CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07222/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Anzio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Sorveglianza di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 19 settembre 2025, preso atto che la misura concessa non ha avuto inizio a causa della irreperibilità del condannato, ha dichiarato inefficace l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma il 29 ottobre 2024 aveva applicato la detenzione domiciliare a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena determinata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Velletri dell’11 maggio 2022. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 47, 47-ter e 51-ter ord. pen. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale avrebbe assunto un provvedimento, la dichiarazione di inefficacia, che non ha alcun riscontro normativo in quanto nelle ipotesi in cui sia stata applicata una misura alternativa l’unico provvedimento che può essere assunto qualora siano sopravvenuti fatti che ne rendono impossibile la prosecuzione o lo stesso inizio è la revoca, che deve essere assunta all’esito di un contraddittorio tra le parti sul punto in ordine al comportamento tenuto dal condannato e circa l’effettiva incompatibilità di questo con la concessione del beneficio concesso. 2.2. Vizio di motivazione. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale, limitandosi ad affermare che l’irreperibilità del condannato rendeva inefficace la misura, ha del tutto omesso di giustificare le ragioni poste a fondamento della decisione. 3. In data 24 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47, 47-ter e 51-ter ord. pen. evidenziando che nel caso di specie la decisione assunta, la dichiarazione di inefficacia, non sarebbe prevista dall’ordinamento e che la motivazione della stessa, contenuta nella mera affermazione che il condannato è risultato irreperibile, sarebbe carente. 2.1. Gli articoli 47, 47-ter e 51-ter ord. pen. contengono le previsioni relative alle ipotesi di sospensione e revoca delle misure alternative e il procedimento da applicarsi in tali casi. Ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, ord. pen. la detenzione domiciliare è revocata “se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure”. La disposizione contenuta nell’art. 47, comma 11, ord. pen. per l’affidamento in prova al servizio sociale è analoga. La revoca della misura è disposta con provvedimento del Tribunale di sorveglianza e, comunque, l’art. 51-ter ord. pen. attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di disporre la sospensione cautelativa della misura in attesa che l’organo collegiale si pronunci in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. La decisione del Tribunale deve essere assunta in contraddittorio tra le parti che sono espressamente sentite sul punto. L’art. 51-bis ord. pen. regola la situazione che si determina con la sopravvenienza di un nuovo titolo di privazione della libertà. In tale caso il pubblico ministero è tenuto a informare immediatamente il magistrato di sorveglianza che, tenuto conto del cumulo delle pene, valuta se permangono o meno le condizioni di applicabilità della misura e, di conseguenza, dispone la prosecuzione o la cessazione della misura con provvedimento ricorribile ex art. 69-bis ord. pen. Per l’ipotesi dell’affidamento in prova al servizio sociale l’art. 98 D.P.R. 230 del 2000 prevede una specifica disciplina per cui il magistrato di sorveglianza deve disporre la prosecuzione ovvero la sospensione provvisoria dell’esecuzione della misura e trasmettere gli atti e il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza che è tenuto ad assumere la decisione definitiva. La decisione può essere di estensione dell’affidamento in prova al servizio sociale ovvero, nel caso il tribunale debba prendere atto del venir meno delle condizioni di applicazione, di dichiarazione di inefficacia della misura. Il provvedimento che dichiara l’inefficacia dell’applicazione di una misura alternativa alla detenzione è previsto per il solo affidamento in prova e in questa unica ipotesi (Sez. 1, n. 51879 del 13/09/2016, P.g. in proc. Hysi, Rv. 268926 – 01: «il comportamento del condannato, che, dopo aver sottoscritto il verbale contenente le prescrizioni disposte a suo carico, non si presenta mai al servizio sociale, rendendosi irreperibile, costituisce causa non di inefficacia ma di revoca della misura, se tale condotta è ritenuta sintomatica della inidoneità del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo») e non per la detenzione domiciliare. 2.2. Nel caso di spece il Tribunale non si è conformato ai principi indicati. A fronte della irreperibilità del domicilio dichiarato, infatti, il giudice della sorveglianza, accertata la sopravvenuta inidoneità della detenzione domiciliare e la conseguente incompatibilità della esecuzione e/o prosecuzione della stessa non avrebbe dovuto limitarsi a dichiararne l’inefficacia ma, piuttosto, avrebbe dovuto disporre la revoca della misura. Il provvedimento, comunque, risulta essere stato assunto all’esito dell’udienza, celebrata in contraddittorio tra le parti che sono state sentite e si sono pronunciate sul punto specifico senza, quindi, che si sia verificata alcuna violazione del diritto di difesa. La motivazione, d’altro canto, sebbene sintetica, con il riferimento all’irreperibilità del condannato presso il domicilio indicato, è adeguata e coerente quanto all’impossibilità di prosecuzione (rectius applicazione ed esecuzione) della misura a fronte di un comportamento del condannato contrario alle prescrizioni imposte. 2.3. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento del provvedimento impugnato che, ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., può essere pronunciato senza rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti, questa Corte può dichiarare contestualmente revocata la detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Roma con ordinanza del 29 ottobre 2024. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara revocata la detenzione domiciliare con