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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 18819/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18887/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Opposizione di terzo revocatoria R.G.N.

Ud. 08/06/2023 CC Sez.

S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 2 di 10 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimat o – avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 116/2019,pubblicata il 14/03/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi il Tribunale di Sassari, opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c., onde ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti della sentenza del Tribunale di Sassari n. 160/2012 emessa in data 2 febbraio 2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata verificata la scrittura privata conclusa tra le parti in data 28 gennaio 2002, avente ad oggetto la vendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] dialcuni immobili ubicati nel Comune di Nulvi(località “[OSCURATO:PERSONA]”).

A fondamento della domanda, [OSCURATO:PERSONA] riferì di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] in base ad una sentenza penale di condanna che aveva riconosciuto alla stessa attrice un a provvisionale di € 100.000,00 in relazione ad un reato di appropriazione indebita; di avere intrapreso nel 2010 Sez.

S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 3 di 10 un primo pignoramento immobiliare su immobili di [OSCURATO:PERSONA] in Nulvi nonché –a causa della impossibilità di trascrivere il pignoramento per errore nella indicazione dei beni –un secondo pignoramento in rettifica del 5 febbraio 2012, trascritto in data 22 novembre 2012; di essere stata convenuta da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione all’esecuzione, avendo l’opponente dedotto la propria titolarità dei beni sulla scorta, appunto, della sentenza del Tribunale di Sassari.

Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] e rimasto contumace [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Sassari, con sentenza 1860/2015 del 10 dicembre 2015, rigettò l’opposizione, ritenendo che l’atto dispositivo fosse anteriore al sorgere del credito e che non fossero state fornite prove della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione.

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Cagliari –Sezione dist. di Sassa ri, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], riformò la decisione di prime cure, dichiarando inopponibile all’appellante la sentenza del Tribunale di Sassari n. 160/2012 emessa in data 2 febbraio 2012.

La Corte territoriale, infatti, stabilì che: fondato era il motivo di appello col quale era dedotta la violazione dell’art. 2704 c.c. in quanto la data certa della scrittura datata 28 gennaio 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere collocata in epoca anteriore alla instaurazione del giudizio di verificazione – avvenuta Sez.

S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 4 di 10 nel 2011 – e soprattutto non poteva essere fatta risalire al 2010, data di pronuncia della sentenza penale di condanna di [OSCURATO:PERSONA], recante la statuizione sulla provvisionale a favore di [OSCURATO:PERSONA]; infondate erano le doglianze riferite al l’errata applicazione dell’art. 2901 c.c., anziché dell’art. 404 c.p.c., non avendo l’appellante compreso la ratio effettiva della decisione di prime cure , che si era limitata ad un mero richiamo all’art. 2901 c.c.; fondato era, invece , anche l’ulteriore m otivo di gravame con il quale la [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’esistenza di una serie di elementi indiziari che convergevano nel confermare la sussistenza di un accordo fraudolento tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in virtù del quale doveva ritenersi che la scrittura datata 28 gennaio 2002 fosse stata confezionata in realtà in data prossima alla instaurazione del giudizio di verificazione, al fine di sottrarre i beni all’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA].

3. Per la cassazione della citata sentenza della Corte d’Appello di Cagliari –Sezione dist. di Sassari ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380-bis.1.c.p.c.

Sez.

S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 5 di 10 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 404, secondo comma, c.p.c.

La ricorrente, richiamati gli orientamenti di questa Corte che ricollegano la legittimazione ad agire ex art. 404, secondo comma, c.p.c. alla titolarità di un credito caratterizzato dalla certezza, si duole del fatto che la Corte territoriale abbia accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA], nonostante il credito da quest’ultima vantato fosse privo, per l’appunto, del requisito della certezza, in quanto portato da una sentenza penale non passata in giudicato.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il credito della [OSCURATO:PERSONA] fosse anteriore alla scrittura tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto la data certa di quest’ultima doveva essere ricollegata al momento della iscrizione a ruolo del procedimento di verificazione delle firme, mentre ilcredito della [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi divenuto certo solo con il passaggio in giudicato della sentenza penale pronunciata dalla Corte d’appello di Cagliari – Sezione dist. di Sassari del 15 maggio 2012.

