Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41356/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 11 agosto 2020, il Magistrato di sorveglianza di Macerata rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata, in relazione alla detenzione espiata nei periodi 16 aprile 1999 - 5 maggio 2004, 11 giugno 2007 - 22 marzo 2007, 16 febbraio 2010 - 16 ottobre 2011.

L'istanza veniva accolta in relazione alla detenzione espiata nel periodo 26 giugno 2018 - 26 giugno 2020.

2. Avverso il diniego del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Ancona che lo rigettava con ordinanza del 18 novembre 2020, sulla base del rilievo che, in epoca successiva a un periodo di carcerazione presofferta, il Riviezzi era stato sottoposto a misura cautelare in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso e di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.

3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione con due atti distinti.

3.1. Con l'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., e dell'art. 125 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza, senza tener conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, per negare la liberazione anticipata per i periodi suddetti si sia limitato a richiamare la mera circostanza che il detenuto sia stato raggiunto da misura cautelare.

Il Tribunale di sorveglianza, invece, avrebbe dovuto compiere una valutazione critica delle circostanze emergenti dal procedimento in cui la misura venne adottata e un apprezzamento del grado di gravità della trasgressione, in se stessa e con riguardo alla partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente.

3.2. Con l'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., mancanza di motivazione in relazione ai motivi di reclamo presentati dal difensore, apparenza della motivazione in ordine al reclamo presentato dall'interessato, con conseguente violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale di sorveglianza ha reso motivazione illogica e solo apparente, omettendo di dare risposta alle questioni sollevate con il reclamo avverso il provvedimento di parziale rigetto pronunciato dal Magistrato di sorveglianza e trascurando di considerare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, avrebbe dovuto rilevarsi, alla luce dei criteri che regolano l'istituto, il corretto comportamento inframurario del detenuto, che non ha commesso alcun illecito disciplinare; la lontananza nel tempo del periodo di carcerazione precedentemente sofferta; la mancanza di accertamento giudiziale circa i reati contestati con l'ordinanza di custodia cautelare, in base alla quale la liberazione anticipata è stata negata.

In proposito, il ricorrente osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3,

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., nella parte in cui prevede la revoca automatica della liberazione anticipata quando il detenuto sia stato condannato per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi formulati nei due atti difensivi sono manifestamente infondati, sia con riguardo alle deduzioni di violazioni di legge, sia con riguardo a quelle inerenti alla motivazione del provvedimento.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti.

In particolare, qualora il condannato abbia commesso, in costanza di esecuzione, ulteriori reati nel periodo successivo ai semestri in considerazione, la sua ricaduta nel crimine si profila come elemento rivelatore del fatto che anche nel tempo precedente mancasse del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musunneci, Rv. 216850; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705).

1.2. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498).

1.3. Ciò posto in astratto, deve notarsi, con riferimento al caso concreto in esame, che, come sopra anticipato, le censure formulate nei due atti di ricorso sono manifestamente infondate.

La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

È chiara, completa e adeguata, pienamente ragionevole, la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, che, dopo aver notato che il reclamante non si è confrontato con il dato posto alla base del provvedimento di rigetto emesso dal Magistrato di sorveglianza, ribadisce che il detenuto, dopo il presofferto, è stato sottoposto a misura cautelare in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso e detenzione e cessione illecita, aggravate, di sostanze stupefacenti.

Il testo dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza rivela che non è stato omesso un esame del provvedimento cautelare, poiché spiega che a carico del detenuto sono emersi gravi e inequivoci indizi di colpevolezza che inducono a un giudizio certamente negativo in ordine alla nneritevolezza del soggetto per l'invocato beneficio, a prescindere dal fatto che non siano state ancora giudizialmente accertate le sue responsabilità.

Il Tribunale di sorveglianza aggiunge che in ordine alle contestazioni il detenuto non ha offerto alcun elemento.

1.4. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo.

Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

Il ricorso invoca, in realtà, una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi già considerati dal Tribunale di sorveglianza.

Le censure formulate nell'interesse del condannato non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale, nella sua completezza, come qui rilevato, né manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 11 agosto 2020, il Magistrato di sorveglianza di Macerata rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata, in relazione alla detenzione espiata nei periodi 16 aprile 1999 - 5 maggio 2004, 11 giugno 2007 - 22 marzo 2007, 16 febbraio 2010 - 16 ottobre 2011. L'istanza veniva accolta in relazione alla detenzione espiata nel periodo 26 giugno 2018 - 26 giugno 2020. 2. Avverso il diniego del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Ancona che lo rigettava con ordinanza del 18 novembre 2020, sulla base del rilievo che, in epoca successiva a un periodo di carcerazione presofferta, il Riviezzi era stato sottoposto a misura cautelare in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso e di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione con due atti distinti. 3.1. Con l'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., e dell'art. 125 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza, senza tener conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, per negare la liberazione anticipata per i periodi suddetti si sia limitato a richiamare la mera circostanza che il detenuto sia stato raggiunto da misura cautelare. Il Tribunale di sorveglianza, invece, avrebbe dovuto compiere una valutazione critica delle circostanze emergenti dal procedimento in cui la misura venne adottata e un apprezzamento del grado di gravità della trasgressione, in se stessa e con riguardo alla partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente. 3.2. Con l'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., mancanza di motivazione in relazione ai motivi di reclamo presentati dal difensore, apparenza della motivazione in ordine al reclamo presentato dall'interessato, con conseguente violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha reso motivazione illogica e solo apparente, omettendo di dare risposta alle questioni sollevate con il reclamo avverso il provvedimento di parziale rigetto pronunciato dal Magistrato di sorveglianza e trascurando di considerare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, avrebbe dovuto rilevarsi, alla luce dei criteri che regolano l'istituto, il corretto comportamento inframurario del detenuto, che non ha commesso alcun illecito disciplinare; la lontananza nel tempo del periodo di carcerazione precedentemente sofferta; la mancanza di accertamento giudiziale circa i reati contestati con l'ordinanza di custodia cautelare, in base alla quale la liberazione anticipata è stata negata. In proposito, il ricorrente osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., nella parte in cui prevede la revoca automatica della liberazione anticipata quando il detenuto sia stato condannato per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi formulati nei due atti difensivi sono manifestamente infondati, sia con riguardo alle deduzioni di violazioni di legge, sia con riguardo a quelle inerenti alla motivazione del provvedimento. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti. In particolare, qualora il condannato abbia commesso, in costanza di esecuzione, ulteriori reati nel periodo successivo ai semestri in considerazione, la sua ricaduta nel crimine si profila come elemento rivelatore del fatto che anche nel tempo precedente mancasse del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musunneci, Rv. 216850; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705). 1.2. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498). 1.3. Ciò posto in astratto, deve notarsi, con riferimento al caso concreto in esame, che, come sopra anticipato, le censure formulate nei due atti di ricorso sono manifestamente infondate. La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. È chiara, completa e adeguata, pienamente ragionevole, la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, che, dopo aver notato che il reclamante non si è confrontato con il dato posto alla base del provvedimento di rigetto emesso dal Magistrato di sorveglianza, ribadisce che il detenuto, dopo il presofferto, è stato sottoposto a misura cautelare in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso e detenzione e cessione illecita, aggravate, di sostanze stupefacenti. Il testo dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza rivela che non è stato omesso un esame del provvedimento cautelare, poiché spiega che a carico del detenuto sono emersi gravi e inequivoci indizi di colpevolezza che inducono a un giudizio certamente negativo in ordine alla nneritevolezza del soggetto per l'invocato beneficio, a prescindere dal fatto che non siano state ancora giudizialmente accertate le sue responsabilità. Il Tribunale di sorveglianza aggiunge che in ordine alle contestazioni il detenuto non ha offerto alcun elemento. 1.4. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso invoca, in realtà, una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi già considerati dal Tribunale di sorveglianza. Le censure formulate nell'interesse del condannato non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale, nella sua completezza, come qui rilevato, né manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
Sentenza Cassazione n. 41356/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris