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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 22852/2026

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fina Michela e [OSCURATO:PERSONA]) e TroianiEmanuela, rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eDonatella Rossi, domiciliati digitalmente ex lege;- ricorrenti e controricorrenti incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti ManuelaPallotta e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 67/2024,Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026pubblicata l’8 gennaio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2013, dinanzial Tribunale di Roma, il fratello [OSCURATO:PERSONA], lamoglie di questi, [OSCURATO:PERSONA], e i figli [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni,esponendo di essere comproprietaria, in ragione della quota del 50%,di un complesso immobiliare sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 46,già facente parte dell’asse ereditario della madre, Maria DelfinaAuricchio, deceduta nel 1976, e della quale ella era divenuta erede,unitamente al fratello, a seguito di rinuncia del padre GiuseppeGiannattasio.Espose che, a seguito del decesso del padre avvenuto il 1°novembre 2009, erano venuti meno i limiti al suo godimentodell’immobile derivanti da una scrittura privata del 26 dicembre 1984,con la quale erano state concordate tra i componenti della famiglia lemodalità di utilizzazione degli spazi; che, nonostante ciò, i convenutile avevano rifiutato la consegna delle chiavi e impedito, di fatto, ogniaccesso e godimento, diretto o indiretto, del bene; che, pertanto, ellanon aveva potuto usare né locare la porzione di sua spettanza.Chiedeva, per quanto qui ancora rileva, la condanna deiconvenuti, in solido, al pagamento di una indennità per il mancatogodimento della quota di sua proprietà, a far data quantomeno dallanotifica dell’atto di citazione per lo scioglimento della comunioneereditaria (2 febbraio 2010) sino alla effettiva reintegrazione nelgodimento, quantificata in euro 5.000 mensili ovvero nella diversasomma ritenuta di giustizia.2.

I convenuti resistettero alla domanda sostenendo, per quantoancora interessa in questa sede, che [OSCURATO:PERSONA] titolare di un diritto di uso esclusivo di una porzione dell’immobileNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026in forza della scrittura del 1984 e che la restante parte del compendioera occupata da beni mobili e libri facenti parte dell’eredità paterna,utilizzata solo a fini di conservazione; chiesero, in via subordinata,che fosse dichiarato che essi erano tenuti a rendere conto soltanto inrelazione all’appartamento al piano terra già utilizzato dal padre.3.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10877 del 2018, accolsela domanda, riconoscendo che, venuto meno con la morte del padre illimite convenzionale di godimento derivante dalla scrittura del 1984,agli odierni convenuti non era consentito impedire allacomproprietaria l’uso della porzione di immobile di sua spettanza; licondannò, perciò, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] diun’indennità mensile di euro 5.000,00, a decorrere dal 2 febbraio2010, quale ristoro per l’occupazione abusiva.4.

In parziale accoglimento dell’appello interposto da MicheleGerardo [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto dei figli [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diRoma, con sentenza n. 67/2024, depositata l’8 gennaio 2024, hadiversamente quantificato il diritto dell’appellata ad un’indennità perl’uso esclusivo da parte dei comproprietari dell’intera partedell’immobile destinata al padre, limitando il ristoro al 50% dellaporzione comprendente l’intero piano giardino e due stanze al pianorialzato e rideterminando la misura dell’indennità in euro 2.300mensili.In motivazione ha in particolare osservato, per quanto ancorainteressa, che:— alla morte del padre i germani avevano visto riespandersi lapiena proprietà dell’immobile già abitato dal padre, acquisita, in virtùdella menzionata successione, nella misura del 50% ciascuno;— inoltre, il termine apposto all’uso esclusivo del fratello Michelenon era ancora spirato, in quanto le operazioni divisionali nonNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026risultavano compiute e, in particolare, non risultava corrisposto ilconguaglio dovuto da [OSCURATO:PERSONA] agli altri coeredi;— l’originaria attrice aveva dato prova di aver agito per esserereimmessa nel possesso sin dal 2010, con l’esperimento delle azionipossessorie, per utilizzarlo essa stessa, direttamente oindirettamente;— d’altronde, secondo l’id quod plerumque accidit, un immobile,che costituisce base imponibile di imposte, viene generalmente“messo a reddito”; l’occupante è quindi tenuto al pagamento dellacorrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indirettoove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023), consistito, nel caso in esame,nel non aver corrisposto un canone locatizio per avere la disponibilitàdell’immobile.5.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazioneMichele [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il primo anchenella qualità di procuratore generale dei figli [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, con lo stessoresistere al quale i ricorrenti principali hanno depositato controricorso.La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione efalsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e 2697, 2729cod. civ., assumendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamentericonosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’indennizzo permancato godimento della sua quota.Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026A sostegno del motivo i ricorrenti prospettano due distintiargomenti di critica:(a) da un lato, deducono che l’intervenuto rigetto dei ricorsipossessori proposti da [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 per esserereintegrata nel (com)possesso dell’immobile dimostrerebbe che «l’usoda parte di [OSCURATO:PERSONA] della quota alla medesimaspettante è stato impedito fin dal 2010 jussu judicis e quindi nondagli odierni ricorrenti», sicché difetterebbe il presupposto stessodell’illiceità dell’uso esclusivo;(b) dall’altro lato, sostengono che la Corte territoriale avrebbeviolato le regole in tema di onere della prova e di presunzionisemplici, ricavando il danno da mancato godimento da mere massimedi esperienza (secondo cui un immobile, costituendo base imponibiledi imposte, è normalmente messo a reddito), in contrasto con iprincipi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenzenn. 33645 e 33659 del 2022, che escludono il danno in re ipsa inmateria di occupazione sine titulo.2.

Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.2.1.

Quanto al primo profilo, l’assunto secondo cui l’uso dellaquota di comproprietà da parte di [OSCURATO:PERSONA] sarebbestato impedito jussu judicis dalle decisioni rese nel 2010 nei giudizipossessori introduce una questione nuova, che non risulta esserestata oggetto né di allegazione né di esame nel giudizio di merito.Nella sentenza impugnata non si rinviene infatti alcun cenno adun accertamento, in quella sede o in altra precedente, idoneo aprecludere in radice il diritto di godimento della comproprietaria sullaporzione indivisa, né è indicato che le decisioni possessorie abbianoavuto tale portata.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora conil ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi siacenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, alNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo allegare l’avvenuta deduzione di esse innanzi algiudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità delmotivo, indicare in quale atto del giudizio precedente ciò siaavvenuto, onde consentire a questa Corte il controllo, ex actis, dellaveridicità di tale asserzione (tra le molte, Cass. n. 15430 del 2018).

Ilgiudizio di legittimità, avendo la funzione di verificare la conformitàdella decisione alle norme e ai principi di diritto, non consentel’introduzione di nuove questioni di diritto che postulino accertamentidi fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 15196 del 2018).Nel caso di specie, i ricorrenti non solo non indicano in quale attodel giudizio di primo o di secondo grado la questione del pretesoimpedimento jussu judicis sarebbe stata dedotta, ma neppureriportano, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il contenutodei provvedimenti invocati, così da impedire a questa Corte diverificare se, e in quali termini, in quella sede sia stato effettivamentenegato a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di godere del bene in ragionedella propria quota.

Non è allegata, né documentata, la formazione diun giudicato esterno successivo alla sentenza d’appello.Va peraltro osservato che le ragioni di rigetto della tutelapossessoria possono ben essere, in astratto, tali da escludere i solipresupposti per la reintegrazione nel possesso (ad esempio permancanza di spoglio violento o clandestino), senza in nulla interferiresulla distinta e successiva tutela risarcitoria fondata sulla lesione deldiritto di comproprietà e sulla violazione dei criteri di godimento delbene comune.2.2.

Il secondo profilo di censura è parimenti inammissibile, aisensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dell’indirizzo diquesta Corte in tema di indennità per uso esclusivo del bene comuneda parte di uno solo dei comunisti.

In particolare, si è espressamenteNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026richiamata all’ordinanza n. 31105 dell’8 novembre 2023, secondo cui,in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del benecomune da parte di un comproprietario, l’occupante è tenuto alpagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dalgodimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestatol’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, senza nullaottenere, e il comproprietario esclusivo ne abbia tratto un vantaggiopatrimoniale; occorre la prova di una sottrazione o di un impedimentoassoluto all’esercizio delle facoltà dominicali di godimento edisposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o di unaviolazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 cod. civ., potendosiquantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall’uso esclusivo.Nel rispetto di tale schema la Corte territoriale ha accertato che:[OSCURATO:PERSONA] ha manifestato, sin dal 2010, la volontà digodere del bene, promuovendo azioni possessorie e chiedendo loscioglimento della comunione; gli odierni ricorrenti le hanno inconcreto impedito ogni accesso e uso, rifiutando la consegna dellechiavi e opponendosi all’ingresso persino dei consulenti tecnici; essa,pertanto, è rimasta esclusa dal godimento, diretto o indiretto, dellapropria quota, mentre il comproprietario e i suoi congiunti hannocontinuato a trarre utilità dal bene.Tale accertamento integra, conformemente al principio richiamato,l’impedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali e laviolazione dei criteri di uso del bene comune, legittimando lacondanna al pagamento di un’indennità commisurata ai frutti civiliricavabili dall’uso esclusivo.I ricorrenti omettono di confrontarsi con questa ratio decidendi,limitandosi a richiamare i principi affermati da Cass., Sez.

U., n.33645 del 2022, che attengono al diverso caso dell’occupazione sinetitulo da parte di un terzo e non sono compatibili con la disciplinadell’uso del bene in comunione, dove il danno deriva dall’esclusioneNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026del comproprietario dal godimento consentito dall’art. 1102 cod. civ.È appena il caso di rilevare, del resto, che in tale particolareipotesi la concreta possibilità di godimento del bene da parte dellacomproprietaria è dimostrata proprio dall’uso che ne fanno gli altricomproprietari.

In tale contesto, inoltre, la deduzione di una pretesaimpossibilità di fatto di godimento della porzione in questione per lapresenza di mobili o libri appare generica e, di per sé, inidonea arappresentare un ostacolo al godimento del bene, configurandopiuttosto essa stessa una forma di fattivo utilizzo dello stesso, e nonpuò pertanto elidere il pregiudizio subito dalla comproprietaria.3.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono laviolazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchél’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando, in sintesi, che laCorte d’appello abbia: (a) omesso o travisato la considerazione dellascrittura privata del 26 dicembre 1984, che costituirebbe il titololegittimante l’uso dell’immobile da parte loro; (b) trascurato lasentenza del Tribunale di Roma n. 14202/2021, passata in giudicato,che condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del conguagliodovuto in relazione all’appartamento di Milano, così confermando chela condizione di cessazione dell’uso non è ancora avverata; (c) nonvalutato adeguatamente il rigetto delle azioni possessorie del 2010;(d) ignorato il fatto del pagamento integrale, da parte loro, degli onericondominiali, compatibile – secondo il loro assunto – con l’assenza diun indebito arricchimento.4.

Il motivo è inammissibile, sotto plurimi profili.In primo luogo, esso sovrappone, in modo promiscuo e noncoordinato, censure eterogenee, evocando contestualmente il vizio diviolazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e quello di omessoesame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., senzaindividuare in modo chiaro quali siano le norme o i principi di dirittoNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026asseritamente violati né, tanto meno, le ragioni del preteso contrasto;la censura tende, piuttosto, ad una diversa ricognizione e valutazionedei fatti di causa, inammissibile in sede di legittimità.In secondo luogo, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. è formulata in termini estranei al paradigma censoriodelineato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui laviolazione dell’art. 115 è configurabile solo ove il giudice dichiariespressamente di non dover osservare la regola ivi sancita ovverofondi la decisione su prove non introdotte dalle parti, mentre laviolazione dell’art. 116 postula che il giudice abbia attribuito valore diprova legale a elementi che ne sono sprovvisti o abbia disatteso ilregime di valutazione vincolata di una prova legale (Cass., Sez.

U, n.20867 del 30/09/2020).

Nulla di ciò è stato specificamente dedotto,risolvendosi le doglianze in mere critiche alla valutazione delmateriale probatorio.In terzo luogo, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. èprecluso, nella specie, dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.,essendo la sentenza d’appello “conforme” alla decisione di primogrado quanto all’an debeatur dell’indennità in favore di GiovannaGiannattasio.

Sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno infattiriconosciuto il diritto della comproprietaria a un ristoro per il mancatogodimento della propria quota, divergendo solo sul quantumdell’indennizzo.

I ricorrenti non indicano, né dimostrano, che le duedecisioni si fondino su ragioni di fatto diverse, sicché è preclusa lacensura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.Va aggiunto, per completezza, che non corrisponde al vero quantoprospettato nel motivo circa una pretesa omissione di valutazionedella scrittura del 1984 da parte della Corte d’appello.

La sentenzaimpugnata dà espressamente atto dell’esistenza di tale scrittura e neconsidera gli effetti, ritenendo che, pur potendo essa incidere sullaregolamentazione convenzionale delle modalità di godimento, nonNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026escludeva – soprattutto dopo la morte del padre – il diritto dellacomproprietaria a essere reintegrata nell’uso della porzione diimmobile di sua spettanza, né giustificava l’esclusione prolungata etotale della stessa da ogni forma di godimento.

La valutazione diirrilevanza impeditiva della scrittura ai fini della domanda risarcitoria,lungi dal costituire un’omissione, costituisce l’esito di unapprezzamento di merito, censurabile semmai – ma nonadeguatamente censurato – sotto il diverso profilo dell’interpretazionedel contratto, non ricorrente nel ricorso principale.Quanto, infine, al richiamo, anche in questo motivo, dell’esitonegativo delle azioni possessorie, valgano le considerazioni già svoltenello scrutinio del primo motivo quanto alla novità della questione ealla inidoneità, di per sé, del rigetto della tutela possessoria aescludere la distinta tutela risarcitoria.Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso principale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115 del 2002, vadato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.5.

Procedendo, dunque, all’esame del ricorso incidentale, deveessere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dellostesso per asserita tardività.Il controricorso, contenente il ricorso incidentale, risulta infattidepositato in via telematica in data 8 luglio 2024, e dunque nelrispetto sia del termine (c.d. interno) di quaranta giorni dallanotificazione del ricorso principale previsto dall’art. 370 cod. proc. civ.(avvenuta in data 1° luglio 2024), sia del termine (c.d. esterno) perimpugnare: nella specie, quello di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ.decorrente dalla pubblicazione della sentenza d’appello, avvenuta l’8gennaio 2024.Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 1°Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026gennaio 2023, trova applicazione il testo degli artt. 370 e 371 cod.proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 2), elett. g), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riformaCartabia).In forza di tali disposizioni, il controricorso, e con esso l’eventualericorso incidentale, devono essere proposti mediante deposito, e nonpiù mediante notifica, entro quaranta giorni dalla notificazione delricorso principale, sicché ai fini della tempestività rileva unicamente ladata del deposito in cancelleria.

Nel caso di specie, tale onere —come detto — risulta puntualmente assolto.Né si trae dalla norma alcuna distinzione a seconda che la parteche intenda proporre ricorso incidentale sia oppure no evocata ingiudizio a fini di integrazione del contraddittorio ex art. 331 o ai sensidell’art. 332 cod. proc. civ., tale per cui solo in questi ultimi casi ilricorso incidentale andrebbe proposto mediante deposito e nonmediante notifica nel termine suindicato, unica condizione perchéinvece tale nuova modalità possa e debba essere seguita è che laparte si trovi nella posizione di poter proporre controricorso e dunqueabbia ricevuto la notifica del ricorso (cfr. Cass. n. 11577 del28/04/2026, in motivazione, par.

I.3): presupposto nella speciecertamente sussistente.6.

Con il primo motivo del ricorso incidentale — rubricato«violazione art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.; error in procedendo; nullità della sentenza nella parte in cui haomesso in toto di motivare le ragioni sottostanti l'accoglimento delprimo motivo di appello avversario» — [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d’appello abbia accolto il primo motivodell’appello principale senza esporre le ragioni della riduzionedell’indennità.7.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé,purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomaliasi esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione“perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass. Sez.

U. n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalieargomentative individuate in detto arresto.Deve invero ribadirsi che intanto un vizio di motivazione omessa oapparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali osintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate allaobiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietàdelle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti difatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice dipalesare le ragioni della propria decisione.Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di unamotivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intendadiversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioniprocessuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza ocontraddittorietà della motivazione rispetto ad esse).Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede allaCassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, qualefatto processuale considerato nella sua valenza estrinseca diespressione linguistica (significante) e in relazione alla sua idoneità omeno a esprimere un significato chiaro e comprensibile, inadempimento del dovere di motivare imposto al giudice (sindacatocertamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anchedella legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez.

U.22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che sipresuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza oadeguatezza della ricognizione della quaestio facti (v. in termini, inmotivazione, Cass. Sez.

U. n. 17050 del 20/06/2024).Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude,infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rendesemmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limitiin cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito,ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5,cod. proc. civ.), salva l’ipotesi dell’errore revocatorio.Nella specie le censure valgono a evidenziare profili non già diincomprensibilità della motivazione, ma semmai di erroneità in iuredel ragionamento con essa espresso e della conclusione che ne ètratta ai fini della quantificazione del risarcimento, come del restoreso evidente dal rimando al terzo motivo di ricorso con cui talequestione è più propriamente posta.8.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 345 e 348-bis cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsisull’eccezione, da lei formulata, di novità delle domande propostedagli appellanti per la prima volta in grado di appello.Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/20269.

Il motivo è inammissibile.Va ricordato che è inammissibile l’invocazione della violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione a una statuizione processualeche debba ritenersi implicita nella decisione espressamente adottatanel merito: in tal caso, la parte che si duole della mancataconsiderazione di una questione processuale deve censurare, non giàl’omessa pronuncia, ma la soluzione – anche implicita – che il giudiceha dato a quella questione, nei limiti dei vizi di legittimitàconfigurabili.Giova, al riguardo, richiamare il consolidato insegnamento diquesta Corte, secondo cui il vizio di omessa pronuncia è configurabilecon riferimento alle sole domande di merito o alle eccezioni in sensostretto che il giudice deve esaminare, mentre non può ravvisarsiquando si tratti di questioni processuali o di mere difese, che sipresumono implicitamente disattese ove incompatibili con la decisioneadottata (v.

Cass. Sez. 1, n. 7406 del 2014; Cass. n. 2343 del 2019).Nel caso di specie, la Corte d’appello, affermando l’ammissibilitàdell’impugnazione e procedendo all’esame dei motivi, haimplicitamente ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità ex art.345 e 348-bis cod. proc. civ., sicché non è configurabile un’omissionedi pronuncia autonomamente censurabile ex art. 112 cod. proc. civ.

Ilmancato richiamo testuale dell’eccezione non dà luogo a nullità dellasentenza, potendo al più prospettarsi un errore nella soluzioneadottata, che avrebbe dovuto essere denunciato sotto il diversoprofilo della violazione delle norme processuali sostanziali, nei limiticonsentiti.Peraltro, la questione della pretesa novità delle difese degliappellanti attiene, nella specie, ad una qualificazione come “domandanuova” di quanto si prospetta piuttosto quale evoluzione difensiva suun medesimo rapporto sostanziale, riconducibile alle ordinarie facoltàassertive della parte in appello; si tratta dunque di una mera difesa,Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026non di un’eccezione in senso stretto, cui solo si riferisce il divieto dinova dell’art. 345 cod. proc. civ.10.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce laviolazione degli artt. 1362, 1366, 1369 e 1371 cod. civ., nonchédell’art. 1102 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., censurando l’interpretazione della scrittura del 26dicembre 1984 operata dalla Corte d’appello, che avrebbe finito pera una quota maggioritaria del bene comune, in contrasto con ilpacifico presupposto della comproprietà paritaria.11.

Il motivo è fondato.11.1.

La ricorrente incidentale ha assolto gli oneri di specificità dicui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., riportando in modo adeguato ilcontenuto essenziale della scrittura del 1984 e indicando gli attiprocessuali in cui essa è stata prodotta, così consentendo a questaCorte il controllo sul contenuto del negozio e sull’iter interpretativoadottato dal giudice di merito.Ha anche specificamente indicato, nel rispetto del paradigmacensorio evocato, quale pacificamente affermato dalla giurisprudenzadi questa Corte, i canoni legali in thesi violati e le ragioni per le qualiessi debbano ritenersi violati (v. ex multis Cass. 20/08/2015, n.17049; 9/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n.24539; 26/10/2007, n. 22536).Premesso, infatti, che «la Corte avrebbe dovuto ricercarel'effettiva volontà delle parti espressa nella scrittura del 1984,collegandola alla ragione pratica che ha indotto le parti a disciplinarel'uso del bene comune, indagando sullo scopo perseguito dai fratelliGiannattasio, attribuendo alle clausole della scrittura il significatooggettivo che la parte rinunciante, [OSCURATO:PERSONA], voleva epoteva intendere al momento della sottoscrizione», ha evidenziatoNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026come il chiaro scopo principale della scrittura del 1984 fosse «soloquello di assicurare al padre [OSCURATO:PERSONA] un diritto diabitazione vita natural durante» e che, «per raggiungere questoscopo i fratelli, nella considerazione preliminare che [OSCURATO:PERSONA] vivevaa Milano e che non necessitava a quel tempo di un'unità immobiliarea sé dedicata nella casa di famiglia, hanno stabilito una suddivisionedel godimento dell'intero Immobile, attribuendo a Michele il pianorialzato e a [OSCURATO:PERSONA] il piano giardino, gravando quest'ultimaporzione del diritto di abitazione in favore del padre» rilevando infineche «questa suddivisione del godimento non avrebbe potuto mutaresino a quando "non siasi proceduto a conguaglio o a collazione"».Ha soggiunto che «laddove la Corte d'Appello, nonostante ilricorso ai principi di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., non avesseritenuto abbastanza chiaro il senso della scrittura, avrebbe dovutoricorrere all'art. 1371 c.c. e interpretare la scrittura – chiaramente uncontratto a titolo gratuito – nel senso meno gravoso per GiovannaGiannattasio».Ha quindi osservato che, «al contrario la Corte ha deciso cheGiovanna [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso gratuitamente al fratellonon solo l'uso esclusivo dell'intero piano rialzato, ma anche l'uso dellametà del piano giardino».11.2.

La censura merita accoglimento nei termini appressospiegati.La lettura accolta dalla Corte d’appello — secondo cui, dopo lamorte del padre, l’effetto della scrittura sarebbe quello di limitarestabilmente il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a un indennizzo pari soltanto al 50%di una porzione dell’immobile, riconoscendo di fatto al gruppofamiliare di Michele un godimento corrispondente ad una quota bensuperiore alla metà — si rivela apodittica e astratta da alcun adeguatoriferimento al dato letterale e sistematico del negozio; riferimentotanto più necessario ove si consideri che ne consegue una evidenteNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026alterazione dell’equilibrio strutturale della comproprietà per pari quoteindivise.Tale lacuna argomentativa integra la violazione dei canoni legali diinterpretazione di cui all’art. 1362 ss. cod. civ., dovendo l’atto essereletto in modo coerente tanto con la comune intenzione delle parti,quanto con il presupposto — pacifico tra le parti — della parità dellequote di comproprietà sull’intero complesso immobiliare.Ne discende al contempo la violazione dell’art. 1102 c.c., dalmomento che la conclusione cui giunge la Corte d'appello finisce conil riconoscere alla ricorrente incidentale un diritto di godimentosensibilmente inferiore a quello del fratello, in contrasto con il pacificodato di partenza della comproprietà dell’intero immobile per pariquota.12.

In accoglimento, dunque, del terzo motivo del ricorsoincidentale, dichiarati inammissibili i primi due, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, che procederà a nuovo esame dell’indennitàdovuta alla ricorrente incidentale alla luce dell’interpretazione correttadella scrittura del 1984 e provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il terzo motivo del ricorso incidentale nei termini di cui inmotivazione; dichiara inammissibili il primo e il secondo; dichiarainammissibile il ricorso principale; cassa la sentenza in relazione almotivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma,comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso aNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fina Michela e [OSCURATO:PERSONA]) e TroianiEmanuela, rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eDonatella Rossi, domiciliati digitalmente ex lege;- ricorrenti e controricorrenti incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti ManuelaPallotta e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 67/2024,Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026pubblicata l’8 gennaio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 2013, dinanzial Tribunale di Roma, il fratello [OSCURATO:PERSONA], lamoglie di questi, [OSCURATO:PERSONA], e i figli [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni,esponendo di essere comproprietaria, in ragione della quota del 50%,di un complesso immobiliare sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 46,già facente parte dell’asse ereditario della madre, Maria DelfinaAuricchio, deceduta nel 1976, e della quale ella era divenuta erede,unitamente al fratello, a seguito di rinuncia del padre GiuseppeGiannattasio.Espose che, a seguito del decesso del padre avvenuto il 1°novembre 2009, erano venuti meno i limiti al suo godimentodell’immobile derivanti da una scrittura privata del 26 dicembre 1984,con la quale erano state concordate tra i componenti della famiglia lemodalità di utilizzazione degli spazi; che, nonostante ciò, i convenutile avevano rifiutato la consegna delle chiavi e impedito, di fatto, ogniaccesso e godimento, diretto o indiretto, del bene; che, pertanto, ellanon aveva potuto usare né locare la porzione di sua spettanza.Chiedeva, per quanto qui ancora rileva, la condanna deiconvenuti, in solido, al pagamento di una indennità per il mancatogodimento della quota di sua proprietà, a far data quantomeno dallanotifica dell’atto di citazione per lo scioglimento della comunioneereditaria (2 febbraio 2010) sino alla effettiva reintegrazione nelgodimento, quantificata in euro 5.000 mensili ovvero nella diversasomma ritenuta di giustizia.2. I convenuti resistettero alla domanda sostenendo, per quantoancora interessa in questa sede, che [OSCURATO:PERSONA] titolare di un diritto di uso esclusivo di una porzione dell’immobileNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026in forza della scrittura del 1984 e che la restante parte del compendioera occupata da beni mobili e libri facenti parte dell’eredità paterna,utilizzata solo a fini di conservazione; chiesero, in via subordinata,che fosse dichiarato che essi erano tenuti a rendere conto soltanto inrelazione all’appartamento al piano terra già utilizzato dal padre.3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10877 del 2018, accolsela domanda, riconoscendo che, venuto meno con la morte del padre illimite convenzionale di godimento derivante dalla scrittura del 1984,agli odierni convenuti non era consentito impedire allacomproprietaria l’uso della porzione di immobile di sua spettanza; licondannò, perciò, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] diun’indennità mensile di euro 5.000,00, a decorrere dal 2 febbraio2010, quale ristoro per l’occupazione abusiva.4. In parziale accoglimento dell’appello interposto da MicheleGerardo [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto dei figli [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diRoma, con sentenza n. 67/2024, depositata l’8 gennaio 2024, hadiversamente quantificato il diritto dell’appellata ad un’indennità perl’uso esclusivo da parte dei comproprietari dell’intera partedell’immobile destinata al padre, limitando il ristoro al 50% dellaporzione comprendente l’intero piano giardino e due stanze al pianorialzato e rideterminando la misura dell’indennità in euro 2.300mensili.In motivazione ha in particolare osservato, per quanto ancorainteressa, che:— alla morte del padre i germani avevano visto riespandersi lapiena proprietà dell’immobile già abitato dal padre, acquisita, in virtùdella menzionata successione, nella misura del 50% ciascuno;— inoltre, il termine apposto all’uso esclusivo del fratello Michelenon era ancora spirato, in quanto le operazioni divisionali nonNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026risultavano compiute e, in particolare, non risultava corrisposto ilconguaglio dovuto da [OSCURATO:PERSONA] agli altri coeredi;— l’originaria attrice aveva dato prova di aver agito per esserereimmessa nel possesso sin dal 2010, con l’esperimento delle azionipossessorie, per utilizzarlo essa stessa, direttamente oindirettamente;— d’altronde, secondo l’id quod plerumque accidit, un immobile,che costituisce base imponibile di imposte, viene generalmente“messo a reddito”; l’occupante è quindi tenuto al pagamento dellacorrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indirettoove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023), consistito, nel caso in esame,nel non aver corrisposto un canone locatizio per avere la disponibilitàdell’immobile.5. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazioneMichele [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il primo anchenella qualità di procuratore generale dei figli [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, con lo stessoresistere al quale i ricorrenti principali hanno depositato controricorso.La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione efalsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e 2697, 2729cod. civ., assumendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamentericonosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’indennizzo permancato godimento della sua quota.Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026A sostegno del motivo i ricorrenti prospettano due distintiargomenti di critica:(a) da un lato, deducono che l’intervenuto rigetto dei ricorsipossessori proposti da [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 per esserereintegrata nel (com)possesso dell’immobile dimostrerebbe che «l’usoda parte di [OSCURATO:PERSONA] della quota alla medesimaspettante è stato impedito fin dal 2010 jussu judicis e quindi nondagli odierni ricorrenti», sicché difetterebbe il presupposto stessodell’illiceità dell’uso esclusivo;(b) dall’altro lato, sostengono che la Corte territoriale avrebbeviolato le regole in tema di onere della prova e di presunzionisemplici, ricavando il danno da mancato godimento da mere massimedi esperienza (secondo cui un immobile, costituendo base imponibiledi imposte, è normalmente messo a reddito), in contrasto con iprincipi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenzenn. 33645 e 33659 del 2022, che escludono il danno in re ipsa inmateria di occupazione sine titulo.2. Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.2.1. Quanto al primo profilo, l’assunto secondo cui l’uso dellaquota di comproprietà da parte di [OSCURATO:PERSONA] sarebbestato impedito jussu judicis dalle decisioni rese nel 2010 nei giudizipossessori introduce una questione nuova, che non risulta esserestata oggetto né di allegazione né di esame nel giudizio di merito.Nella sentenza impugnata non si rinviene infatti alcun cenno adun accertamento, in quella sede o in altra precedente, idoneo aprecludere in radice il diritto di godimento della comproprietaria sullaporzione indivisa, né è indicato che le decisioni possessorie abbianoavuto tale portata.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora conil ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi siacenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, alNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo allegare l’avvenuta deduzione di esse innanzi algiudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità delmotivo, indicare in quale atto del giudizio precedente ciò siaavvenuto, onde consentire a questa Corte il controllo, ex actis, dellaveridicità di tale asserzione (tra le molte, Cass. n. 15430 del 2018). Ilgiudizio di legittimità, avendo la funzione di verificare la conformitàdella decisione alle norme e ai principi di diritto, non consentel’introduzione di nuove questioni di diritto che postulino accertamentidi fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 15196 del 2018).Nel caso di specie, i ricorrenti non solo non indicano in quale attodel giudizio di primo o di secondo grado la questione del pretesoimpedimento jussu judicis sarebbe stata dedotta, ma neppureriportano, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il contenutodei provvedimenti invocati, così da impedire a questa Corte diverificare se, e in quali termini, in quella sede sia stato effettivamentenegato a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di godere del bene in ragionedella propria quota. Non è allegata, né documentata, la formazione diun giudicato esterno successivo alla sentenza d’appello.Va peraltro osservato che le ragioni di rigetto della tutelapossessoria possono ben essere, in astratto, tali da escludere i solipresupposti per la reintegrazione nel possesso (ad esempio permancanza di spoglio violento o clandestino), senza in nulla interferiresulla distinta e successiva tutela risarcitoria fondata sulla lesione deldiritto di comproprietà e sulla violazione dei criteri di godimento delbene comune.2.2. Il secondo profilo di censura è parimenti inammissibile, aisensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dell’indirizzo diquesta Corte in tema di indennità per uso esclusivo del bene comuneda parte di uno solo dei comunisti. In particolare, si è espressamenteNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026richiamata all’ordinanza n. 31105 dell’8 novembre 2023, secondo cui,in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del benecomune da parte di un comproprietario, l’occupante è tenuto alpagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dalgodimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestatol’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, senza nullaottenere, e il comproprietario esclusivo ne abbia tratto un vantaggiopatrimoniale; occorre la prova di una sottrazione o di un impedimentoassoluto all’esercizio delle facoltà dominicali di godimento edisposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o di unaviolazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 cod. civ., potendosiquantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall’uso esclusivo.Nel rispetto di tale schema la Corte territoriale ha accertato che:[OSCURATO:PERSONA] ha manifestato, sin dal 2010, la volontà digodere del bene, promuovendo azioni possessorie e chiedendo loscioglimento della comunione; gli odierni ricorrenti le hanno inconcreto impedito ogni accesso e uso, rifiutando la consegna dellechiavi e opponendosi all’ingresso persino dei consulenti tecnici; essa,pertanto, è rimasta esclusa dal godimento, diretto o indiretto, dellapropria quota, mentre il comproprietario e i suoi congiunti hannocontinuato a trarre utilità dal bene.Tale accertamento integra, conformemente al principio richiamato,l’impedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali e laviolazione dei criteri di uso del bene comune, legittimando lacondanna al pagamento di un’indennità commisurata ai frutti civiliricavabili dall’uso esclusivo.I ricorrenti omettono di confrontarsi con questa ratio decidendi,limitandosi a richiamare i principi affermati da Cass., Sez. U., n.33645 del 2022, che attengono al diverso caso dell’occupazione sinetitulo da parte di un terzo e non sono compatibili con la disciplinadell’uso del bene in comunione, dove il danno deriva dall’esclusioneNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026del comproprietario dal godimento consentito dall’art. 1102 cod. civ.È appena il caso di rilevare, del resto, che in tale particolareipotesi la concreta possibilità di godimento del bene da parte dellacomproprietaria è dimostrata proprio dall’uso che ne fanno gli altricomproprietari. In tale contesto, inoltre, la deduzione di una pretesaimpossibilità di fatto di godimento della porzione in questione per lapresenza di mobili o libri appare generica e, di per sé, inidonea arappresentare un ostacolo al godimento del bene, configurandopiuttosto essa stessa una forma di fattivo utilizzo dello stesso, e nonpuò pertanto elidere il pregiudizio subito dalla comproprietaria.3. Con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono laviolazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchél’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando, in sintesi, che laCorte d’appello abbia: (a) omesso o travisato la considerazione dellascrittura privata del 26 dicembre 1984, che costituirebbe il titololegittimante l’uso dell’immobile da parte loro; (b) trascurato lasentenza del Tribunale di Roma n. 14202/2021, passata in giudicato,che condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del conguagliodovuto in relazione all’appartamento di Milano, così confermando chela condizione di cessazione dell’uso non è ancora avverata; (c) nonvalutato adeguatamente il rigetto delle azioni possessorie del 2010;(d) ignorato il fatto del pagamento integrale, da parte loro, degli onericondominiali, compatibile – secondo il loro assunto – con l’assenza diun indebito arricchimento.4. Il motivo è inammissibile, sotto plurimi profili.In primo luogo, esso sovrappone, in modo promiscuo e noncoordinato, censure eterogenee, evocando contestualmente il vizio diviolazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e quello di omessoesame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., senzaindividuare in modo chiaro quali siano le norme o i principi di dirittoNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026asseritamente violati né, tanto meno, le ragioni del preteso contrasto;la censura tende, piuttosto, ad una diversa ricognizione e valutazionedei fatti di causa, inammissibile in sede di legittimità.In secondo luogo, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. è formulata in termini estranei al paradigma censoriodelineato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui laviolazione dell’art. 115 è configurabile solo ove il giudice dichiariespressamente di non dover osservare la regola ivi sancita ovverofondi la decisione su prove non introdotte dalle parti, mentre laviolazione dell’art. 116 postula che il giudice abbia attribuito valore diprova legale a elementi che ne sono sprovvisti o abbia disatteso ilregime di valutazione vincolata di una prova legale (Cass., Sez. U, n.20867 del 30/09/2020). Nulla di ciò è stato specificamente dedotto,risolvendosi le doglianze in mere critiche alla valutazione delmateriale probatorio.In terzo luogo, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. èprecluso, nella specie, dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.,essendo la sentenza d’appello “conforme” alla decisione di primogrado quanto all’an debeatur dell’indennità in favore di GiovannaGiannattasio. Sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno infattiriconosciuto il diritto della comproprietaria a un ristoro per il mancatogodimento della propria quota, divergendo solo sul quantumdell’indennizzo. I ricorrenti non indicano, né dimostrano, che le duedecisioni si fondino su ragioni di fatto diverse, sicché è preclusa lacensura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.Va aggiunto, per completezza, che non corrisponde al vero quantoprospettato nel motivo circa una pretesa omissione di valutazionedella scrittura del 1984 da parte della Corte d’appello. La sentenzaimpugnata dà espressamente atto dell’esistenza di tale scrittura e neconsidera gli effetti, ritenendo che, pur potendo essa incidere sullaregolamentazione convenzionale delle modalità di godimento, nonNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026escludeva – soprattutto dopo la morte del padre – il diritto dellacomproprietaria a essere reintegrata nell’uso della porzione diimmobile di sua spettanza, né giustificava l’esclusione prolungata etotale della stessa da ogni forma di godimento. La valutazione diirrilevanza impeditiva della scrittura ai fini della domanda risarcitoria,lungi dal costituire un’omissione, costituisce l’esito di unapprezzamento di merito, censurabile semmai – ma nonadeguatamente censurato – sotto il diverso profilo dell’interpretazionedel contratto, non ricorrente nel ricorso principale.Quanto, infine, al richiamo, anche in questo motivo, dell’esitonegativo delle azioni possessorie, valgano le considerazioni già svoltenello scrutinio del primo motivo quanto alla novità della questione ealla inidoneità, di per sé, del rigetto della tutela possessoria aescludere la distinta tutela risarcitoria.Ne consegue la complessiva inammissibilità del ricorso principale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115 del 2002, vadato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.5. Procedendo, dunque, all’esame del ricorso incidentale, deveessere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dellostesso per asserita tardività.Il controricorso, contenente il ricorso incidentale, risulta infattidepositato in via telematica in data 8 luglio 2024, e dunque nelrispetto sia del termine (c.d. interno) di quaranta giorni dallanotificazione del ricorso principale previsto dall’art. 370 cod. proc. civ.(avvenuta in data 1° luglio 2024), sia del termine (c.d. esterno) perimpugnare: nella specie, quello di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ.decorrente dalla pubblicazione della sentenza d’appello, avvenuta l’8gennaio 2024.Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 1°Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026gennaio 2023, trova applicazione il testo degli artt. 370 e 371 cod.proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 2), elett. g), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riformaCartabia).In forza di tali disposizioni, il controricorso, e con esso l’eventualericorso incidentale, devono essere proposti mediante deposito, e nonpiù mediante notifica, entro quaranta giorni dalla notificazione delricorso principale, sicché ai fini della tempestività rileva unicamente ladata del deposito in cancelleria. Nel caso di specie, tale onere —come detto — risulta puntualmente assolto.Né si trae dalla norma alcuna distinzione a seconda che la parteche intenda proporre ricorso incidentale sia oppure no evocata ingiudizio a fini di integrazione del contraddittorio ex art. 331 o ai sensidell’art. 332 cod. proc. civ., tale per cui solo in questi ultimi casi ilricorso incidentale andrebbe proposto mediante deposito e nonmediante notifica nel termine suindicato, unica condizione perchéinvece tale nuova modalità possa e debba essere seguita è che laparte si trovi nella posizione di poter proporre controricorso e dunqueabbia ricevuto la notifica del ricorso (cfr. Cass. n. 11577 del28/04/2026, in motivazione, par. I.3): presupposto nella speciecertamente sussistente.6. Con il primo motivo del ricorso incidentale — rubricato«violazione art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.; error in procedendo; nullità della sentenza nella parte in cui haomesso in toto di motivare le ragioni sottostanti l'accoglimento delprimo motivo di appello avversario» — [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d’appello abbia accolto il primo motivodell’appello principale senza esporre le ragioni della riduzionedell’indennità.7. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte, «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé,purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomaliasi esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione“perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalieargomentative individuate in detto arresto.Deve invero ribadirsi che intanto un vizio di motivazione omessa oapparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali osintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate allaobiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietàdelle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti difatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice dipalesare le ragioni della propria decisione.Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di unamotivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intendadiversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioniprocessuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l’insufficienza ocontraddittorietà della motivazione rispetto ad esse).Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede allaCassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, qualefatto processuale considerato nella sua valenza estrinseca diespressione linguistica (significante) e in relazione alla sua idoneità omeno a esprimere un significato chiaro e comprensibile, inadempimento del dovere di motivare imposto al giudice (sindacatocertamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anchedella legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U.22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che sipresuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza oadeguatezza della ricognizione della quaestio facti (v. in termini, inmotivazione, Cass. Sez. U. n. 17050 del 20/06/2024).Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude,infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rendesemmai sindacabile il risultato di quell’adempimento nei ristretti limitiin cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito,ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5,cod. proc. civ.), salva l’ipotesi dell’errore revocatorio.Nella specie le censure valgono a evidenziare profili non già diincomprensibilità della motivazione, ma semmai di erroneità in iuredel ragionamento con essa espresso e della conclusione che ne ètratta ai fini della quantificazione del risarcimento, come del restoreso evidente dal rimando al terzo motivo di ricorso con cui talequestione è più propriamente posta.8. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché degli artt. 345 e 348-bis cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsisull’eccezione, da lei formulata, di novità delle domande propostedagli appellanti per la prima volta in grado di appello.Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/20269. Il motivo è inammissibile.Va ricordato che è inammissibile l’invocazione della violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione a una statuizione processualeche debba ritenersi implicita nella decisione espressamente adottatanel merito: in tal caso, la parte che si duole della mancataconsiderazione di una questione processuale deve censurare, non giàl’omessa pronuncia, ma la soluzione – anche implicita – che il giudiceha dato a quella questione, nei limiti dei vizi di legittimitàconfigurabili.Giova, al riguardo, richiamare il consolidato insegnamento diquesta Corte, secondo cui il vizio di omessa pronuncia è configurabilecon riferimento alle sole domande di merito o alle eccezioni in sensostretto che il giudice deve esaminare, mentre non può ravvisarsiquando si tratti di questioni processuali o di mere difese, che sipresumono implicitamente disattese ove incompatibili con la decisioneadottata (v. Cass. Sez. 1, n. 7406 del 2014; Cass. n. 2343 del 2019).Nel caso di specie, la Corte d’appello, affermando l’ammissibilitàdell’impugnazione e procedendo all’esame dei motivi, haimplicitamente ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità ex art.345 e 348-bis cod. proc. civ., sicché non è configurabile un’omissionedi pronuncia autonomamente censurabile ex art. 112 cod. proc. civ. Ilmancato richiamo testuale dell’eccezione non dà luogo a nullità dellasentenza, potendo al più prospettarsi un errore nella soluzioneadottata, che avrebbe dovuto essere denunciato sotto il diversoprofilo della violazione delle norme processuali sostanziali, nei limiticonsentiti.Peraltro, la questione della pretesa novità delle difese degliappellanti attiene, nella specie, ad una qualificazione come “domandanuova” di quanto si prospetta piuttosto quale evoluzione difensiva suun medesimo rapporto sostanziale, riconducibile alle ordinarie facoltàassertive della parte in appello; si tratta dunque di una mera difesa,Numero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026non di un’eccezione in senso stretto, cui solo si riferisce il divieto dinova dell’art. 345 cod. proc. civ.10. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce laviolazione degli artt. 1362, 1366, 1369 e 1371 cod. civ., nonchédell’art. 1102 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., censurando l’interpretazione della scrittura del 26dicembre 1984 operata dalla Corte d’appello, che avrebbe finito pera una quota maggioritaria del bene comune, in contrasto con ilpacifico presupposto della comproprietà paritaria.11. Il motivo è fondato.11.1. La ricorrente incidentale ha assolto gli oneri di specificità dicui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., riportando in modo adeguato ilcontenuto essenziale della scrittura del 1984 e indicando gli attiprocessuali in cui essa è stata prodotta, così consentendo a questaCorte il controllo sul contenuto del negozio e sull’iter interpretativoadottato dal giudice di merito.Ha anche specificamente indicato, nel rispetto del paradigmacensorio evocato, quale pacificamente affermato dalla giurisprudenzadi questa Corte, i canoni legali in thesi violati e le ragioni per le qualiessi debbano ritenersi violati (v. ex multis Cass. 20/08/2015, n.17049; 9/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n.24539; 26/10/2007, n. 22536).Premesso, infatti, che «la Corte avrebbe dovuto ricercarel'effettiva volontà delle parti espressa nella scrittura del 1984,collegandola alla ragione pratica che ha indotto le parti a disciplinarel'uso del bene comune, indagando sullo scopo perseguito dai fratelliGiannattasio, attribuendo alle clausole della scrittura il significatooggettivo che la parte rinunciante, [OSCURATO:PERSONA], voleva epoteva intendere al momento della sottoscrizione», ha evidenziatoNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026come il chiaro scopo principale della scrittura del 1984 fosse «soloquello di assicurare al padre [OSCURATO:PERSONA] un diritto diabitazione vita natural durante» e che, «per raggiungere questoscopo i fratelli, nella considerazione preliminare che [OSCURATO:PERSONA] vivevaa Milano e che non necessitava a quel tempo di un'unità immobiliarea sé dedicata nella casa di famiglia, hanno stabilito una suddivisionedel godimento dell'intero Immobile, attribuendo a Michele il pianorialzato e a [OSCURATO:PERSONA] il piano giardino, gravando quest'ultimaporzione del diritto di abitazione in favore del padre» rilevando infineche «questa suddivisione del godimento non avrebbe potuto mutaresino a quando "non siasi proceduto a conguaglio o a collazione"».Ha soggiunto che «laddove la Corte d'Appello, nonostante ilricorso ai principi di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., non avesseritenuto abbastanza chiaro il senso della scrittura, avrebbe dovutoricorrere all'art. 1371 c.c. e interpretare la scrittura – chiaramente uncontratto a titolo gratuito – nel senso meno gravoso per GiovannaGiannattasio».Ha quindi osservato che, «al contrario la Corte ha deciso cheGiovanna [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concesso gratuitamente al fratellonon solo l'uso esclusivo dell'intero piano rialzato, ma anche l'uso dellametà del piano giardino».11.2. La censura merita accoglimento nei termini appressospiegati.La lettura accolta dalla Corte d’appello — secondo cui, dopo lamorte del padre, l’effetto della scrittura sarebbe quello di limitarestabilmente il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a un indennizzo pari soltanto al 50%di una porzione dell’immobile, riconoscendo di fatto al gruppofamiliare di Michele un godimento corrispondente ad una quota bensuperiore alla metà — si rivela apodittica e astratta da alcun adeguatoriferimento al dato letterale e sistematico del negozio; riferimentotanto più necessario ove si consideri che ne consegue una evidenteNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026alterazione dell’equilibrio strutturale della comproprietà per pari quoteindivise.Tale lacuna argomentativa integra la violazione dei canoni legali diinterpretazione di cui all’art. 1362 ss. cod. civ., dovendo l’atto essereletto in modo coerente tanto con la comune intenzione delle parti,quanto con il presupposto — pacifico tra le parti — della parità dellequote di comproprietà sull’intero complesso immobiliare.Ne discende al contempo la violazione dell’art. 1102 c.c., dalmomento che la conclusione cui giunge la Corte d'appello finisce conil riconoscere alla ricorrente incidentale un diritto di godimentosensibilmente inferiore a quello del fratello, in contrasto con il pacificodato di partenza della comproprietà dell’intero immobile per pariquota.12. In accoglimento, dunque, del terzo motivo del ricorsoincidentale, dichiarati inammissibili i primi due, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, che procederà a nuovo esame dell’indennitàdovuta alla ricorrente incidentale alla luce dell’interpretazione correttadella scrittura del 1984 e provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il terzo motivo del ricorso incidentale nei termini di cui inmotivazione; dichiara inammissibili il primo e il secondo; dichiarainammissibile il ricorso principale; cassa la sentenza in relazione almotivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma,comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso aNumero registro generale 15099/2024Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 22852/2026Data pubblicazione 07/07/2026norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 22852/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris