Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:124
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
8 ottobre 2008
Causa F‑44/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Procedura di attribuzione dei punti di merito al [OSCURATO:PERSONA] europeo – Illegittimità delle istruzioni che disciplinano tale procedura – Scrutinio per merito comparativo»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
del [OSCURATO:PERSONA] europeo 16 ottobre 2006 con la quale le viene attribuito un solo punto di merito per l’esercizio 2005.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionati, artt. 43 e 45)
2.
Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità
(Art. 241 CE)
1.
Lo scrutinio per merito comparativo ai fini dell’attribuzione, ad un funzionario, di punti di merito può essere effettuato
solo in seno alla sua direzione generale di assegnazione, alla luce del numero limitato di punti di merito disponibili per
direzione generale e in considerazione del fatto che ciascun funzionario promuovibile di una direzione o di un servizio concorre
con tutti gli altri funzionari della sua direzione o del suo servizio per un numero limitato di punti di merito. La direzione
generale designata per attribuire i punti di merito è quella in cui il funzionario ha trascorso il periodo più lungo di assegnazione
nel corso dell’anno di riferimento.
(v. punti 44 e 45)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 8 marzo 2006, causa T‑289/04, Lantzoni/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑39 e II‑A‑2‑171,
punti 68 e 69), e 27 settembre 2006, causa T‑156/05, Lantzoni/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑189 e II‑A‑2‑969, punti
52 e 53)
2.
La portata di un’eccezione di illegittimità dev’essere limitata a quanto indispensabile alla soluzione della controversia.
L’atto generale di cui è eccepita l’illegittimità dev’essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie
oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale di
cui trattasi.
(v. punto 61)
Riferimento:
Corte: 31 marzo 1965, causa 21/64, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 222, in particolare pag. 238); 13 luglio
1966, causa 32/65, Italia/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 296, in particolare pag. 323)
Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1993, cause riunite T‑6/92 e T‑52/92, Reinarz/Commissione (Racc. pag. II‑1047, punto
57), e 3 febbraio 2000, causa T‑60/99, Townsend/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑11 e II‑45, punto 53)
Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑19/05, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑41 e II‑A‑1‑135,
punto 57)