CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 27120/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Letto l'atto di rinuncia pervenuto a mezzo PEC dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ammesso al [OSCURATO:PERSONA] a spese dello Stato; premesso che con il ricorso si impugnava il DECRETO di RIGETTO nr. cronologico 3177/19 - RG 11954/17 emesso dal Tribunale di CAGLIARI, e depositato in data 4.11.2019; ritenuto altresì che non risulta fissata la data della decisione, che risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. e 391 c.p.c. e che, pertanto, l'estinzione può essere dichiarata con decreto; ritenuto che non si debba provvedere sulle spese; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e le avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Ro