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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 25728/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110, 582 e 585 cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore, a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove - in questa sede direttamente esibite, senza, peraltro, neppure adempiere all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione - e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto continuato ascrittogli, è affidato a doglianze generiche, in quanto indeterminate nel loro contenuto (almeno con riguardo ad individuati e inopinabili travisamenti delle prove dichiarative) e meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 8-9 della sentenza impugnata), e dissimula mere censure in fatto, peraltro protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi í giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il secondo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento all'intrinseca gravità del fatto, ai motivi futili e pretestuosi dell'aggressione, alla inusitata violenza di essa, alle apprezzabili conseguenze lesive riportate dalle persone offese), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - che il terzo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, perché quand'anche chiestane l'applicazione con i motivi di gravame o nelle conclusioni rassegnate all'esito del giudizio di appello, il giudice non era tenuto a disattendere espressamente la formulata richiesta non sussistendo i presupposti di operatività dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto, appunto, della intrinseca gravità del fatto, dei motivi futili e pretestuosi dell'aggressione, della inusitata violenza di essa, delle apprezzabili conseguenze lesive riportate dalle persone offese; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110, 582 e 585 cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore, a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove - in questa sede direttamente esibite, senza, peraltro, neppure adempiere all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione - e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto continuato ascrittogli, è affidato a doglianze generiche, in quanto indeterminate nel loro contenuto (almeno con riguardo ad individuati e inopinabili travisamenti delle prove dichiarative) e meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 8-9 della sentenza impugnata), e dissimula mere censure in fatto, peraltro protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi í giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il secondo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento all'intrinseca gravità del fatto, ai motivi futili e pretestuosi dell'aggressione, alla inusitata violenza di essa, alle apprezzabili conseguenze lesive riportate dalle persone offese), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - che il terzo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile, perché quand'anche chiestane l'applicazione con i motivi di gravame o nelle conclusioni rassegnate all'esito del giudizio di appello, il giudice non era tenuto a disattendere espressamente la formulata richiesta non sussistendo i presupposti di operatività dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto, appunto, della intrinseca gravità del fatto, dei motivi futili e pretestuosi dell'aggressione, della inusitata violenza di essa, delle apprezzabili conseguenze lesive riportate dalle persone offese; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere
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