CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari accoglieva il reclamo presentato da FERRARO Giuseppe e, per l'effetto, previa disapplicazione di un ordine di servizio, ordinava alla direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari di consentire al detenuto di effettuare mediante video-chiamata il colloquio in presenza mensile ovvero quello telefonico, cui lo stesso abbia diritto ai sensi dell'art. 41bis, co. 2quater, lett. b), ord. pen. Ordinava, inoltre, che, in caso di impossibilità del congiunto a recarsi nell'istituto di pena prossimo al luogo di residenza in ragione di limitazioni Covid-19, il colloquio potesse essere svolto mediante collegamento con l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - i l Ministero della Giustizia deducendo i seguenti motivi di gravame: I. la violazione dell'art. 69, co. 6, lett. b), ord. pen. e degli artt. 1, 35b1s, 41bis ord. pen.; e dell'art. 23, co. 1, d.l. 137/2020, a tenore del quale "resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020. n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogata dalle disposizioni del presente articolo". La difesa eccepisce che il colloquio in video collegamento sia una mera modalità inizialmente sostenuta dalla stessa Amministrazione per categorie di detenuti con un profilo di pericolosità molto basso e successivamente estesa anche a detenuti con un profilo più elevato di pericolosità ma solo per far fronte alla emergenza sanitaria. In ogni caso la possibilità di applicazione di tale modalità di svolgimento del colloquio al detenuto in regime differenziato può riconoscersi esclusivamente in relazione a situazioni del tutto eccezionali, strettamente connesse con la storia personale dei soggetti interessati e lo stato di emergenza sanitaria non può integrare, di per sé, gli estremi di tale assoluta eccezionalità. II. Violazione dell'art. 69, co. 6, lett. b), ord. pen. e degli artt. 1, 35b1s, 41bis, ord. pen.; dell'art. 97 Cost.; e dell'art. 4, L. 2248/1865. La difesa erariale eccepisce un eccesso dei poteri nella parte in cui il Tribunale di Sorveglianza dispone, in caso di impossibilità del congiunto a recarsi all'istituto di pena prossimo al luogo di residenza in ragione di limitazioni Covid-19, la possibilità per lo stesso di svolgere il colloquio mediante collegamento con l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, in ragione della linea interpretativa giurisprudenziale già emersa nella presente sede di lpgittimità, i cui contenuti sono da intendersi qui riproposti ( v. per tutte Sez. I n. 19290 del 9.4.2021, rv 281221). Alla declaratoria di inammissibilità non segue altra statuizione, in ragione della natura pubblica della parte ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere est