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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05818/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Bergamo in data 27/07/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Bergamo ha di- chiarato inammissibile l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed ha respinto la richiesta di riesame avanzata dalle società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]- caniche e [OSCURATO:PERSONA] srl confermando il provvedimento di sequestro preven- tivo del profitto del reato, nell'ambito di indagini svolte per i reati di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tri- bunale di Bergamo.

2. Contro l'ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], e le società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 2 e 12 bis d.lvo 10 marzo 2000, n. 74.

3. In data 3 dicembre 2021, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale.

Il difensore motiva la rinuncia evidenziando che nelle more della pendenza del ricorso, i beni oggetto del presente procedimento sono stati già sottoposti a dis- sequestro e, pertanto, deduce la sopravvenuta mancanza di interesse alla prose- cuzione del giudizio, attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi sono inammissibili per rinuncia, avendo i ricorrenti validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per soprav- venuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle am- mende. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'indirizzo espresso, da ultimo, da Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 — 01, secondo cui in tema di impu- gnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva re- voca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

Ritiene, il Collegio, di aderire all'orientamento, autorevolmente riconducibile al de- cisum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valuta- zione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita zi dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694).

Per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza Marinaj (§ 9) "Alla declara- toria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ri- collegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricor- rente (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)"; ne discende, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Bergamo in data 27/07/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Bergamo ha di- chiarato inammissibile l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed ha respinto la richiesta di riesame avanzata dalle società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]- caniche e [OSCURATO:PERSONA] srl confermando il provvedimento di sequestro preven- tivo del profitto del reato, nell'ambito di indagini svolte per i reati di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tri- bunale di Bergamo. 2. Contro l'ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], e le società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 2 e 12 bis d.lvo 10 marzo 2000, n. 74. 3. In data 3 dicembre 2021, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale. Il difensore motiva la rinuncia evidenziando che nelle more della pendenza del ricorso, i beni oggetto del presente procedimento sono stati già sottoposti a dis- sequestro e, pertanto, deduce la sopravvenuta mancanza di interesse alla prose- cuzione del giudizio, attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili per rinuncia, avendo i ricorrenti validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per soprav- venuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle am- mende. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'indirizzo espresso, da ultimo, da Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 — 01, secondo cui in tema di impu- gnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva re- voca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. Ritiene, il Collegio, di aderire all'orientamento, autorevolmente riconducibile al de- cisum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valuta- zione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita zi dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). Per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza Marinaj (§ 9) "Alla declara- toria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ri- collegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricor- rente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)"; ne discende, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inamm
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