CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/2020, la seguente la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16858/2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatepresso il suo studio in Roma, Piazza SS. Apostoli n. 66 (c.a.p. 00187), PEC:[OSCURATO:EMAIL], giusta procura a margine del ricorso per cassazione ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA]: cessazione materia del contendere- sgravio AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 controricorrente per la cassazione della sentenza n. 1836/2016 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata in data 29 dicembre 2016, non notificata; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella; viste le conclusioni del sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23, comma 8 bis, d.l. 28/10/2020n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/ 2020, di cessazione della materia del contendere; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l’avvocatura erariale, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] A seguito dell'”Accordo definitorio” del 29 novembre 2018, intervenuto tra l'Agenzia delle entrate-D.R. Liguria e D.P. Genova - e le società ricorrenti, l'Agenzia delle entrate ha emesso i seguenti provvedimenti di sgravio (allegati in atti) : prot . nn. 2019S0044223 e 2019S 0044163, per l'anno d'imposta 2003, nn.2019S0044251 e 2019S 0044228, per l'anno d'imposta 2004, nn. 2019S0044242 e 2019S0044257, per l’anno di imposta 2005, riferiti al provvedimento di autotutela prot. n. 213861 del 17 dicembre 2018, con cui è stata rideterminata la pretesa erariale relativa agli anni d'imposta in questione (2003-2004-2005),con accordo satisfattivo per le parti. Con istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, depositata telematicamente, le società ricorrenti e l'Agenzia delle entrate, premesso che in conseguenza di tale accordo e dei conseguenti provvedimenti di autotutela e di sgravio, è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio, hanno fatto istanza di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta procedura di autotutela/sgravio, chiedendo la compensazione delle spese di lite. In tale istanza si è dato atto che le società ricorrenti hanno adempiuto al debito fiscale come rideterminatoin virtù del provvedimento di autotutela. All’odierna udienza pubblica, il procuratore delle società ricorrenti e l’avvocatura erariale hanno insistito, concordemente,per la declaratoria di cessazione della materia del contendere riguardante il presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Leparti, di comune accordo, hanno dichiarato di non avere più pretese contrapposte in atto in relazione all’oggetto della presente controversia. All’istanza congiunta di definizione, sono stati allegati l’“Accordodefinitorio” ed i conseguenziali provvedimenti di sgravio, attraversonota d i deposito telematico, ex art. 372 cod. proc. civ. In considerazione di tale concorde istanza congiunta di cessazionedella materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, comprovata dalla documentazione versata in atti, la materia oggetto della presente controversiadeve essere dichiarata cessata . Edinvero, i l processo tributario si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, secondoquanto disposto dall’art. 46, comma 1, d .lgs. 31 dicemb re 1992n. 546 . In tal caso, la “cessazione della materia del contendere” - situazioneprocessuale con la quale, in linea generale, si intende far riferimentoa quel fenomeno in base al quale fatti influenti sul diritto sostanziale producono effetti sull’in teresse delle parti alla prosecuzione del processo, facendolo venire meno - è stata determinatadai provvedimenti di sgravio indicati in narrativa, riferiti al provvedimento di autotutela dell’ A genzia delle entrate del 17 dicembre2017, con cui è stato rid eterminato il debito fiscale di cui alla presente controversia, successivamente soddisfatto – come è pacificotra le parti – dalle società ricorrenti . In considerazione dellacomune volontà delle parti di estinguere la controversia con compensazione delle spese del presente giudizio, esse si dichiarano interamente compensate. P.Q.M. Dichiara la cessazione della materia del contendere. Compens