Sez.

S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 6 di 10 2.Il primo motivo di ricorso è infondato.

A tale approdo si giunge agevolmente proprio sulla scorta del precedente di questa Corte invocato in ricorso, e cioè Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6378 del 13/03/2017 , essendo stato chiarito in quell’occasione (peraltro anche sulla scia di Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12144 del 23/05/2006) che “il carattere di impugnazione straordinaria dell'opposizione di terzo revocatoria induce a ritenere che la nozione di «creditori di una delle parti», di cui all'art. 404, cit., vada interpretata in senso più restrittivo dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria, nel senso che per creditore, ai fini dell'impugnazione in questione, deve intendersi chi effettivamente rivesta tale qualità, pur se sottoposta a termine o a condizione, al momento della proposizione di essa”, nel contempo puntualizzando, tuttavia, che il carattere di certezza del credito vantato dell’opponente deve essere inteso “ non già nel senso che deve basarsi su un precedentegiudicato, ma nel senso che deve essere accertato, anche in viaincidentale, dal giudice dell'opposizione, sulla base delle prove fornite dall'opponente, gravato del relativo onere”.

Da tali principi la decisione impugnata non si è discostata, dal momento che – come ben evidenziato dalla sintesi delle difese offerta dalla stessa decisione della Corte territoriale – nessuna concreta contestazione era stata mossa in ordine all’an della pretesa creditoria dell’odierna controricorrente, essendosi tutte le difese concentrate sul profilo, da un lato,dell’elemento soggettivo della collusione attribuita ad [OSCURATO:PERSONA] e Sez.

S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 7 di 10 [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, del rapporto temporale tra la scrittura privata intercorsa i medesimi, il successivo giudizio di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni ed il distinto procedimento penale nel quale l’odierna controricorrente aveva conseguito il riconoscimento della provvisionale.

Tale essendo il quadro delle difese, deriva che il profilo dell’esistenza del credito - e della conseguente legittimazione della [OSCURATO:PERSONA]– è risultato priv o di concreta contestazione per entrambi i gradi del giudizio di merito, dovendosi, anzi, rilevare chela controricorrente ha dedotto nella presente sede la novità della questione, operando di conseguenza il principio reiteratamente affermato da questa Corte in tema di deduzione di questioni di cui non sia cenno nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14477 del 06/06/2018).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici Sez.

S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 8 di 10 della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).

Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Cortedi legittimità il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Nel caso in esame, la ricorrente non deduce alcuna concreta violazione dell’art. 2704 c.c. da parte della Corte d’appello, ed anzi, viene a sostenere proprio quanto affermato da quest’ultima, e cioè che la data certa della scrittura tra la ricorrente e l’intimato deve essere individuata nella iscrizione a ruolo del procedimento che aveva ad oggetto la scrittura medesima.

Le doglianze formulate con il motivo concernono, in realtà, il ben distinto profilo della individuazione della data di insorgenza del credito vantato dalla controricorrente, e cioè un Sez.

S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 9 di 10 profilo che non solo è estraneo all’ambito dell’art. 2704 c.c. ma è anche concernente valutazioni di merito estranee all’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., potendosi osservare che le argomentazioni del ricorso omettono di distinguere tra il tempo in cui sorge il diritto al risarcimento del danno da illecito – da individuarsi nel momento in cui l’illecito viene a ledere la sfera giuridica del danneggiato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 886 9 del 31/03/2021: “il credito derivante da fatto illecito sorge nel momento in cui il fatto si è compiuto, altro essendo il suo accertamento e la sua liquidazion e” ) – e , appunto, la sua successiva liquidazione per effetto della decisione giurisdizionale che tale illecito accerta.

4. Il ricorso deve,quindi, essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorr ente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. Sez.

S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 10 di 10 La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.700,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18887/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Opposizione di terzo revocatoria R.G.N. Ud. 08/06/2023 CC Sez. S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 2 di 10 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimat o – avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 116/2019,pubblicata il 14/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi il Tribunale di Sassari, opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c., onde ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti della sentenza del Tribunale di Sassari n. 160/2012 emessa in data 2 febbraio 2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata verificata la scrittura privata conclusa tra le parti in data 28 gennaio 2002, avente ad oggetto la vendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] dialcuni immobili ubicati nel Comune di Nulvi(località “[OSCURATO:PERSONA]”). A fondamento della domanda, [OSCURATO:PERSONA] riferì di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] in base ad una sentenza penale di condanna che aveva riconosciuto alla stessa attrice un a provvisionale di € 100.000,00 in relazione ad un reato di appropriazione indebita; di avere intrapreso nel 2010 Sez. S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 3 di 10 un primo pignoramento immobiliare su immobili di [OSCURATO:PERSONA] in Nulvi nonché –a causa della impossibilità di trascrivere il pignoramento per errore nella indicazione dei beni –un secondo pignoramento in rettifica del 5 febbraio 2012, trascritto in data 22 novembre 2012; di essere stata convenuta da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione all’esecuzione, avendo l’opponente dedotto la propria titolarità dei beni sulla scorta, appunto, della sentenza del Tribunale di Sassari. Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] e rimasto contumace [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Sassari, con sentenza 1860/2015 del 10 dicembre 2015, rigettò l’opposizione, ritenendo che l’atto dispositivo fosse anteriore al sorgere del credito e che non fossero state fornite prove della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Cagliari –Sezione dist. di Sassa ri, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], riformò la decisione di prime cure, dichiarando inopponibile all’appellante la sentenza del Tribunale di Sassari n. 160/2012 emessa in data 2 febbraio 2012. La Corte territoriale, infatti, stabilì che: fondato era il motivo di appello col quale era dedotta la violazione dell’art. 2704 c.c. in quanto la data certa della scrittura datata 28 gennaio 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere collocata in epoca anteriore alla instaurazione del giudizio di verificazione – avvenuta Sez. S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 4 di 10 nel 2011 – e soprattutto non poteva essere fatta risalire al 2010, data di pronuncia della sentenza penale di condanna di [OSCURATO:PERSONA], recante la statuizione sulla provvisionale a favore di [OSCURATO:PERSONA]; infondate erano le doglianze riferite al l’errata applicazione dell’art. 2901 c.c., anziché dell’art. 404 c.p.c., non avendo l’appellante compreso la ratio effettiva della decisione di prime cure , che si era limitata ad un mero richiamo all’art. 2901 c.c.; fondato era, invece , anche l’ulteriore m otivo di gravame con il quale la [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’esistenza di una serie di elementi indiziari che convergevano nel confermare la sussistenza di un accordo fraudolento tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in virtù del quale doveva ritenersi che la scrittura datata 28 gennaio 2002 fosse stata confezionata in realtà in data prossima alla instaurazione del giudizio di verificazione, al fine di sottrarre i beni all’esecuzione della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Per la cassazione della citata sentenza della Corte d’Appello di Cagliari –Sezione dist. di Sassari ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380-bis.1.c.p.c. Sez. S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 5 di 10 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 404, secondo comma, c.p.c. La ricorrente, richiamati gli orientamenti di questa Corte che ricollegano la legittimazione ad agire ex art. 404, secondo comma, c.p.c. alla titolarità di un credito caratterizzato dalla certezza, si duole del fatto che la Corte territoriale abbia accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA], nonostante il credito da quest’ultima vantato fosse privo, per l’appunto, del requisito della certezza, in quanto portato da una sentenza penale non passata in giudicato. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il credito della [OSCURATO:PERSONA] fosse anteriore alla scrittura tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto la data certa di quest’ultima doveva essere ricollegata al momento della iscrizione a ruolo del procedimento di verificazione delle firme, mentre ilcredito della [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi divenuto certo solo con il passaggio in giudicato della sentenza penale pronunciata dalla Corte d’appello di Cagliari – Sezione dist. di Sassari del 15 maggio 2012. Sez. S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 6 di 10 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. A tale approdo si giunge agevolmente proprio sulla scorta del precedente di questa Corte invocato in ricorso, e cioè Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6378 del 13/03/2017 , essendo stato chiarito in quell’occasione (peraltro anche sulla scia di Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12144 del 23/05/2006) che “il carattere di impugnazione straordinaria dell'opposizione di terzo revocatoria induce a ritenere che la nozione di «creditori di una delle parti», di cui all'art. 404, cit., vada interpretata in senso più restrittivo dell'analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all'azione revocatoria, nel senso che per creditore, ai fini dell'impugnazione in questione, deve intendersi chi effettivamente rivesta tale qualità, pur se sottoposta a termine o a condizione, al momento della proposizione di essa”, nel contempo puntualizzando, tuttavia, che il carattere di certezza del credito vantato dell’opponente deve essere inteso “ non già nel senso che deve basarsi su un precedentegiudicato, ma nel senso che deve essere accertato, anche in viaincidentale, dal giudice dell'opposizione, sulla base delle prove fornite dall'opponente, gravato del relativo onere”. Da tali principi la decisione impugnata non si è discostata, dal momento che – come ben evidenziato dalla sintesi delle difese offerta dalla stessa decisione della Corte territoriale – nessuna concreta contestazione era stata mossa in ordine all’an della pretesa creditoria dell’odierna controricorrente, essendosi tutte le difese concentrate sul profilo, da un lato,dell’elemento soggettivo della collusione attribuita ad [OSCURATO:PERSONA] e Sez. S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 7 di 10 [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, del rapporto temporale tra la scrittura privata intercorsa i medesimi, il successivo giudizio di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni ed il distinto procedimento penale nel quale l’odierna controricorrente aveva conseguito il riconoscimento della provvisionale. Tale essendo il quadro delle difese, deriva che il profilo dell’esistenza del credito - e della conseguente legittimazione della [OSCURATO:PERSONA]– è risultato priv o di concreta contestazione per entrambi i gradi del giudizio di merito, dovendosi, anzi, rilevare chela controricorrente ha dedotto nella presente sede la novità della questione, operando di conseguenza il principio reiteratamente affermato da questa Corte in tema di deduzione di questioni di cui non sia cenno nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14477 del 06/06/2018). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Si deve rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici Sez. S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 8 di 10 della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Cortedi legittimità il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Nel caso in esame, la ricorrente non deduce alcuna concreta violazione dell’art. 2704 c.c. da parte della Corte d’appello, ed anzi, viene a sostenere proprio quanto affermato da quest’ultima, e cioè che la data certa della scrittura tra la ricorrente e l’intimato deve essere individuata nella iscrizione a ruolo del procedimento che aveva ad oggetto la scrittura medesima. Le doglianze formulate con il motivo concernono, in realtà, il ben distinto profilo della individuazione della data di insorgenza del credito vantato dalla controricorrente, e cioè un Sez. S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 9 di 10 profilo che non solo è estraneo all’ambito dell’art. 2704 c.c. ma è anche concernente valutazioni di merito estranee all’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., potendosi osservare che le argomentazioni del ricorso omettono di distinguere tra il tempo in cui sorge il diritto al risarcimento del danno da illecito – da individuarsi nel momento in cui l’illecito viene a ledere la sfera giuridica del danneggiato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 886 9 del 31/03/2021: “il credito derivante da fatto illecito sorge nel momento in cui il fatto si è compiuto, altro essendo il suo accertamento e la sua liquidazion e” ) – e , appunto, la sua successiva liquidazione per effetto della decisione giurisdizionale che tale illecito accerta. 4. Il ricorso deve,quindi, essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorr ente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. Sez. S2 - R.G. 18887/2019 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 10 di 10 La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.700,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa
Sentenza Cassazione n. 18819/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris