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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29796/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 835-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2021 PORTOGHESI 12, presso .

AVVOCATURA GENERALE 5028 DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi, 03 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controriCorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza n. 3598/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 25/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento n. 29320060002100370 , emessa per il recupero di iva relativa agli anni 1990, e 1991 per complessivi 188666,40, indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie dichiarazioni e non versata avvalendosi di provvedimenti di sospensione succedutisi nel tempo per eventi calamitosi .

In particolare la [OSCURATO:PERSONA] di Catania della Agenzia aveva accertato che la società non aveva effettuato i versamenti non avvalendosi neppure della definizione agevolata di cui al comma 17 dell'art. 9 della legge 289\2002 La società Comil in liquidazione provvedeva ad impugnare la cartella assumendo di aver presentato domanda di condono. [OSCURATO:PERSONA] , dopo aver dichiarato valido il condono relativo all'anno 91 effettuato in quanto era stata versata la prima rata, confermava la legittimità dell'iscrizione a ruolo nella parte concernente le somme non versate alle scadenze semestrali con conseguente applicazione della sanzione del 30%, mentre dichiarava non dovuta alcuna somma per l'anno 1990 , avendo la parte contribuente prodotto al ricevuta di versamento bancario ai fini iva.

A seguito di appello proposto dalla Agenzia , la sentenza di primo grado era confermata dalla Ctr della Sicilia.

Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia Delle Entrate, affidandosi a 3 motivi ,così sintetizzabili : i)Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc .Nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cpc . 2) violazione e\ o falsa applicazione di legge :art 11, comma 6 Cost, art.132 cpc comma 2 n. 4 cpc , art 118 disp att.

Cpc nonché art i comma 2 , 36 comma I12 e 4 53 e 54 del D.LGS546\1992 in relazione all'art. 360 comma i nn. 3 e 4 cpc ; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis legge n. 289\2002 nonché dell'art. 9 comma 17

1. n289\2002 e dell'art. 138 legge n. 338\\2000 in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc ; A tale ricorso, rispondeva il contribuente con controricorso , chiedendone l'inammissibilità o il rigetto .

Ragioni della decisione In via preliminare va precisato che in ordine al periodo di imposta iva del 1990 , il giudice di primo grado aveva ritenuto l'inesistenza della pretesa fiscale in quanto l'iva a debito era stata versata mediante versamento bancario attestato dalla ricevuta depositata.

Il giudice di appello nell'esame dell'appello dava atto che per il 90 la CTP aveva considerato avvenuto il pagamento della pretesa (come peraltro riportato nel ricorso per cassazione ) , mentre per il 1991 aveva considerato che , sebbene l'iva non era stata versata, per effetto della domanda di condono presentata poteva essere recuperato solo l'importo delle rate non onorate oltre sanzioni.

In altri termini il giudice di appello ha considerato che per il 1990 la questione era ormai coperta da giudicato ,non essendovi un motivo specifico sul punto, mentre era rimasta sub iudice solo la questione del condono, .

Il fatto che nella motivazione a differenza di quanto indicato nella parte " svolgimento del processo" si parla del 1990 invece del 1991 deve ritenersi frutto di errore materiale in quanto l'unica domanda di condono esaminata dal giudice di primo grado era quella del 1991 .

Del resto in relazione all'anno di imposta del 1990 nel ricorso l'agenzia dell'Entrate mai ha indicato in quale punto dell'appello a suo tempo proposto abbai contestato il capo della sentenza di primo grado in cui si dava atto dell'intervenuto pagamento dell'iva mediante versamento bancario anzi aveva anche specificato l'importo della ricevuta e la data del versamento , sicchè deve ritenersi che l'esame dell'appello era limitato all'anno 1991 , unico anno in cui risulta presentata domanda di condono .In altri termini nella descrizione del motivo di appello, riportato nel ricorso non viene mai indicato il disconoscimento della ricevuta bancaria in primo grado , considerata valida dal giudice di primo grado , ma solo si doleva della erronea affermazione della validità del condono, irrilevante per l'anno 1990 .

Proprio perché il ricorso non fornisce tutti gli elementi utili a ricostruire la specifica vicenda processuale contestata in relazione alla motivazione circa l'intervenuto pagamento tramite banca e non essendo indicato neppure in quale punto dell'appello fosse stato contestata la ricevuta bancaria depositata deve in ogni caso affermarsi la mancanza di "autosufficienza" del ricorso circa l'anno 1990 .

Il principio della autosufficienza impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa e nella specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti sui quali il ricorso per il 1990 si fonda, visto che ai sensi dell'art. 366 2 comma 1 c.p.c. (in sinergia con il principio di specificità dei motivi veicolato dal n. 4) il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza.

Pertanto con il ricorso la parte attacca la decisione di secondo grado , sia pure sotto profili diversi con riferimento alla ratio decidendi con cui è stato ritenuto efficace la domanda di condono sebbene non fossero state versate le 'rate previste.

Ciò detto il collegio ,data la sua efficacia dirimente ritiene opportuno esaminare in via preliminare il motivo di cui al n. 3 con cui si contesta in radice l'esistenza del condono .

In sintesi con il terzo motivo l'Agenzia ricorrente sostiene che nel caso il condono , che il giudice ha inteso applicare al caso in esame l'effetto novativo del condono quale istituto generale , sebbene il condono era diretto non a definire l'imposta ma a far conseguire al contribuente il beneficio della disapplicazione delle sanzioni per effetto dell'omesso o ritardato versamento delle imposte .

Il motivo è fondato .

Deve premettersi che la controversia verte su un rapporto tributario insorto tra l'Ufficio e la società contribuente, che nell'anno 1991, aveva omesso di versare l'iva liquidata e mai versata usufruendo di varie sospensive collegate ad eventi calamitosi, neppure accedendo al condono di cui alla legge n. 289 \ 2002. per ritardati od omessi versamenti di imposte degli anni pregressi.

Ciò detto appare errata la sentenza impugnata , in quanto pur essendo vero che la contribuente aveva versato una rata, peraltro in misura inferiore a quella dovuta in ragione del debito fiscale per ogni annualità , optando per il residuo alla rateizzazione del debito fiscale , non aveva comunque rispettato le cadenze dei versamenti delle rate.

Proprio in virtù del mancato versamento delle rate , correttamente l'Amministrazione ha inteso negare il condono e procedere al recupero delle imposte accertate ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con sanzioni e interessi, mediante emissione e notifica della cartella di pagamento.

La CTR non ha ritenuto che il perfezionamento della procedura di definizione agevolata coincidesse con il versamento integrale e tempestivo di tutte le rate, essendo sufficiente il pagamento della prima rata salvo il recupero delle altre non versate .

In tal modo la CTr si è discostata dai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui:«il condono previsto dall'art. 9bis della L n. 289/ 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. gbis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata» (cfr. ex multis Cass. nn. 19546 del 2011, 21346 del 2012, 10650 del 2013, 25238 del 2013; 19895 del 2016; 14293 del 2016; 12312 del 2016).

Tale principio ritiene il collegio di applicare nel caso non essendo state prospettate idonee ragioni per discostarsene , visto che non può trovare applicazione l'analogia (secondo cui «l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione»), che trova applicazione solo per il cd condono premiale che ha un effetto novativo circa l'entità della pretesa laddove tale effetto non si verifica per il condono clemenziale diretto solo ad abbonare le sanzioni senza incidere sulla entità della pretesa.

In altri termini non è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 15 giugno 2016 n. 12312; Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012,

11. 21364; Cass. 6 ottobre 2010,

11. 20745).

Va anche aggiunto , con riguardo all'iva ; che questa Corte ha più volte affermato, in tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui al citato art, 9 -bis della L. n. 289 del 2002) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima legge) comportanti una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell'IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, cosi come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06.

Ciò comporta quindi che in ogni caso con riferimento all'Iva,imposta comunitaria , il citato art. 9 -bis della legge n. 289 del 2002 che, in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comporta una rinuncia definitivo alle suddette sanzioni (sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell'obbligo di pagamento del tributo principale (ex plurirnis, Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012;

11. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; n. 19895 del 2016; n. 14293 del 2016; n. 12312 del 2016); il che per il principio di effettività, comporta l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, le sentenze della Corte di Giustizia in cause C- 312/93, Peterbroeck; C - 430-431/93, [OSCURATO:PERSONA]; C - 327/00, Santex, alle quali si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte, espressa, fra le altre, da Cass., sez.un., 18 dicembre 2006, n. 26948).Pertanto il ricorso per cassazione con riferimento al 1991 va accolto, e quindi non essendo necessario alcun ulteriore esame , essendo in origine inefficace il condono , il ricorso originario del contribuente va respinto , mentre per l'anno 1990 il credito si è estinto per il pagamento .

P. Q.M La Corte accoglie il ricorso limitatamente all'anno 1991 , con riferimento al 3 motivo del ricorso e decidendo nel merito respinge il ricorso originario in riferimento all'anno 1991 .

Dichiara estinto il credito fiscale della agenzia per l'anno 1990 .

Compensa le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 835-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2021 PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE 5028 DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi, 03 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controriCorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza n. 3598/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 25/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento n. 29320060002100370 , emessa per il recupero di iva relativa agli anni 1990, e 1991 per complessivi 188666,40, indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie dichiarazioni e non versata avvalendosi di provvedimenti di sospensione succedutisi nel tempo per eventi calamitosi . In particolare la [OSCURATO:PERSONA] di Catania della Agenzia aveva accertato che la società non aveva effettuato i versamenti non avvalendosi neppure della definizione agevolata di cui al comma 17 dell'art. 9 della legge 289\2002 La società Comil in liquidazione provvedeva ad impugnare la cartella assumendo di aver presentato domanda di condono. [OSCURATO:PERSONA] , dopo aver dichiarato valido il condono relativo all'anno 91 effettuato in quanto era stata versata la prima rata, confermava la legittimità dell'iscrizione a ruolo nella parte concernente le somme non versate alle scadenze semestrali con conseguente applicazione della sanzione del 30%, mentre dichiarava non dovuta alcuna somma per l'anno 1990 , avendo la parte contribuente prodotto al ricevuta di versamento bancario ai fini iva. A seguito di appello proposto dalla Agenzia , la sentenza di primo grado era confermata dalla Ctr della Sicilia. Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia Delle Entrate, affidandosi a 3 motivi ,così sintetizzabili : i)Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc .Nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cpc . 2) violazione e\ o falsa applicazione di legge :art 11, comma 6 Cost, art.132 cpc comma 2 n. 4 cpc , art 118 disp att. Cpc nonché art i comma 2 , 36 comma I12 e 4 53 e 54 del D.LGS546\1992 in relazione all'art. 360 comma i nn. 3 e 4 cpc ; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis legge n. 289\2002 nonché dell'art. 9 comma 17 1. n289\2002 e dell'art. 138 legge n. 338\\2000 in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc ; A tale ricorso, rispondeva il contribuente con controricorso , chiedendone l'inammissibilità o il rigetto . Ragioni della decisione In via preliminare va precisato che in ordine al periodo di imposta iva del 1990 , il giudice di primo grado aveva ritenuto l'inesistenza della pretesa fiscale in quanto l'iva a debito era stata versata mediante versamento bancario attestato dalla ricevuta depositata. Il giudice di appello nell'esame dell'appello dava atto che per il 90 la CTP aveva considerato avvenuto il pagamento della pretesa (come peraltro riportato nel ricorso per cassazione ) , mentre per il 1991 aveva considerato che , sebbene l'iva non era stata versata, per effetto della domanda di condono presentata poteva essere recuperato solo l'importo delle rate non onorate oltre sanzioni. In altri termini il giudice di appello ha considerato che per il 1990 la questione era ormai coperta da giudicato ,non essendovi un motivo specifico sul punto, mentre era rimasta sub iudice solo la questione del condono, . Il fatto che nella motivazione a differenza di quanto indicato nella parte " svolgimento del processo" si parla del 1990 invece del 1991 deve ritenersi frutto di errore materiale in quanto l'unica domanda di condono esaminata dal giudice di primo grado era quella del 1991 . Del resto in relazione all'anno di imposta del 1990 nel ricorso l'agenzia dell'Entrate mai ha indicato in quale punto dell'appello a suo tempo proposto abbai contestato il capo della sentenza di primo grado in cui si dava atto dell'intervenuto pagamento dell'iva mediante versamento bancario anzi aveva anche specificato l'importo della ricevuta e la data del versamento , sicchè deve ritenersi che l'esame dell'appello era limitato all'anno 1991 , unico anno in cui risulta presentata domanda di condono .In altri termini nella descrizione del motivo di appello, riportato nel ricorso non viene mai indicato il disconoscimento della ricevuta bancaria in primo grado , considerata valida dal giudice di primo grado , ma solo si doleva della erronea affermazione della validità del condono, irrilevante per l'anno 1990 . Proprio perché il ricorso non fornisce tutti gli elementi utili a ricostruire la specifica vicenda processuale contestata in relazione alla motivazione circa l'intervenuto pagamento tramite banca e non essendo indicato neppure in quale punto dell'appello fosse stato contestata la ricevuta bancaria depositata deve in ogni caso affermarsi la mancanza di "autosufficienza" del ricorso circa l'anno 1990 . Il principio della autosufficienza impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa e nella specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti sui quali il ricorso per il 1990 si fonda, visto che ai sensi dell'art. 366 2 comma 1 c.p.c. (in sinergia con il principio di specificità dei motivi veicolato dal n. 4) il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza. Pertanto con il ricorso la parte attacca la decisione di secondo grado , sia pure sotto profili diversi con riferimento alla ratio decidendi con cui è stato ritenuto efficace la domanda di condono sebbene non fossero state versate le 'rate previste. Ciò detto il collegio ,data la sua efficacia dirimente ritiene opportuno esaminare in via preliminare il motivo di cui al n. 3 con cui si contesta in radice l'esistenza del condono . In sintesi con il terzo motivo l'Agenzia ricorrente sostiene che nel caso il condono , che il giudice ha inteso applicare al caso in esame l'effetto novativo del condono quale istituto generale , sebbene il condono era diretto non a definire l'imposta ma a far conseguire al contribuente il beneficio della disapplicazione delle sanzioni per effetto dell'omesso o ritardato versamento delle imposte . Il motivo è fondato . Deve premettersi che la controversia verte su un rapporto tributario insorto tra l'Ufficio e la società contribuente, che nell'anno 1991, aveva omesso di versare l'iva liquidata e mai versata usufruendo di varie sospensive collegate ad eventi calamitosi, neppure accedendo al condono di cui alla legge n. 289 \ 2002. per ritardati od omessi versamenti di imposte degli anni pregressi. Ciò detto appare errata la sentenza impugnata , in quanto pur essendo vero che la contribuente aveva versato una rata, peraltro in misura inferiore a quella dovuta in ragione del debito fiscale per ogni annualità , optando per il residuo alla rateizzazione del debito fiscale , non aveva comunque rispettato le cadenze dei versamenti delle rate. Proprio in virtù del mancato versamento delle rate , correttamente l'Amministrazione ha inteso negare il condono e procedere al recupero delle imposte accertate ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con sanzioni e interessi, mediante emissione e notifica della cartella di pagamento. La CTR non ha ritenuto che il perfezionamento della procedura di definizione agevolata coincidesse con il versamento integrale e tempestivo di tutte le rate, essendo sufficiente il pagamento della prima rata salvo il recupero delle altre non versate . In tal modo la CTr si è discostata dai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui:«il condono previsto dall'art. 9bis della L n. 289/ 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. gbis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata» (cfr. ex multis Cass. nn. 19546 del 2011, 21346 del 2012, 10650 del 2013, 25238 del 2013; 19895 del 2016; 14293 del 2016; 12312 del 2016). Tale principio ritiene il collegio di applicare nel caso non essendo state prospettate idonee ragioni per discostarsene , visto che non può trovare applicazione l'analogia (secondo cui «l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione»), che trova applicazione solo per il cd condono premiale che ha un effetto novativo circa l'entità della pretesa laddove tale effetto non si verifica per il condono clemenziale diretto solo ad abbonare le sanzioni senza incidere sulla entità della pretesa. In altri termini non è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 15 giugno 2016 n. 12312; Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, 11. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, 11. 20745). Va anche aggiunto , con riguardo all'iva ; che questa Corte ha più volte affermato, in tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui al citato art, 9 -bis della L. n. 289 del 2002) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima legge) comportanti una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell'IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, cosi come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06. Ciò comporta quindi che in ogni caso con riferimento all'Iva,imposta comunitaria , il citato art. 9 -bis della legge n. 289 del 2002 che, in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comporta una rinuncia definitivo alle suddette sanzioni (sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell'obbligo di pagamento del tributo principale (ex plurirnis, Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; 11. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; n. 19895 del 2016; n. 14293 del 2016; n. 12312 del 2016); il che per il principio di effettività, comporta l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, le sentenze della Corte di Giustizia in cause C- 312/93, Peterbroeck; C - 430-431/93, [OSCURATO:PERSONA]; C - 327/00, Santex, alle quali si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte, espressa, fra le altre, da Cass., sez.un., 18 dicembre 2006, n. 26948).Pertanto il ricorso per cassazione con riferimento al 1991 va accolto, e quindi non essendo necessario alcun ulteriore esame , essendo in origine inefficace il condono , il ricorso originario del contribuente va respinto , mentre per l'anno 1990 il credito si è estinto per il pagamento . P. Q.M La Corte accoglie il ricorso limitatamente all'anno 1991 , con riferimento al 3 motivo del ricorso e decidendo nel merito respinge il ricorso originario in riferimento all'anno 1991 . Dichiara estinto il credito fiscale della agenzia per l'anno 1990 . Compensa le spe
Sentenza Cassazione n. 29796/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris