi positivi ulteriori evidentemente non riscontrati nel caso di specie.4. Il ricorso nell'interesse di FANELLI è anch'esso innanzitutto intrinsecamente generico, e ,a tratti,manifestamente infondato, limitandosi a lamentare, genericamente, che la sentenza della Corte di appello è viziata in quanto non esporrebbe adeguatamente, in motivazione, le ragioni di diritto sottostanti alla decisione, né offrirebbe una ragionata valutazione delle risultanze probatorie e delle censure prospettate in sede di appello, contenenti una serie dì dati oggettivi e documentati, che, se presi in considerazione, avrebbero potuto offrire una differente ricostruzione dei fatti; laddove, peraltro, la sentenza impugnata ha invece ben ricostruito - come già sopra osservato in occasione dell'esame dei precedenti ricorsi - la vicenda attraverso le dichiarazioni rese dai vari testimoni che ebbero ad assistere a segmenti fattuali che messi insieme hanno consentito di cementare la versione del fatto resa dall'unico teste oculare della rissa, il coimputato, corrissante, [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto generico è poi il ricorso nella parte in cui si censura l'errata valutazione della credibilità e attendibilità delle dichiarazioni offerte dalle persone offese, attraverso il mero richiamo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione della persona lesa - laddove peraltro nel caso di specie si tratta piuttosto di dichiarazioni del correo - allorché risulti contrastata da più elementi probatori, deve essere valutata con estremo rigore e il contenuto della stessa, a fronte degli elementi di contrasto, per essere positivamente apprezzato e utilizzato a fini probatori, deve essere sottoposto a verifica dettagliata e non accettato con generica giustificazione argomentativa, specie per l'evidente interesse accusatorio che inevitabilmente è connaturato alla testimonianza resa da persona portatrice di interessi confliggenti con quelli dell'imputato; evidente è la massima astrattezza di tale impostazione di censura non facendo essa alcun specifico riferimento alla vicenda in argomento, sconfinando anzi in implicazioni di diritto non del tutto pertinenti rispetto al caso di specie. 5. Il ricorso nell'interesse di ANTONINO è meramente reiterativo di doglianze a cui la sentenza impugnato aveva già dato risposta, oltre che in fatto e comunque generico. 5.1. Il primo motivo sul presunto travisamento probatorio dedotto con riferimento alle dichiarazioni rese dal testimone Resta è manifestamente infondato, non risultando neppure dirimente la circostanza che si assume trascurata, dal momento che rimane il dato ricostruttivo delle conformi pronunce di merito che hanno concluso per la coincidenza dei corrissanti con tutti coloro che furono identificati nel corridoio ove si sviluppò l'ultima parte della rissa, affermata sulla base di convergenti dichiarazioni provenienti da diversi soggetti, tra i quali anche il coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, per sua stessa ammissione, ebbe a partecipare alla rissa ed ebbe quindi modo di vedere chi altro vi prese parte.5.2.Quanto al motivo relativo alla fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen .è il caso di osservare che la Corte di appello, a differenza di quanto si assume in ricorso, ha esplicitato le ragioni per le quali il fatto non potesse ritenersi di particolare tenuità evidenziando come la rissa - scoppiata all'interno del carcere - a cui prese parte anche il ricorrente, fosse prolungata e cruenta. 5.3. Il motivo sul diniego delle attenuanti generiche nella parte in cui lamenta che la sentenza impugnata avrebbe motivato sul punto rifacendosi alle motivazioni adottate per la posizione dei coimputati Della Rocca, Sakho e Filieri è aspecifico basando peraltro il prospettato vizio argomentativo su circostanze di fatto non suscettibili di verifica in sede di legittimità. Quanto al resto non possono che valere le considerazioni sopra svolte in ordine ai presupposti legittimanti il riconoscimento delle attenuanti generiche richiamando la giurisprudenza di questa Corte sopra riportata. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al pari di quello proposto nell'interesse di Antonino, lamenta vizi di violazione di legge e di motivazione rispetto alal ricostruzione del fatto e alla prova del coinvolgimento dell'imputato, oltre che in relazione al diniego dell'applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. Sicché per esso non può che reiterarsi quanto già sopra esposto, essendo anche tale ricorso meramente reiterativo dì doglianze a cui la sentenza impugnato aveva già dato risposta, oltre che in fatto e comunque generico. E' solo il caso di precisare quanto alla prospettata violazione dell'art. 131 bis c.p. che la eventuale insussistenza del presupposto dell'abitualità non consente di per sé di ravvisare la fattispecie prevista dall'art. 131 bis c.p. , dovendosi valutare anche altri aspetti tra i quali la gravità del fatto (gravità del fatto che nel caso di specie come sopra esposto è stata posta a base del rigetto del motivo in argomento). Quanto alle circostanze attenuanti generiche si deve solo aggiungere che la Corte di appello con motivazione qui non censurabile ha ritenuto di riconoscerle unicamente al coimputato che ebbe a fornire un contributo concreto alla ricostruzione della vicenda e all'individuazione dei responsabili, reputando al contempo di poter comunque modulare la pena per gli altri imputati riconducendola in prossimità di quella minima edittale. 7. Il ricorso nell'interesse di TATULLO è anch'esso inammissibile. 7.1. Il primo motivo, sulla prescrizione, è manifestamente infondato. Ed invero, il termine massimo di prescrizione in relazione al reato di rissa aggravata è, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157-161 cod. pen., di anni sette e mesi sei, che tenuto della data di commissione dei reato del 6.8.2014, e dei periodi di sospensione per complessivi giorni 386 - come ricostruiti sulla base dei verbali delle udienze di secondo e primo grado - è scaduto il 27.2.2023, ossia dopo la pronuncia della sentenza di appello del 23.11.2022, con la conseguenza che non è rilevabile alcunchè in questa sede, stante la inammissibilità del ricorso (cfr., dì recente, Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Rv. 275216 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 25807 del 14/03/2014, Rv. 259202; Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239 - 01). 7.2. Il secondo motivo è del tutto generico, limitandosi a lamentare che la Corte di Appello nel motivare in ordine alla posizione del ricorrente abbia fatto riferimento alla posizione di altri imputati, laddove un siffatto modulo argomentativo non è di per sé errato e censurabile purché risulti congruo rispetto alle deduzioni a cui occorreva dare risposta, ma sul punto la doglianza qui articolata tace esaurendosi in una mera lamentela di impostazione che, come detto, risulta di per sé priva di una effettiva critica. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che parimenti si limita in buona sostanza, a lamentare, con l'unico motivo articolato, che la sentenza impugnata sì sia allineata, senza operare alcuna valutazione rispetto alla posizione del ricorrente, alle motivazioni rassegnate nei confronti dei coimputati Della Rocca e Donnarumma, senza considerare, come già rilevato in appello, che il ricorrente è rimasto bloccato nel corridoio, ma non aveva preso parte ai fatti di reato contestati - è anch'esso inammissibile per aspecificità e perché meramente reiterativo. Avendo, esso, nella sostanza addotto censure analoghe a quelle di altri coimputati, devono in particolare richiamarsi le considerazioni sopra svolte analizzando i ricorsi proposti nell'interesse di Della Rocca, Filieri e Sakho (punto 3.1. del considerato in diritto) e di Antonini (punto 5.1. del considerato in diritto) che non possono che valere anche per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 9. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,0