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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42192/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del 10/02/2020 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., per avere formato un falso certificato medico apparentemente rilasciato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti in pensione e in precedenza in servizio presso l'ospedale civile di Penne, attestante che, alla data del 31/10/2015, a seguito di visita del medico, era stato prescritto al Porreca un periodo di dieci giorni di riposo assoluto per lombosciatalgia acuta; siffatto certificato era stato esibito il 09/11/2015 alla stazione dei carabinieri per giustificare il fatto di non avere ottemperato alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione nei giorni 30/10, 02/11 e 06/11/2015.

2. Nell'interesse del Porreca è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato contestato, sebbene, all'epoca dei fatti, il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse in quiescenza, con la conseguenza che l'episodio avrebbe dovuto essere riqualificato come falsità in scrittura privata, penalmente irrilevante.

In senso contrario, aggiunge il ricorrente, non può essere valorizzata la circostanza che nell'intestazione del certificato venga riportata la qualifica, non più attuale, di medico ospedaliero del [OSCURATO:PERSONA].

Con distinta articolazione si censura l'attribuzione del fatto all'imputato, mentre la mera esibizione del certificato ai carabinieri era inidonea a dimostrare che il primo ne fosse anche l'autore materiale.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte territoriale, con motivazione di stile omesso di valutare la sporadicità e la minima gravità della condotta.

3. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

La questione dell'attribuzione del reato al Porreca, per un verso, non risulta essere stata sollevata dinanzi al giudice di merito, alla stregua della non contestata ricostruzione, operata dalla sentenza impugnata, del contenuto dell'atto di appello e, per altro verso, è destituita di qualunque fondamento, dal momento che la disponibilità di un certificato attestante una visita medica che non risulta essere mai essere stata effettuata sul Porreca e la sua esibizione, strumentale a giustificare il mancato adempimento degli obblighi connessi alla misura cautelare in atto, dimostrano in modo lampante il concorso, quantomeno morale, dell'imputato nella realizzazione del delitto.Il tema dell'intervenuto collocamento in quiescenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] è, infine, come esattamente osservato dalla sentenza impugnata, del tutto irrilevante, dal momento che, in tema di falsità materiale, ciò che conta è la formazione o l'alterazione di un documento che venga fatto apparire, contrariamente al vero, come proveniente da un soggetto legittimato ad esprimere quel contenuto tipico che consenta la qualificazione del primo in termini di atto pubblico.

Pertanto, il fatto che il medico indicato come autore dell'atto esistesse o non oppure che fosse o non medico ospedaliero è un profilo che non altera il dato essenziale: essere all'imputato attribuibile la formazione di un documento avente il contenuto tipico dell'atto pubblico, apparentemente (nel senso che ne ha l'apparenza rispetto ai terzi ed è proprio in ciò che si concreta la falsità idonea ad offendere il bene giuridico protetto) proveniente da un soggetto legittimato a porre in essere l'atto medesimo.

Proprio quest'ultima considerazione rende rilevante l'intestazione del certificato come proveniente da medico ospedaliero (circostanza che, come visto, viene riconosciuta anche in ricorso) e il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non lo fosse più è ulteriore profilo di falsità materiale, unitamente all'assenza di qualunque visita strumentale ad una diagnosi e ad una prognosi mai effettuate da quest'ultimo.

4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue (oltre che l'eventuale applicazione dell'art. 106, primo comma, d.P.R. n. 115 del 2002, secondo le valutazioni del giudice competente per la liquidazione) la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 17/09/2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 10/02/2020 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., per avere formato un falso certificato medico apparentemente rilasciato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti in pensione e in precedenza in servizio presso l'ospedale civile di Penne, attestante che, alla data del 31/10/2015, a seguito di visita del medico, era stato prescritto al Porreca un periodo di dieci giorni di riposo assoluto per lombosciatalgia acuta; siffatto certificato era stato esibito il 09/11/2015 alla stazione dei carabinieri per giustificare il fatto di non avere ottemperato alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione nei giorni 30/10, 02/11 e 06/11/2015. 2. Nell'interesse del Porreca è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato contestato, sebbene, all'epoca dei fatti, il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse in quiescenza, con la conseguenza che l'episodio avrebbe dovuto essere riqualificato come falsità in scrittura privata, penalmente irrilevante. In senso contrario, aggiunge il ricorrente, non può essere valorizzata la circostanza che nell'intestazione del certificato venga riportata la qualifica, non più attuale, di medico ospedaliero del [OSCURATO:PERSONA]. Con distinta articolazione si censura l'attribuzione del fatto all'imputato, mentre la mera esibizione del certificato ai carabinieri era inidonea a dimostrare che il primo ne fosse anche l'autore materiale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte territoriale, con motivazione di stile omesso di valutare la sporadicità e la minima gravità della condotta. 3. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La questione dell'attribuzione del reato al Porreca, per un verso, non risulta essere stata sollevata dinanzi al giudice di merito, alla stregua della non contestata ricostruzione, operata dalla sentenza impugnata, del contenuto dell'atto di appello e, per altro verso, è destituita di qualunque fondamento, dal momento che la disponibilità di un certificato attestante una visita medica che non risulta essere mai essere stata effettuata sul Porreca e la sua esibizione, strumentale a giustificare il mancato adempimento degli obblighi connessi alla misura cautelare in atto, dimostrano in modo lampante il concorso, quantomeno morale, dell'imputato nella realizzazione del delitto.Il tema dell'intervenuto collocamento in quiescenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] è, infine, come esattamente osservato dalla sentenza impugnata, del tutto irrilevante, dal momento che, in tema di falsità materiale, ciò che conta è la formazione o l'alterazione di un documento che venga fatto apparire, contrariamente al vero, come proveniente da un soggetto legittimato ad esprimere quel contenuto tipico che consenta la qualificazione del primo in termini di atto pubblico. Pertanto, il fatto che il medico indicato come autore dell'atto esistesse o non oppure che fosse o non medico ospedaliero è un profilo che non altera il dato essenziale: essere all'imputato attribuibile la formazione di un documento avente il contenuto tipico dell'atto pubblico, apparentemente (nel senso che ne ha l'apparenza rispetto ai terzi ed è proprio in ciò che si concreta la falsità idonea ad offendere il bene giuridico protetto) proveniente da un soggetto legittimato a porre in essere l'atto medesimo. Proprio quest'ultima considerazione rende rilevante l'intestazione del certificato come proveniente da medico ospedaliero (circostanza che, come visto, viene riconosciuta anche in ricorso) e il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non lo fosse più è ulteriore profilo di falsità materiale, unitamente all'assenza di qualunque visita strumentale ad una diagnosi e ad una prognosi mai effettuate da quest'ultimo. 4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue (oltre che l'eventuale applicazione dell'art. 106, primo comma, d.P.R. n. 115 del 2002, secondo le valutazioni del giudice competente per la liquidazione) la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 17/09/2021 Il Consigliere estensor
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