CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 3207-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. COOP. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 868/02/2018della Commissione tributaria regionale della Liguria,depositata il 2.07.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 9 aprile 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato la sentenza n. 868/02/2018, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con cui è stato respinto l’appello dell’ufficio avverso la sentenza di Dogane –Dazi antidumping e sanzioni RGN 3107/2019 Consigliere rel. Federici primo grado, di annullamento dell’atto di rettifica del dazio e di quello relativo alla irrogazione delle sanzioni amministrative, notificati alla società oggi ricorrente ed al rappresentante indiretto CAD Sernav. Il contenzioso trae origine dalla importazione di una partita di tessuti in fibra di vetro, dichiaratail 2 agosto 2011 da [OSCURATO:SOCIETA], tramite il proprio rappresentante indiretto CAD Service, di provenienza malese. A seguito di indagine eseguita dall’OLAF in Malesia sul trasbordo nella zona franca di [OSCURATO:PERSONA] di prodotti di origine cinese e successiva esportazione nell’UE, l’ufficio doganale di Genova notific ò alla CAD un processo verbale di revisione di accertamento. Era dunque rettificata l’origine della merce, da “Malesia preferenziale” a “Cina”, con applicazione dell’aliquota del 7%. A tale importo era anche sommato il dazio antidumping e l’Iva. A seguito di ulteriori accertamenti era poi notificato l’avviso d’accertamento suppletivo e di rettifica, sull’assunto che tutte le operazioni dovessero essere assoggettate a dazio antidumping. Seguiva dunque il contenzioso, introdotto dalla CAD e da [OSCURATO:SOCIETA], che chiedevano, ciascuna, l’annullamento degli atti rettificativi e sanzionatori. Principalmente si lamentava che l’Agenzia non avesse tenuto conto che tutte le operazioni esulavano dal presupposto applicativo del dazio antidumping, perché precedenti l’emanazione del Regolamento n. 1135/2011, con il quale l’UE aveva imposto la registrazione delle operazioni di importazione di tessuti in fibra di vetro dalla Malesia, ai fini della eventualesuccessiva applicazione retroattiva del dazio antidumping, poi effettivamente istituito con Regolamento n. 672/2012. Con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]., la Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 500/01/2015, e quella regionale della Liguria, con la sentenza ora al vaglio della Corte, hanno annullato gli atti impositivi. Il giudice d’appello, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che al momento della importazione, il 2 agosto 2011, non era ancora in corso alcun accertamento volto a all’estensione della normativa antidumping nei confronti della Malesia. L’Agenzia ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso. Nell’adunanza camerale del 19aprile 2023 la causa è stata trattata.RGN 3107/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che In considerazione delle questioni sottese alla controversia appare opportuno la sua trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia la trattazione della causa a n