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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01407/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Marsala l’8 maggio 2024 ha rideterminato la pena pecuniaria in euro 181.333,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 12, comma 3, lett.

A), B), 3-bis e 3-ter d.lgs. 286 del 1998; Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, rinviando alla motivazione sul punto del giudice di primo grado e con lo specifico riferimento al divieto di comparazione tra le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. e la ritenuta aggravante di cui all’art. 12, comma 3- quater, d.lgs 286 del 1998 e ai criteri applicati per la determinazione della pena in concreto nel caso in esame, ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione, che pure tiene conto della incensuratezza e della condotta collaborativa tenuta, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Marsala l’8 maggio 2024 ha rideterminato la pena pecuniaria in euro 181.333,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 12, comma 3, lett. A), B), 3-bis e 3-ter d.lgs. 286 del 1998; Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, rinviando alla motivazione sul punto del giudice di primo grado e con lo specifico riferimento al divieto di comparazione tra le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. e la ritenuta aggravante di cui all’art. 12, comma 3- quater, d.lgs 286 del 1998 e ai criteri applicati per la determinazione della pena in concreto nel caso in esame, ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione, che pure tiene conto della incensuratezza e della condotta collaborativa tenuta, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è decis
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