Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 18581/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec , ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], F [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 95, controricorrenti avverso la sentenza n. 4977/2018 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 16-11-2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-6- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OGGETTO: condominio R.G. 4146/2019 C.C.9-6-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1440 pubblicata il 23-7-2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., condomina del [OSCURATO:PERSONA] II di Vicolo del Caldo 10 - A in Saronno, nei confronti diCarlo e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di unità immobiliare compresa nel contiguo [OSCURATO:PERSONA] I elevata a livello della terrazza di copertura sovrastante il [OSCURATO:PERSONA] II, al fine di ottenere l’accertamento della comproprietà -quale parte comune del [OSCURATO:PERSONA] II- della detta terrazza di copertura sovrastante il [OSCURATO:PERSONA] II,e l’illegittima occupazione da parte dei convenuti,con conseguente condanna degli stessi al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni.

Proposto gravameda parte di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza n. 2116/2016 della Corte d’appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado in ordine al fatto che il bene era una terrazza a livello, in quanto da un punto di vista strutturale e funzionale era parte integrante del piano a cui era annessa, mentre la funzione di copertura dei piani sottostanti garantita dallo stesso manufatto si presentava come meramente sussidiaria, il complesso immobiliare inizialmente apparteneva a unico proprietario comune dante causa delle parti, la terrazza preesisteva alla costituzione del condominio ed era posta al servizio dell’abitazione dei convenuti già prima della ristrutturazione che aveva portato alla costituzione dei condomini.

A seguito di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con ordinanza n. 21340 del 14-9-2017 questa Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Cort e d’Appello di Milano per la decisione della controversia sulla base del principio di diritto secondo il quale «nella controversia fra due aventi causa dell’unico originario proprietario di un complesso immobiliare, poi suddiviso in due distinti condomini, la proprietà di una terrazza a livello, svolgente funzione di copertura dei sottostanti piani di uno dei due edifici ed attigua di un’unità immobiliare ricompresa nell’altro edificio condominiale, è da ritenersi oggetto di proprietà comune dei proprietari delle unità immobiliari da essa coperte, a norma dell’art. 1117.

N. 1), c.c., quale parte necessaria dell’esistenza del fabbricato, salvo che non risulti dal titolo l’espressa disposizione o destinazione della proprietà superficiaria della terrazza in favore del proprietario del contiguo appartamento estraneo al condominio». [OSCURATO:SOCIETA]. riassunse il giudizio ex art. 392 cod. proc. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo deceduto, chiedendo l’accoglimento delle sue domande in applicazione del principio di diritto.

Si costituirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e in via subordinata la dichiarazione che sulla terrazza era stata costituita dalla società venditrice servitù a favore dell’appartamento venduto ai convenuti.

Intervennero volontariamente in causa F [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., qualificandosi soggetti succeduti a titolo particolare a [OSCURATO:SOCIETA]., essendo subentrate nella sua partecipazione millesimale al [OSCURATO:PERSONA] II, facendo proprie le domande della stessaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza n. 4988 pubblicata il 16-11-2018 la Corte d’Appello di Milano, pronunciando quale giudice di rinvio, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento di servitù proposta dai convenuti, ha dichiarato che la porzione della terrazza costituente copertura dell’edificio [OSCURATO:PERSONA] II appartienein comproprietà ai partecipanti al condominio ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. e, per l’effetto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto occupanti sine titulo, al suo immediato rilascio; ha rigettato le altre domande e ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio, con ripartizione in misura paritaria delle spese di c.t.u. e condanna dei convenuti in riassunzione alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado.

La sentenza del giudice di rinvio, in primo luogo, ha rigettato la tesi dei convenuti secondo la quale l’ordinanza della Cassazione che aveva disposto il rinvio fosse affetta da errore revocatorio, per non avere considerato che la costituzione dei due autonomi condomini Portici I e Portici II era avvenuta in tempi successivi e non avere considerato cheal momento della costituzione del condominio Portici II la terrazza che copriva il fabbricato era già pertinenza dell’appartamento di proprietà [OSCURATO:PERSONA], ubicato allo stesso livello dell’edificio contiguo costituente il già esistente [OSCURATO:PERSONA]

I. Ha dichiarato che, dalla motivazione dell’ordinanza 21340/2017 della Cassazione, risultava che lecircostanze era no stat e ritenut e irrilevant i ai fini della decisione; ha aggiunto che l’argomentazione difensiva dei [OSCURATO:PERSONA] rischiava di rivelarsi contraddittoria in quanto, se la proprietà del terrazzo a livello fosse stata effettivamente trasferita dalla societàPortici al loro dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. con il contratto del 1988 quale pertinenza dell’appartamento ubicato nel contiguo [OSCURATO:PERSONA] I, ciò avrebbe comportato la costituzione del [OSCURATO:PERSONA] II in contemporanea al [OSCURATO:PERSONA] I per effetto dell’esistenza nello stesso edificio di porzioni appartenenti in proprietà esclusiva a soggetti diversi.

Quindi la sentenza ha dichiarato che, come era sostanzialmente pacifico in causa,dai titoli contrattuali non risultava in alcun modo la volontà dell’originaria unica proprietaria del complesso edilizio società Portici di trasferire al dante causa dei [OSCURATO:PERSONA] la terrazza in questione, né risultava che la società Portici si fosse riservata la proprietà del bene al momento della costituzione del [OSCURATO:PERSONA] II per poi trasferirla a terzi; di conseguenza ha dichiarato l’appartenenza della terrazza in comproprietà indivisa ai partecipanti del [OSCURATO:PERSONA] II, del cui edificio costituiva copertura, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., con conseguente accoglimento della domanda dell’attrice in riassunzione partecipante di quel Condominio.

Infine , la s entenza ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di accertamento sull’esistenza sulla terrazza di servitù costituita dalla società venditrice a favore dell’appartamento acquistato dai [OSCURATO:PERSONA], in quanto la domanda era stata proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio. 2.Con atto notificato il 18-1-2019 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, censurandola con quattro motivi.

Hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., F [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

All’esito della camera di consiglio del 9 - 6 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , rubricato “ nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4, e per aver disatteso i fatti documentati e comunque non contestati circa la cronologia degli atti che hanno dato origine ai due condomini”, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia escluso l’errore revocatorio nell’ordinanza che aveva disposto il rinvio e abbia eseguito una ricostruzione del fatto dimostrando di non averlo a sua volta percepito nella reale successione gli accadimenti, tanto da dimenticare che unico era stato il soggetto venditore.

Evidenziano che la società Portici fino al 1988 era stata unica proprietaria dell’intero complesso edilizio; nel 1988 con l’atto pilota del primo condominio denominato [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:SOCIETA]. cinque unità; nel 1993 la società Portici aveva venduto a Tagliore tti l’appartamento al secondo piano del [OSCURATO:PERSONA] , senza fare menzione nell’atto della terrazza econsegnandoglielo unitamente alla terrazza a livello copertura dell’altro edificio , per cui [OSCURATO:PERSONA] era divenuto condomino dell’unico condominio all’epoca esistente; n el 1996 la società Portici vendette a [OSCURATO:SOCIETA]. altre unità immobiliari, con l’atto pilota del secondo condominio che poi prese il nome di Portici II vicolo del Caldo 10/a.

Rilevano perciò come sia in contrasto con la logica e il diritto che [OSCURATO:PERSONA], dalla posizione di proprietario del terrazzo o al più di comproprietario con gli altri condomini del [OSCURATO:PERSONA] I, unico condominio esistente fino al 1996, sia passato alla posizionedi occupante abusivo solo perché nel 1996 era stato costituito il [OSCURATO:PERSONA] II per fatto o negozio a lui estraneo.

1.1. Con il secondo motivo , rubricato “ nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. con effetto di inversione dell’onere della prova di cui è stato gravato il possessore ed esonerato il rivendicante, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4”, i ricorrenti sostengono che l’errore revocatorio abbia comportato l’effetto di porre l’art. 1117 cod. civ. come fonte dell’acquistodella proprietà da parte dei condomini del [OSCURATO:PERSONA] II benchél’azione svolta dalla società attrice fosse di rivendica nei confronti del possessore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sempre contrapposto l’eccezione “possideo quia possideo”, lasciando che fosse l’attrice a dimostrare la proprietà della terrazza; aggiungono che soltanto l’errore revocatorio, per il quale non si è tenuto conto dell’anteriorità di otto anni della costituzione del [OSCURATO:PERSONA] I rispetto al [OSCURATO:PERSONA] II, ha dato la forza di trasferire da un soggetto all’altro la proprietà o comproprietà che da otto anni era sua.1.2.

I primi due motivi , che devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

Le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione, in quanto Corte Suprema, possono essere impugnate soltanto dinanzi alla medesima Corte nei limiti consentiti dall’ordinamento.

Esse, in particolare, possono essere impugnate dinanzi alla Corte di cassazione mediante lo strumento della revocazione di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. e, quando la Corte ha deciso la causa nel merito, anche mediante i mezzi della revocazione e dell’ opposizione di terzo previsti dall'art. 391-terc.p.c., intro dotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 (cfr., Cass., Sez.3, n. 17457 del 09/08/2007; Cass. Sez.

L, n. 1553 del 20/01/2017).

Era onere dei ricorrenti, dunque, dedurre il preteso errore di fatto dinanzi alla Corte di cassazione mediante lo strumento processuale dell’art. 391 bis c.p.c.

Non avendo adempito tale onere, i ricorrenti non avrebbero potuto dedurre in sede di giudizio di rinvio il preteso errore revocatorio contenuto nell’ordinanza n. 21340/2017 di questa Corte , né la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, avrebbe potuto esaminare le relative doglianze, ma avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare le relative questioni inammissibili.

La mancata proposizione di ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e l’inammissibilità della deduzione, in sede di giudizio di rinvio, del preteso errore revocatorio contenuto nella pronuncia di questa Suprema Corte comportano l’assorbimento di ogni altra questione sul punto.

2. Con il terzo motivo , rubricato “ nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 818, 1117 , 1477 codice civile con riferimento all’art. 360, 1 comma, n.3.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 391 bis, 395, 402 c.p.c. con riferimento all’art.360, 1 comma, n.4”, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non abbia esaminato la sua deduzione secondo la quale si applicava alla fattispecie l’art. 818 cod. proc. civ., in forza del quale gli atti che riguardavano la cosa principale comprendono anche le pertinenze; evidenziano che il rogito di acquisto dell’appartamento a favore dei [OSCURATO:PERSONA] non dispone per la terrazza a livello alla quale si accede unicamente dall’appartamentoacquistato dai [OSCURATO:PERSONA] medesimi, che ai sensi dell’art. 1477 cod. civ. la venditrice aveva l’obbligo di consegnare la cosa insieme alle pertinenze e che alla terrazza i precedenti giudizi di merito avevano riconosciuto le caratteristiche della pertinenza; quindi , sostengono che il titolo contrario alla presunzione di cui all’art. 1117 cod. civ. esista. 2.1.Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata era vincolata all’applicazione del principio di diritto posto dall’ordinanzan. 21340/2017 di questa Corte che aveva disposto il rinvio,in forza della specifica previsione dell’art. 384 co. 2 cod. proc. civ.

L’ordinanza n. 21340/2017 aveva statuito (pag. 5) che “la deroga all’attribuzione legale al condominio e l’attribuzione in proprietà esclusiva della terrazza a livello possono…derivare solo dal titolo…Non vale, come ha fatto dalla Corte d’Appello di Milano, considerare la terrazza a livello come pertinenza dell’appartamento da cui vi si accede, in quanto ciò supporrebbe l’autonomia ontologica della terrazza e l’esistenza del diritto reale su di essa, che consenta la sua destinazione al servizio dell’appartamento stesso, in difformità dell’attribuzione ex art. 1117 c.c., laddove, a norma dell’art. 819 c.c., la destinazione al servizio pertinenziale non pregiudica i diritti dei terzi, e quindi, non può pregiudicare i diritti dei condomini sulla cosa comune”.

Il giudice del rinvio doveva verificare, in base alla testuale previsione del principio di diritto posto a pag. 6 dell’ordinanza , se risultasse «dal titolo l’espressa disposizione o destinazione della proprietà superficiaria della terrazza in favore del proprietario del contiguo appartamento estraneo al condominio»; alla stessa pag. 6 all’inizio l’ordinanza aveva testualmente specificato che « Nella fattispecie in esame, deve ulteriormente considerarsi che, per superare la presunzione di attribuzione della natura condominiale della terrazza a livello di copertura del [OSCURATO:PERSONA] II, occorre accertare, nel titolo negoziale da cui ha avuto origine lo stesso, l’espressa disposizione o destinazione della proprietà superficiaria esclusiva di essa in favore dei proprietari di un’unità immobiliare attigua, ma ricompresa in un diverso edificio condominiale (quello costituente il [OSCURATO:PERSONA] I)».

Quindi, era necessario verificare l’esistenza di titolo negoziale cheattribuisse la proprietà superficiaria esclusiva della terrazza a favore dell’unità immobiliare dalla quale si accedeva alla terrazza, non potendo la previsione dell’art. 818 cod. proc. civ. sulla disciplina delle pertinenzesuperare l’attribuzione ex art. 1117 cod. civ. alla proprietà condominiale della terrazza che costituisce copertura del condominio.

3. Con il quarto motivo , rubricato “ nullità della sentenza per violazione dell’art. 1062 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n.3 e per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n.4”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile la domanda con la quale essi avevano chiesto fosse accertata la configurazione del rapporto della terrazza con l’appartamento come servitù costituita dal padre di famiglia ex art.1062 cod. civ.

Riconoscono che la riproposizione delle domande ed eccezioni in sede di appello era stato fatto con il generico richiamo all’art. 346 cod. proc. civ., senza fare espressa menzione della domanda subordinata relativa alla servitù; rilevano però che tale richiamo non era necessario perché, avendo essi chiesto che venisse confermata la proprietà in capoa loro della terrazza ed essendo stata la domanda accolta, non avevano motivo di chiedere il meno avendo ottenuto il più, per cui era il giudizio di rinvio la prima occasione per insistere sulla vecchia domanda subordinata.

In ordine alla natura di processo chiuso del processo di rinvio, i ricorrenti dichiarano di richiamare il principio posto da Cass. 16184/2011 sul giusto processo. 3.1.Il motivo è infondato.

Secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di una disposizione specifica sulla forma con la quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art.346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione su di esse; tale riproposizione, seppure libera da forme, deve essere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice(Cass. sez. 6- 3 15-10-2020 n. 22311 Rv. 659416-01, Cass. sez. 2 11-5-2009 n. 10796 Rv. 608106-01,Cass. sez. 3 11-5-2005 n. 9878 Rv. 581394-01, Cass. sez. 1 20-8-2004 n. 16360 Rv. 5777245-01).

Nella fattispecie i ricorrentiriconoscono di avere fatto in appello solo richiamo all’art. 346 cod. proc. civ., ma è evidente che tale richiamo non soddisfa il criterio della riproposizione della domanda in modo specifico, che l’art. 346 cod. proc. civ. esprime richiedendo che le domande e le conclusioni siano riproposte “espressamente”.

