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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41745/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() MAURIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica, alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello chiarito che il nuovo reato costituisce espressione di una accresciuta capacità criminale dell'imputato; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione fondata sia sui precedenti penali dell'imputato, sia sulla gravità del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() MAURIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica, alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'omessa motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello chiarito che il nuovo reato costituisce espressione di una accresciuta capacità criminale dell'imputato; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione fondata sia sui precedenti penali dell'imputato, sia sulla gravità del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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