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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09639/2025

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seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/09/2024 del Tribunale di Macerata, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].E IN DIRITTO

1. I ricorsi (contenuti in unico atto di impugnazione, ancorchè afferenti a due distinte posizioni soggettive) in esame, con i quali è stata impugnata la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, sono inammissibili, giacché proposti avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati.

1.1. I ricorsi sono altresì tardivi, giacché proposti in data 24 ottobre 2024, oltre il termine perentorio di 15 giorni, indicato a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., decorrenti dalla data (18 settembre 2024) di pubblicazione della decisione, con motivazione contestuale.

2. Il provvedimento impugnato ed i ricorsi sono comunque successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento).

3. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/09/2024 del Tribunale di Macerata, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].E IN DIRITTO 1. I ricorsi (contenuti in unico atto di impugnazione, ancorchè afferenti a due distinte posizioni soggettive) in esame, con i quali è stata impugnata la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, sono inammissibili, giacché proposti avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1. I ricorsi sono altresì tardivi, giacché proposti in data 24 ottobre 2024, oltre il termine perentorio di 15 giorni, indicato a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., decorrenti dalla data (18 settembre 2024) di pubblicazione della decisione, con motivazione contestuale. 2. Il provvedimento impugnato ed i ricorsi sono comunque successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento). 3. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7