Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08917/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata, su concorde richiesta delle parti, la pena di quattro anni di reclusione ed C 14.000 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entrambi tratti a giudizio per un episodio di detenzione a fini di spaccio di hashish e marijuana e il solo Lizzio per un ulteriore episodio di detenzione di cocaina, nonché per i reati di detenzione di arma clandestina e ricettazione della stessa; rilevato che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; rilevato che il ricorso presentato dal Nigro con il quale lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche esula dalle ipotesi, tassativamente elencate dall'art. 448 comma 2-bis cod. pen., per le quali è consentita l'impugnativa innanzi a questa Corte, costituite solo da motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, dal difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, dall'erronea qualificazione giuridica del fatto e dall'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato quanto al ricorso del Lizzio che, pur rientrando le dispiegate doglianze nei motivi formalmente consentiti dall'art. 448 comma 2 bis cod. pen. in quanto afferenti il primo motivo all'asserita unicità della condotta in relazione ai due episodi di detenzione contestati ai capi a) e b) e il secondo alla qualificabilità del reato di cui al capo b) nella fattispecie di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, ciò nondimeno la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai soli detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026); rilevato, per contro, che le censure così come prospettate si risolvono in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati né gli elementi giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto quanto al secondo motivo, né quanto al primo gli elementi dimostrativi della collocazione delle due condotte, aventi ad oggetto sostanze stupefacenti di natura e quantitativi tra loro diverse, la prima delle due soltanto, peraltro, contestatagli in concorso con l'altro ricorrente, alla stessa unità spaziale e temporale; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata, su concorde richiesta delle parti, la pena di quattro anni di reclusione ed C 14.000 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], entrambi tratti a giudizio per un episodio di detenzione a fini di spaccio di hashish e marijuana e il solo Lizzio per un ulteriore episodio di detenzione di cocaina, nonché per i reati di detenzione di arma clandestina e ricettazione della stessa; rilevato che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; rilevato che il ricorso presentato dal Nigro con il quale lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche esula dalle ipotesi, tassativamente elencate dall'art. 448 comma 2-bis cod. pen., per le quali è consentita l'impugnativa innanzi a questa Corte, costituite solo da motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, dal difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, dall'erronea qualificazione giuridica del fatto e dall'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato quanto al ricorso del Lizzio che, pur rientrando le dispiegate doglianze nei motivi formalmente consentiti dall'art. 448 comma 2 bis cod. pen. in quanto afferenti il primo motivo all'asserita unicità della condotta in relazione ai due episodi di detenzione contestati ai capi a) e b) e il secondo alla qualificabilità del reato di cui al capo b) nella fattispecie di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, ciò nondimeno la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai soli detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026); rilevato, per contro, che le censure così come prospettate si risolvono in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati né gli elementi giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto quanto al secondo motivo, né quanto al primo gli elementi dimostrativi della collocazione delle due condotte, aventi ad oggetto sostanze stupefacenti di natura e quantitativi tra loro diverse, la prima delle due soltanto, peraltro, contestatagli in concorso con l'altro ricorrente, alla stessa unità spaziale e temporale; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08917/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris