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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23557/2023

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seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio iscritto al n. 2183/2023 R.G. proposto dal Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli , con ordinanza dell’11 gennaio 2023, comunicata il 16 gennaio 2023 , nel procedimento iscritto al n. 5344/2021, promossoda: [OSCURATO:PERSONA], contro Comune di Casal di Principe; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di competenza d'ufficio (art. 45 c.p.c.) lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è giudice competente alla trattazione della causa.

Rilevato che: il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza funzionale, in favore di quella del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in relazione a controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Casal di Principe , avente ad oggetto domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ. per i danni subiti a seguito del riversamento, il 16 novembre 2020, nel proprio locale commerciale sito nella via Milano di quel Comune , di abbondante acqua mista a melmafuoriuscita, in occasione di avverse condizioni metereologiche, dalla rete fognaria, già ostruita e intasata; ha motivato tale provvedimento richiamando il principio affermato, ex aliis , da Cass. n. 27207 del 2020, secondo cui «spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. n. 1775 del 1933, le domande risarcitorie in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende concernenti il governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche»; il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza dell’11 gennaio 2023, comunicata il 16 gennaio 2023, ha richiesto a questa Corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando cheerroneamente il predetto giudice ordinario aveva fatto applicazione del surrichiamato principio, in quanto non pertinente alla fattispecie, da ritenersi piuttosto governata dal diverso e consolidato principio secondo cui le acque, piovane e nere, convogliate nelle fognature nonsono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse; la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il P.M. ha concluso per l’accoglimentodel proposto regolamento di competenza d’ufficio e la conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: l’istanza che solleva il conflitto di competenza ex officio è infondata; in fattispecie per molti profili analoga Cass. n. 7724 del 20/03/2019ha condivisibilmente osservato quanto segue: ─ s econdo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile , il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l'eventuale richiesta d'ufficio avanzata da quest'ultimo va dichiarata inammissibile (cfr. Cass.n. 4077 del 25/02/2005; n. 6464 del 21/03/2011; n. 17454 del 23/07/2010; n. 12152 del 16/07/ 2012; n. 19167 del 06/11/2012; n. 15789 del 10/07/2014; n. 728del 19/01/2015); ─ la questione controversa se il giudice ad quem, avanti il quale il giudizio venga riassunto, po ssa sollevare il conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. anche nel c aso in cui ravvisi l'errore del giudice a quo che si era dichiarato incompetente ratione materiae , è statarisolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1202 del 18/01/2018) enunciando il principio di diritto secondo cui « è inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore (o per territorio derogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia (o per territorio inderogabile), l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 49, comma sec ondo , c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris (o per territorio) non consentito dall'ordinamento, perinsindacabile scelta di merito legislativo»; ─ in sostanza, aderendo all'orientamento maggioritario seguito anche dal precedente di Cass. Sez.

U . n. 21582 del 19/10/2011, le Sezioni Unite, pur dopo aver evidenziato le aporie di entrambi gli orientamenti in contrasto, hanno rilevato che «l o scopo della norma [art. 45 c.p.c.] è soltanto quello di evitare che un giudice conosca d'una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice; ogni qual volta - invece - non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile è evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris»; c on la conseguenza che « l'esperimento del regolamento di competenza d'ufficio postula che ─ emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente ─ quest'ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile spetti al primo o ad un terzo giudice; viceversa è inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta,nell'escludere di essere munito di competenza per materia ritenga che lacompetenza sia, per quella data controversia, ripartita solo ratione valoris : in tal caso, conclude l'orientament o maggioritario, ogni questione relativa a quest'ultimo profilo resta preclusa»; ─ nella specie il Tribunale regionale delle acque pubbliche ha svolto condivisibili argomentazioni intese a destituire di qualsiasi fondamento giuridica la dichiarazione di in competenza per materia resa dal Tribunale Ordinario di Napoli, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha individuato la competenza ratione materiae del g iudice specializzato, nel coinvolgimento di un "interesse pubblico" alla disciplina del regime delle acque -sotterranee o superficiali- intese come "risorsa naturale limitata" e,dunque, nel coinvolgimento di scelte discrezionali rimesse alle Amministrazioni competenti inerenti al la progettazione di opere idrauliche ai fini dell'utilizzo delle acque appartenenti al demanio idrico, sicché la controversiarisarcitoria rientra nella competenza del Giudice specializzato solo quando involga questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confrontidell'amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque (cfr. Cass.n. 2656 del 22/02/2012; n. 14883 del 05/09/2012) ; ─ le acque nere convogliate nelle fognature urbane non rientrano, pertanto,nel novero delle acque pubbliche elencate nell'art. 1 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, e la rete fognaria nella quale le acque medesime sono convogliate non può considerarsi opera pubblica, ai sensi dell'art. 140 lett. d) T.U. cit., potendo acquisire tale connotazione le acque reflue e meteoriche soltanto a seguito di depurazione e cioè dopo il trattamento che ne elimini le impurità dannose ed inquinanti rendendole riutilizzabili come risorsa destinata all'impiego per usi umani (cfr. già Cass. n. 1725 del 12/04/1978 ; dopo la introduzione della legge n. 36 del 1994 cfr. Cass. n. 674 del 26/01/1999; n. 2899 del 14/02/2004; n. 14883 del 05/09/2012; n. 19575 del09/11/2012; n. 5261 del 01/03/201 7); ─ tuttavia alla pars destruens, volta a contestare la indicazione di competenza per materia contenuta nella sentenza del Tribunale Ordinario, l'ordinanza che solleva il conflitto non fa segu ire la pars costruens intesa ad individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dello stesso Giudice a quo o di un terzo g iudice, con conseguente inammissibilità della istanza ex art. 45 c.p.c. e radicamento della competenza relativa alla causa risarcitoria presso il giudice ad quem avanti il quale le parti hanno riassunto il giudizio; nel caso di specie, a parziale e limitata differenza del caso esaminato nel precedente di cui si sono sopra riportate le motivazioni, l’ordinanza che solleva regolamento di competenza d’ufficio, dopo avere motivato ampiamente (e fondatamente) nei termini detti sulla insussistenza di una propria competenza per materia a conoscere della descritta controversia, afferma (e chiede dichiararsi) che la competenza spetti al primo giudice (ossia al Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA]) «per materia»; si tratta, però , di indicazione del tutto generica e priva di alcun supporto argomentativo che non vale a sottrarre il proposto regolamento al preliminare rilievo di inammissibilità (v.

Cass. n.13413 del 16/05/2023); in base ai detti principi perché possa accogliersi il regolamento di competenza d’ufficio, con la conseguente dichiarazione della competenza del primo giudice (che aveva erroneamente declinato la propria competenza) o di un terzo, non basta riconoscere l’insussistenza di ragioni di competenza per materia in capo al secondo giudice che solleva il regolamento d’ufficio, ma occorre anche che siano indicate e si ritengano effettivamente sussistenti ragioni che attribuiscano tale competenza, ratione materiae, in capo al primo giudice ovvero al giudice terzo indicato come competente; nel caso di specie la controversia non presenta elementi che ne indichino il necessario assoggettamento alla cognizione di un determinato giudice per ragioni legate alla materia trattata; quanto alla competenza essa resta , dunque, esclusivamente regolata dagli ordinari criteri di valore e territorio derogabile , con quel che ne consegue quanto ai presupposti ed ai limiti della contestazione del suo radicamento davanti ad un giudice che pure secondo detti criteri risulti erroneamente individuato; anche nel caso in esame, dunque, indipendentemente dalla circostanza, ai detti fini del tutto irrilevante, che l’ordinanza affermi, del tutto genericamente e comunque infondatamente, la sussistenza di una competenza per materia del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], l’eventuale accoglimento del regolamento determinerebbe l’effetto (contrastato dal ricordato arresto delle Sezioni Unite) di radicare per mere ragioni di valore, contro la ratio e la voluntas legis , la competenza su giudice diverso da quello avanti al quale la causa era stata comunque riassunta; il regolamento di competenza d’ufficio deve pertanto essere dichiarato inammissibile; la causa andrà conseguentemente riassunta avanti il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza; non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez.

U. n. 1202 del 2018;n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012) ; P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio.Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il termine di mesi tre dall

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio iscritto al n. 2183/2023 R.G. proposto dal Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli , con ordinanza dell’11 gennaio 2023, comunicata il 16 gennaio 2023 , nel procedimento iscritto al n. 5344/2021, promossoda: [OSCURATO:PERSONA], contro Comune di Casal di Principe; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di competenza d'ufficio (art. 45 c.p.c.) lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è giudice competente alla trattazione della causa. Rilevato che: il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza funzionale, in favore di quella del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in relazione a controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Casal di Principe , avente ad oggetto domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ. per i danni subiti a seguito del riversamento, il 16 novembre 2020, nel proprio locale commerciale sito nella via Milano di quel Comune , di abbondante acqua mista a melmafuoriuscita, in occasione di avverse condizioni metereologiche, dalla rete fognaria, già ostruita e intasata; ha motivato tale provvedimento richiamando il principio affermato, ex aliis , da Cass. n. 27207 del 2020, secondo cui «spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. n. 1775 del 1933, le domande risarcitorie in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende concernenti il governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche»; il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza dell’11 gennaio 2023, comunicata il 16 gennaio 2023, ha richiesto a questa Corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando cheerroneamente il predetto giudice ordinario aveva fatto applicazione del surrichiamato principio, in quanto non pertinente alla fattispecie, da ritenersi piuttosto governata dal diverso e consolidato principio secondo cui le acque, piovane e nere, convogliate nelle fognature nonsono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse; la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il P.M. ha concluso per l’accoglimentodel proposto regolamento di competenza d’ufficio e la conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: l’istanza che solleva il conflitto di competenza ex officio è infondata; in fattispecie per molti profili analoga Cass. n. 7724 del 20/03/2019ha condivisibilmente osservato quanto segue: ─ s econdo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile , il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l'eventuale richiesta d'ufficio avanzata da quest'ultimo va dichiarata inammissibile (cfr. Cass.n. 4077 del 25/02/2005; n. 6464 del 21/03/2011; n. 17454 del 23/07/2010; n. 12152 del 16/07/ 2012; n. 19167 del 06/11/2012; n. 15789 del 10/07/2014; n. 728del 19/01/2015); ─ la questione controversa se il giudice ad quem, avanti il quale il giudizio venga riassunto, po ssa sollevare il conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. anche nel c aso in cui ravvisi l'errore del giudice a quo che si era dichiarato incompetente ratione materiae , è statarisolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1202 del 18/01/2018) enunciando il principio di diritto secondo cui « è inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore (o per territorio derogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia (o per territorio inderogabile), l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 49, comma sec ondo , c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris (o per territorio) non consentito dall'ordinamento, perinsindacabile scelta di merito legislativo»; ─ in sostanza, aderendo all'orientamento maggioritario seguito anche dal precedente di Cass. Sez. U . n. 21582 del 19/10/2011, le Sezioni Unite, pur dopo aver evidenziato le aporie di entrambi gli orientamenti in contrasto, hanno rilevato che «l o scopo della norma [art. 45 c.p.c.] è soltanto quello di evitare che un giudice conosca d'una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice; ogni qual volta - invece - non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile è evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris»; c on la conseguenza che « l'esperimento del regolamento di competenza d'ufficio postula che ─ emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente ─ quest'ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile spetti al primo o ad un terzo giudice; viceversa è inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta,nell'escludere di essere munito di competenza per materia ritenga che lacompetenza sia, per quella data controversia, ripartita solo ratione valoris : in tal caso, conclude l'orientament o maggioritario, ogni questione relativa a quest'ultimo profilo resta preclusa»; ─ nella specie il Tribunale regionale delle acque pubbliche ha svolto condivisibili argomentazioni intese a destituire di qualsiasi fondamento giuridica la dichiarazione di in competenza per materia resa dal Tribunale Ordinario di Napoli, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha individuato la competenza ratione materiae del g iudice specializzato, nel coinvolgimento di un "interesse pubblico" alla disciplina del regime delle acque -sotterranee o superficiali- intese come "risorsa naturale limitata" e,dunque, nel coinvolgimento di scelte discrezionali rimesse alle Amministrazioni competenti inerenti al la progettazione di opere idrauliche ai fini dell'utilizzo delle acque appartenenti al demanio idrico, sicché la controversiarisarcitoria rientra nella competenza del Giudice specializzato solo quando involga questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confrontidell'amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque (cfr. Cass.n. 2656 del 22/02/2012; n. 14883 del 05/09/2012) ; ─ le acque nere convogliate nelle fognature urbane non rientrano, pertanto,nel novero delle acque pubbliche elencate nell'art. 1 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, e la rete fognaria nella quale le acque medesime sono convogliate non può considerarsi opera pubblica, ai sensi dell'art. 140 lett. d) T.U. cit., potendo acquisire tale connotazione le acque reflue e meteoriche soltanto a seguito di depurazione e cioè dopo il trattamento che ne elimini le impurità dannose ed inquinanti rendendole riutilizzabili come risorsa destinata all'impiego per usi umani (cfr. già Cass. n. 1725 del 12/04/1978 ; dopo la introduzione della legge n. 36 del 1994 cfr. Cass. n. 674 del 26/01/1999; n. 2899 del 14/02/2004; n. 14883 del 05/09/2012; n. 19575 del09/11/2012; n. 5261 del 01/03/201 7); ─ tuttavia alla pars destruens, volta a contestare la indicazione di competenza per materia contenuta nella sentenza del Tribunale Ordinario, l'ordinanza che solleva il conflitto non fa segu ire la pars costruens intesa ad individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dello stesso Giudice a quo o di un terzo g iudice, con conseguente inammissibilità della istanza ex art. 45 c.p.c. e radicamento della competenza relativa alla causa risarcitoria presso il giudice ad quem avanti il quale le parti hanno riassunto il giudizio; nel caso di specie, a parziale e limitata differenza del caso esaminato nel precedente di cui si sono sopra riportate le motivazioni, l’ordinanza che solleva regolamento di competenza d’ufficio, dopo avere motivato ampiamente (e fondatamente) nei termini detti sulla insussistenza di una propria competenza per materia a conoscere della descritta controversia, afferma (e chiede dichiararsi) che la competenza spetti al primo giudice (ossia al Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA]) «per materia»; si tratta, però , di indicazione del tutto generica e priva di alcun supporto argomentativo che non vale a sottrarre il proposto regolamento al preliminare rilievo di inammissibilità (v. Cass. n.13413 del 16/05/2023); in base ai detti principi perché possa accogliersi il regolamento di competenza d’ufficio, con la conseguente dichiarazione della competenza del primo giudice (che aveva erroneamente declinato la propria competenza) o di un terzo, non basta riconoscere l’insussistenza di ragioni di competenza per materia in capo al secondo giudice che solleva il regolamento d’ufficio, ma occorre anche che siano indicate e si ritengano effettivamente sussistenti ragioni che attribuiscano tale competenza, ratione materiae, in capo al primo giudice ovvero al giudice terzo indicato come competente; nel caso di specie la controversia non presenta elementi che ne indichino il necessario assoggettamento alla cognizione di un determinato giudice per ragioni legate alla materia trattata; quanto alla competenza essa resta , dunque, esclusivamente regolata dagli ordinari criteri di valore e territorio derogabile , con quel che ne consegue quanto ai presupposti ed ai limiti della contestazione del suo radicamento davanti ad un giudice che pure secondo detti criteri risulti erroneamente individuato; anche nel caso in esame, dunque, indipendentemente dalla circostanza, ai detti fini del tutto irrilevante, che l’ordinanza affermi, del tutto genericamente e comunque infondatamente, la sussistenza di una competenza per materia del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], l’eventuale accoglimento del regolamento determinerebbe l’effetto (contrastato dal ricordato arresto delle Sezioni Unite) di radicare per mere ragioni di valore, contro la ratio e la voluntas legis , la competenza su giudice diverso da quello avanti al quale la causa era stata comunque riassunta; il regolamento di competenza d’ufficio deve pertanto essere dichiarato inammissibile; la causa andrà conseguentemente riassunta avanti il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza; non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018;n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012) ; P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio.Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il termine di mesi tre dall
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