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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 00302/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PULVIRENTI Fabio - imputato dei reati di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31/01/2023 (con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Catania), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi e alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n 309 del 1990; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché i motivi appaiono meramente reiterativi delle prospettazioni esaminate e motivatamente disattese in appello, e comunque volti a prospettare una diversa ricostruzione fatimale ed un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte territoriale ha esaustivamente motivato il proprio convincimento sia in ordine alla destinazione ad uso non personale (valorizzando la diversità dei luoghi della coltivazione e della detenzione, il non esiguo numero di piantine, il rinvenimento di un quantitativo di marijuana non riconducibile all'utilizzo personale anche in ragione della rapida deperibilità e del consumo dichiarato dallo stesso PULVIRENTI), sia in ordine alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (valorizzando il dato ponderale, il numero di piantine e la quantità di principio attivo ricavabile).

Si tratta di un percorso argomentativo che appare immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà qui deducibili; ritenuto che il riferimento all'art. 131-bis appare nella sola epigrafe del ricorso (dal quale peraltro non emerge la corrispondente deduzione in appello), e che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] rerestensocersin:,\ —;\-.

VP\ Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PULVIRENTI Fabio - imputato dei reati di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31/01/2023 (con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Catania), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi e alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n 309 del 1990; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché i motivi appaiono meramente reiterativi delle prospettazioni esaminate e motivatamente disattese in appello, e comunque volti a prospettare una diversa ricostruzione fatimale ed un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha esaustivamente motivato il proprio convincimento sia in ordine alla destinazione ad uso non personale (valorizzando la diversità dei luoghi della coltivazione e della detenzione, il non esiguo numero di piantine, il rinvenimento di un quantitativo di marijuana non riconducibile all'utilizzo personale anche in ragione della rapida deperibilità e del consumo dichiarato dallo stesso PULVIRENTI), sia in ordine alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (valorizzando il dato ponderale, il numero di piantine e la quantità di principio attivo ricavabile). Si tratta di un percorso argomentativo che appare immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà qui deducibili; ritenuto che il riferimento all'art. 131-bis appare nella sola epigrafe del ricorso (dal quale peraltro non emerge la corrispondente deduzione in appello), e che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] rerestensocersin:,\ —;\-. VP\ Il Presidente
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