Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2011
ECLI:EU:T:2011:454
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – DeguDent ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑382/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori CERGO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di statuire sul ricorso nella sua interezza – Portata dell’esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso – Art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 28,
61‑62, 66)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 23 luglio 2009 (procedimento R 44/2008‑4),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la DeguDent GmbH e l’[OSCURATO:PERSONA] AG.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 23 luglio 2009 (procedimento R 44/2008‑4) è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha omesso
di statuire sul ricorso proposto dinanzi ad essa con riferimento ai prodotti della classe 5.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’[OSCURATO:PERSONA] AG, la DeguDent GmbH e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese.