CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: MUSARO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2018 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede che la Corte di cassazione voglia annullare la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 17 luglio 2018 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 1161 cod. nav., commesso il 8 agosto 2017 in Pescoluse in Salve, perché estinto per oblazione. La Corte di appello di Lecce ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile, come sostenuto dal difensore dell'imputato, perché contiene anche una specifica contestazione di erronea applicazione dell'art. 162-bis cod. pen. 1.2. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, l'estinzione per l'oblazione ex art. 162-bis cod. pen. presuppone anche l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; nel caso in esame, tale eliminazione consiste nella rimozione delle attrezzature balneari con le quali fu occupata l'area demaniale. Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta che il Tribunale di Lecce abbia operato tale valutazione incorrendo così nella violazione di legge dedotta dal ricorrente. Per altro, poiché il reato ex art.1161 cod. nav. è permanente, la rimozione delle attrezzature balneari incide anche sulla decorrenza del termine di prescrizione. 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica, affinché si valuti, ai fini della ammissibilità dell'oblazione, se sia avvenuta anche l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica. C