CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 15051/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti in considerazione della circostanza che il campanello dell'abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell'assenza dell'imputato investono /in modo inammissibde la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera in modo del tutto generico la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati; ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto (orar(o notturno dell'allontanamento) in ragione dell'intensità del dolo per la violazione rimasta priva di giustificazioni, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, sì stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente