CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 20365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato, del 5 gennaio 2026, il Tribunale di Brescia –Sezione misure di prevenzione – ha dichiarato inammissibile la richiesta di GezimSallaku volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativaprevia comunicazione di avvenuto cambio di dimora.In data 21 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto a misura di prevenzionepersonale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiornonel Comune di residenza, applicata con decreto del Tribunale del 15 dicembre2023- ha chiesto l’autorizzazione ad allontanarsi quotidianamente dal domicilio persvolgere attività lavorativa per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]., prospettandol’eventuale trasferimento della propria dimora in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, inipotesi di accoglimento della richiesta.Con decreto del 2 dicembre 2025, il Tribunale ha rigettato l’istanza,valorizzando gli esiti degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, dai qualiemergevano dubbi sulla effettiva operatività e solidità economico-finanziaria dellasocietà indicata come possibile datore di lavoro, nonché l’incompatibilità dellarichiesta con le prescrizioni della misura di prevenzione applicata per la prospettatapossibilità dell’esigenza di effettuare continui spostamenti fra più regioni.In data 16 dicembre 2025, il prevenuto ha presentato nuova istanza,qualificata come comunicazione ex art. 8 d.lgs. n. 159/2011, volta a ottenere il“nulla osta” per la polizia giudiziaria ai fini del trasferimento della dimora.Con successivo decreto del 5 gennaio 2026, oggi impugnato, il Tribunale di Brescia– Sezione misure di prevenzione – ha dichiarato inammissibile la richiesta,rilevando che lo spostamento del luogo di esecuzione dell’obbligo di soggiornopresuppone un provvedimento autorizzatorio del Tribunale e che, comunque, allaluce degli approfondimenti già svolti, non sussistono gravi e comprovate ragionitali da rendere necessario l’allontanamento del prevenuto dal domicilio coatto,confermando i motivi che avevano determinato il rigetto della precedente istanza.2.Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma delsuo difensore.2.1. Con unico motivo denuncia violazione degli artt. 8, commi 3 e 6, 12 deld.lgs. 159/2011 nonché 170 del T.U.L.P.S., e vizio di motivazione apparente inordine alla ritenuta insussistenza del diritto del sorvegliato speciale di fissare illuogo di dimora. Deduce: che il diritto del sottoposto alla misura di prevenzionedella sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di fissare la propria dimora èriconosciuto dall’art. 8, comma 3, d.lgs. 159/2011; che, erroneamente, ilTribunale ha applicato l’art. 12 del d.lgs. 159/2011 circa la “necessità dicomprovate ragioni che rendano assolutamente necessario l’abbandono deldominio coatto”; che, inoltre, l’art. 170 T.U.L.P.S. che consente all’ammonito difissare stabilmente la propria dimora e farla conoscere, nel termine stesso,all’autorità locale di pubblica sicurezza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Va preliminarmente ricordato che, in materia di misure di prevenzionepersonali, la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno comportauna limitazione qualificata della libertà di circolazione, la cui modifica – anche solotemporanea – è subordinata, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 159/2011, allasussistenza di gravi e comprovate ragioni che rendano assolutamente necessariol’allontanamento del prevenuto dal luogo di residenza o dimora, nonché a unospecifico provvedimento autorizzatorio del Tribunale.Devono essere posti su un piano differente la facoltà del prevenuto dicomunicare la dimora (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), al momento diapplicazione della misura, e la facoltà di chiedere la modifica della stessa, anchecon riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligo di soggiorno ( art. 11, comma2, d.lgs. 159/2011) in quanto modifica che incide direttamente sul contenuto dellamisura che non può avvenire in via unilaterale né mediante una meracomunicazione, dovendo essere autorizzata dall’autorità giudiziaria che ha emessoil provvedimento.Su di un piano ulteriore si colloca, infine, la possibilità per il prevenuto di essereautorizzato ad un allontanamento temporaneo dalla sua residenza o dimora, peruna delle ragioni tipizzate previste dal legislatore ( art. 12 d.lgs.159/2011), perfini di accertamenti sanitari o gravi e comprovati motivi di famiglia, cui si èaggiunta, per via interpretativa, l’ipotesi che la necessità di allontanamentotemporaneo sia collegata ad esigenze lavorative.1.1.Il decreto impugnato si colloca in linea con il consolidato orientamento dilegittimità secondo cui l’autorizzazione del sottoposto a misura di prevenzione conobbligo di soggiorno ad allontanarsi dal luogo di soggiorno, è possibile anche peresigenze lavorative ancorchè non espressamente contemplate dall’art. 12 deld.lgs. 159/2011 (Sez. 1, n.27576 del 23/06/2010, Rv. 247675; Sez. 1, Sentenzan. 44152 del 05/11/2003 Rv. 226691; Sez. 1, Sentenza n. 1121 del 24/04/1989,Rv. 181451). È stato, inoltre, precisato che comunque la prescrizione del divietodi soggiorno può essere sì temporaneamente modificata anche per ragioni dilavoro, a condizione, tuttavia, che trattasi di ragioni del pari gravi e comprovate,e cioè di contingenti ragioni che rendano assolutamente necessario, pena graviconseguenze, l'allontanamento della persona sottoposta a misura di prevenzione,con esclusione quindi di una applicazione indiscriminata al di fuori dei limiti che lesono propri e, quindi, anche nei casi di esigenze, pur legittime, che non abbianoperò il carattere di urgenza e gravità previste dalla legge (Sez. 1, n. 23392del 24/06/2020, Rv. 279439 – 01), per il sotteso rischio di frustrare, altrimenti, lanecessità di garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica e della tutela sociale,propria della misura applicata.2.Ricostruita la cornice normativa di riferimento, deve rilevarsi che, nel caso dispecie, le censure della difesa risultano fuori fuoco rispetto alla motivazione delprovvedimento impugnato e alle medesime ragioni addotte a fondamento dellastessa istanza dall’interessato.Va considerato, invero, che: con la prima istanza, esitata con provvedimentodel 2 dicembre 2025, il prevenuto ha chiesto l’autorizzazione ad allontanarsi dallapropria dimora, ogni giorno, dalle ore 7:00 alle ore 21:00 al fine di svolgere attivitàlavorativa alle dipendenze della società “[OSCURATO:SOCIETA].” comunicando,contestualmente, che avrebbe trasferito " la propria dimora in Milano in viaCapellini n. 14 a far data dalla comunicazione dell'accettazione della richiesta diautorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa”; il Tribunale, richiamandol’esito di accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, non ha concessol’autorizzazione rilevando che gli approfondimenti svolti sulla natura dell’attivitàlavorativa non consentivano di ritenerla idonea a integrare una esigenza assolutae indifferibile considerati i dubbi prospettati dalla p.g. sulla “solidità economico-finanziaria della [OSCURATO:SOCIETA].” e sulla “sua effettiva operatività quale societàsvolgente l'attività di consulenza e gestione amministrativa di immobili”; è stato,altresì, considerato che l’accoglimento dell’istanza avrebbe comportato lanecessità di spostamenti continui in cinque regioni, con il conseguente rischio dineutralizzare di fatto le prescrizioni e limitazioni alla libertà di circolazionediscendenti dalla misura di prevenzione personale.Successivamente, il prevenuto ha reiterato la propria istanza comunicando“l'intenzione di fissare la propria dimora a Milano, via [OSCURATO:PERSONA], n. 14,presso un immobile di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA].” per la quale ha nuovamentechiesto di essere autorizzato a “svolgere attività lavorativa”; il Tribunale si èpronunciato con il decreto impugnato dichiarando inammissibile l’istanza eribadendo l’insussistenza di ragioni per autorizzare un mutamento del luogo diesecuzione dell'obbligo di soggiorno ed un allontanamento dal luogo del domiciliocoatto, richiamando il precedente provvedimento emesso il 2 dicembre 2025, concui aveva respinto “identica richiesta di spostamento dal domicilio obbligato perragioni di lavoro”.3.Il provvedimento impugnato, pertanto, previo richiamo del precedenteprovvedimento, è risultato incentrato essenzialmente sulla mancanza deipresupposti per autorizzare lo svolgimento di attività lavorativa, in conformità allaprospettazione che ne aveva fatto lo stesso interessato che aveva indicato iltrasferimento del luogo di dimora come conseguenza dell’attività lavorativa.La motivazione addotta appare immune da vizi giuridici e logici essendosi ilTribunale limitato ad evidenziare la mancanza dei presupposti per autorizzare losvolgimento dell’attività richiesta in considerazione dei continui trasferimenti fradiverse Regioni che avrebbe potuto comportare.Le doglianze posta a fondamento del ricorso devono essere, pertanto, respintein quanto eccentriche rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato oltreche al nucleo essenziale delle ragioni sottese alla medesima istanza.4.Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]