In ordine al divieto di proporre nuove domande nel giudizio di rinvio, la previsione dell’art. 394 co.3 cod. proc. civ. è esplicita e sul punto i ricorrenti neppure propongono motivo di ricorso ammissibile. 4.In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese di lite del grado, in dispositivo liquidate.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione,a favore dei controricorrenti, delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono, ex art. 13 co.1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec , ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], F [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 95, controricorrenti avverso la sentenza n. 4977/2018 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 16-11-2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-6- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OGGETTO: condominio R.G. 4146/2019 C.C.9-6-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 1440 pubblicata il 23-7-2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., condomina del [OSCURATO:PERSONA] II di Vicolo del Caldo 10 - A in Saronno, nei confronti diCarlo e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di unità immobiliare compresa nel contiguo [OSCURATO:PERSONA] I elevata a livello della terrazza di copertura sovrastante il [OSCURATO:PERSONA] II, al fine di ottenere l’accertamento della comproprietà -quale parte comune del [OSCURATO:PERSONA] II- della detta terrazza di copertura sovrastante il [OSCURATO:PERSONA] II,e l’illegittima occupazione da parte dei convenuti,con conseguente condanna degli stessi al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni. Proposto gravameda parte di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza n. 2116/2016 della Corte d’appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado in ordine al fatto che il bene era una terrazza a livello, in quanto da un punto di vista strutturale e funzionale era parte integrante del piano a cui era annessa, mentre la funzione di copertura dei piani sottostanti garantita dallo stesso manufatto si presentava come meramente sussidiaria, il complesso immobiliare inizialmente apparteneva a unico proprietario comune dante causa delle parti, la terrazza preesisteva alla costituzione del condominio ed era posta al servizio dell’abitazione dei convenuti già prima della ristrutturazione che aveva portato alla costituzione dei condomini. A seguito di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con ordinanza n. 21340 del 14-9-2017 questa Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Cort e d’Appello di Milano per la decisione della controversia sulla base del principio di diritto secondo il quale «nella controversia fra due aventi causa dell’unico originario proprietario di un complesso immobiliare, poi suddiviso in due distinti condomini, la proprietà di una terrazza a livello, svolgente funzione di copertura dei sottostanti piani di uno dei due edifici ed attigua di un’unità immobiliare ricompresa nell’altro edificio condominiale, è da ritenersi oggetto di proprietà comune dei proprietari delle unità immobiliari da essa coperte, a norma dell’art. 1117. N. 1), c.c., quale parte necessaria dell’esistenza del fabbricato, salvo che non risulti dal titolo l’espressa disposizione o destinazione della proprietà superficiaria della terrazza in favore del proprietario del contiguo appartamento estraneo al condominio». [OSCURATO:SOCIETA]. riassunse il giudizio ex art. 392 cod. proc. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo deceduto, chiedendo l’accoglimento delle sue domande in applicazione del principio di diritto. Si costituirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e in via subordinata la dichiarazione che sulla terrazza era stata costituita dalla società venditrice servitù a favore dell’appartamento venduto ai convenuti. Intervennero volontariamente in causa F [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., qualificandosi soggetti succeduti a titolo particolare a [OSCURATO:SOCIETA]., essendo subentrate nella sua partecipazione millesimale al [OSCURATO:PERSONA] II, facendo proprie le domande della stessaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza n. 4988 pubblicata il 16-11-2018 la Corte d’Appello di Milano, pronunciando quale giudice di rinvio, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento di servitù proposta dai convenuti, ha dichiarato che la porzione della terrazza costituente copertura dell’edificio [OSCURATO:PERSONA] II appartienein comproprietà ai partecipanti al condominio ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. e, per l’effetto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto occupanti sine titulo, al suo immediato rilascio; ha rigettato le altre domande e ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio, con ripartizione in misura paritaria delle spese di c.t.u. e condanna dei convenuti in riassunzione alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado. La sentenza del giudice di rinvio, in primo luogo, ha rigettato la tesi dei convenuti secondo la quale l’ordinanza della Cassazione che aveva disposto il rinvio fosse affetta da errore revocatorio, per non avere considerato che la costituzione dei due autonomi condomini Portici I e Portici II era avvenuta in tempi successivi e non avere considerato cheal momento della costituzione del condominio Portici II la terrazza che copriva il fabbricato era già pertinenza dell’appartamento di proprietà [OSCURATO:PERSONA], ubicato allo stesso livello dell’edificio contiguo costituente il già esistente [OSCURATO:PERSONA] I. Ha dichiarato che, dalla motivazione dell’ordinanza 21340/2017 della Cassazione, risultava che lecircostanze era no stat e ritenut e irrilevant i ai fini della decisione; ha aggiunto che l’argomentazione difensiva dei [OSCURATO:PERSONA] rischiava di rivelarsi contraddittoria in quanto, se la proprietà del terrazzo a livello fosse stata effettivamente trasferita dalla societàPortici al loro dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. con il contratto del 1988 quale pertinenza dell’appartamento ubicato nel contiguo [OSCURATO:PERSONA] I, ciò avrebbe comportato la costituzione del [OSCURATO:PERSONA] II in contemporanea al [OSCURATO:PERSONA] I per effetto dell’esistenza nello stesso edificio di porzioni appartenenti in proprietà esclusiva a soggetti diversi. Quindi la sentenza ha dichiarato che, come era sostanzialmente pacifico in causa,dai titoli contrattuali non risultava in alcun modo la volontà dell’originaria unica proprietaria del complesso edilizio società Portici di trasferire al dante causa dei [OSCURATO:PERSONA] la terrazza in questione, né risultava che la società Portici si fosse riservata la proprietà del bene al momento della costituzione del [OSCURATO:PERSONA] II per poi trasferirla a terzi; di conseguenza ha dichiarato l’appartenenza della terrazza in comproprietà indivisa ai partecipanti del [OSCURATO:PERSONA] II, del cui edificio costituiva copertura, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., con conseguente accoglimento della domanda dell’attrice in riassunzione partecipante di quel Condominio. Infine , la s entenza ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di accertamento sull’esistenza sulla terrazza di servitù costituita dalla società venditrice a favore dell’appartamento acquistato dai [OSCURATO:PERSONA], in quanto la domanda era stata proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio. 2.Con atto notificato il 18-1-2019 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, censurandola con quattro motivi. Hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., F [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 9 - 6 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , rubricato “ nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4, e per aver disatteso i fatti documentati e comunque non contestati circa la cronologia degli atti che hanno dato origine ai due condomini”, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia escluso l’errore revocatorio nell’ordinanza che aveva disposto il rinvio e abbia eseguito una ricostruzione del fatto dimostrando di non averlo a sua volta percepito nella reale successione gli accadimenti, tanto da dimenticare che unico era stato il soggetto venditore. Evidenziano che la società Portici fino al 1988 era stata unica proprietaria dell’intero complesso edilizio; nel 1988 con l’atto pilota del primo condominio denominato [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:SOCIETA]. cinque unità; nel 1993 la società Portici aveva venduto a Tagliore tti l’appartamento al secondo piano del [OSCURATO:PERSONA] , senza fare menzione nell’atto della terrazza econsegnandoglielo unitamente alla terrazza a livello copertura dell’altro edificio , per cui [OSCURATO:PERSONA] era divenuto condomino dell’unico condominio all’epoca esistente; n el 1996 la società Portici vendette a [OSCURATO:SOCIETA]. altre unità immobiliari, con l’atto pilota del secondo condominio che poi prese il nome di Portici II vicolo del Caldo 10/a. Rilevano perciò come sia in contrasto con la logica e il diritto che [OSCURATO:PERSONA], dalla posizione di proprietario del terrazzo o al più di comproprietario con gli altri condomini del [OSCURATO:PERSONA] I, unico condominio esistente fino al 1996, sia passato alla posizionedi occupante abusivo solo perché nel 1996 era stato costituito il [OSCURATO:PERSONA] II per fatto o negozio a lui estraneo. 1.1. Con il secondo motivo , rubricato “ nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. con effetto di inversione dell’onere della prova di cui è stato gravato il possessore ed esonerato il rivendicante, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4”, i ricorrenti sostengono che l’errore revocatorio abbia comportato l’effetto di porre l’art. 1117 cod. civ. come fonte dell’acquistodella proprietà da parte dei condomini del [OSCURATO:PERSONA] II benchél’azione svolta dalla società attrice fosse di rivendica nei confronti del possessore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sempre contrapposto l’eccezione “possideo quia possideo”, lasciando che fosse l’attrice a dimostrare la proprietà della terrazza; aggiungono che soltanto l’errore revocatorio, per il quale non si è tenuto conto dell’anteriorità di otto anni della costituzione del [OSCURATO:PERSONA] I rispetto al [OSCURATO:PERSONA] II, ha dato la forza di trasferire da un soggetto all’altro la proprietà o comproprietà che da otto anni era sua.1.2. I primi due motivi , che devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. Le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione, in quanto Corte Suprema, possono essere impugnate soltanto dinanzi alla medesima Corte nei limiti consentiti dall’ordinamento. Esse, in particolare, possono essere impugnate dinanzi alla Corte di cassazione mediante lo strumento della revocazione di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. e, quando la Corte ha deciso la causa nel merito, anche mediante i mezzi della revocazione e dell’ opposizione di terzo previsti dall'art. 391-terc.p.c., intro dotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 (cfr., Cass., Sez.3, n. 17457 del 09/08/2007; Cass. Sez. L, n. 1553 del 20/01/2017). Era onere dei ricorrenti, dunque, dedurre il preteso errore di fatto dinanzi alla Corte di cassazione mediante lo strumento processuale dell’art. 391 bis c.p.c. Non avendo adempito tale onere, i ricorrenti non avrebbero potuto dedurre in sede di giudizio di rinvio il preteso errore revocatorio contenuto nell’ordinanza n. 21340/2017 di questa Corte , né la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, avrebbe potuto esaminare le relative doglianze, ma avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare le relative questioni inammissibili. La mancata proposizione di ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e l’inammissibilità della deduzione, in sede di giudizio di rinvio, del preteso errore revocatorio contenuto nella pronuncia di questa Suprema Corte comportano l’assorbimento di ogni altra questione sul punto. 2. Con il terzo motivo , rubricato “ nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 818, 1117 , 1477 codice civile con riferimento all’art. 360, 1 comma, n.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 391 bis, 395, 402 c.p.c. con riferimento all’art.360, 1 comma, n.4”, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non abbia esaminato la sua deduzione secondo la quale si applicava alla fattispecie l’art. 818 cod. proc. civ., in forza del quale gli atti che riguardavano la cosa principale comprendono anche le pertinenze; evidenziano che il rogito di acquisto dell’appartamento a favore dei [OSCURATO:PERSONA] non dispone per la terrazza a livello alla quale si accede unicamente dall’appartamentoacquistato dai [OSCURATO:PERSONA] medesimi, che ai sensi dell’art. 1477 cod. civ. la venditrice aveva l’obbligo di consegnare la cosa insieme alle pertinenze e che alla terrazza i precedenti giudizi di merito avevano riconosciuto le caratteristiche della pertinenza; quindi , sostengono che il titolo contrario alla presunzione di cui all’art. 1117 cod. civ. esista. 2.1.Il motivo è infondato. La sentenza impugnata era vincolata all’applicazione del principio di diritto posto dall’ordinanzan. 21340/2017 di questa Corte che aveva disposto il rinvio,in forza della specifica previsione dell’art. 384 co. 2 cod. proc. civ. L’ordinanza n. 21340/2017 aveva statuito (pag. 5) che “la deroga all’attribuzione legale al condominio e l’attribuzione in proprietà esclusiva della terrazza a livello possono…derivare solo dal titolo…Non vale, come ha fatto dalla Corte d’Appello di Milano, considerare la terrazza a livello come pertinenza dell’appartamento da cui vi si accede, in quanto ciò supporrebbe l’autonomia ontologica della terrazza e l’esistenza del diritto reale su di essa, che consenta la sua destinazione al servizio dell’appartamento stesso, in difformità dell’attribuzione ex art. 1117 c.c., laddove, a norma dell’art. 819 c.c., la destinazione al servizio pertinenziale non pregiudica i diritti dei terzi, e quindi, non può pregiudicare i diritti dei condomini sulla cosa comune”. Il giudice del rinvio doveva verificare, in base alla testuale previsione del principio di diritto posto a pag. 6 dell’ordinanza , se risultasse «dal titolo l’espressa disposizione o destinazione della proprietà superficiaria della terrazza in favore del proprietario del contiguo appartamento estraneo al condominio»; alla stessa pag. 6 all’inizio l’ordinanza aveva testualmente specificato che « Nella fattispecie in esame, deve ulteriormente considerarsi che, per superare la presunzione di attribuzione della natura condominiale della terrazza a livello di copertura del [OSCURATO:PERSONA] II, occorre accertare, nel titolo negoziale da cui ha avuto origine lo stesso, l’espressa disposizione o destinazione della proprietà superficiaria esclusiva di essa in favore dei proprietari di un’unità immobiliare attigua, ma ricompresa in un diverso edificio condominiale (quello costituente il [OSCURATO:PERSONA] I)». Quindi, era necessario verificare l’esistenza di titolo negoziale cheattribuisse la proprietà superficiaria esclusiva della terrazza a favore dell’unità immobiliare dalla quale si accedeva alla terrazza, non potendo la previsione dell’art. 818 cod. proc. civ. sulla disciplina delle pertinenzesuperare l’attribuzione ex art. 1117 cod. civ. alla proprietà condominiale della terrazza che costituisce copertura del condominio. 3. Con il quarto motivo , rubricato “ nullità della sentenza per violazione dell’art. 1062 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n.3 e per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n.4”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile la domanda con la quale essi avevano chiesto fosse accertata la configurazione del rapporto della terrazza con l’appartamento come servitù costituita dal padre di famiglia ex art.1062 cod. civ. Riconoscono che la riproposizione delle domande ed eccezioni in sede di appello era stato fatto con il generico richiamo all’art. 346 cod. proc. civ., senza fare espressa menzione della domanda subordinata relativa alla servitù; rilevano però che tale richiamo non era necessario perché, avendo essi chiesto che venisse confermata la proprietà in capoa loro della terrazza ed essendo stata la domanda accolta, non avevano motivo di chiedere il meno avendo ottenuto il più, per cui era il giudizio di rinvio la prima occasione per insistere sulla vecchia domanda subordinata. In ordine alla natura di processo chiuso del processo di rinvio, i ricorrenti dichiarano di richiamare il principio posto da Cass. 16184/2011 sul giusto processo. 3.1.Il motivo è infondato. Secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di una disposizione specifica sulla forma con la quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art.346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione su di esse; tale riproposizione, seppure libera da forme, deve essere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice(Cass. sez. 6- 3 15-10-2020 n. 22311 Rv. 659416-01, Cass. sez. 2 11-5-2009 n. 10796 Rv. 608106-01,Cass. sez. 3 11-5-2005 n. 9878 Rv. 581394-01, Cass. sez. 1 20-8-2004 n. 16360 Rv. 5777245-01). Nella fattispecie i ricorrentiriconoscono di avere fatto in appello solo richiamo all’art. 346 cod. proc. civ., ma è evidente che tale richiamo non soddisfa il criterio della riproposizione della domanda in modo specifico, che l’art. 346 cod. proc. civ. esprime richiedendo che le domande e le conclusioni siano riproposte “espressamente”. In ordine al divieto di proporre nuove domande nel giudizio di rinvio, la previsione dell’art. 394 co.3 cod. proc. civ. è esplicita e sul punto i ricorrenti neppure propongono motivo di ricorso ammissibile. 4.In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese di lite del grado, in dispositivo liquidate.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione,a favore dei controricorrenti, delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono, ex art. 13 co.1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di ulteriore importo a tito
Sentenza Cassazione n. 18581/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris